Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21185 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 19/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 19/10/2016), n.21185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1333-2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già FERROVIE

DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso l’avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., (c.f. (OMISSIS)), S.S. (c.f.

(OMISSIS)), S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso l’avvocato FRANCESCO

CAPPELLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato NERI BALDI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1633/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SANALITRO JACOPO, con delega

avv. GRASSI, che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato BALDI NERI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 19 aprile 2006 i coniugi C.L. e S.D., proprietari nel comune di (OMISSIS) di terreni (in Catasto alle particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del mappale n. (OMISSIS)), che per la realizzazione del nuovo centro di manutenzione e pulizia rotabili di (OMISSIS). la convenuta Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. aveva occupato in via d’urgenza in base a decreto prefettizio del 17.01.1992, chiedevano alla Corte di appello di Firenze la determinazione della giusta indennità di occupazione temporanea legittima.

Nel corso del giudizio al S.D. succedevano gli credi ossia la moglie cd i figli F. e S.S..

Con sentenza n. 1633 del 7.10-18.11.2008 l’adita Corte di appello, anche in base all’esito della CTU determinava in complessivi Euro 766.825,68 l’indennità di occupazione legittima, importo di cui disponeva il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, con interessi legali dal 10 novembre 2000 (data del decreto di esproprio) fino all’effettivo deposito ed al netto di quanto già versato al medesimo titolo da pane della società convenuta.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

– preliminarmente andava respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in luogo dei concessionari delegati alla procedura espropriativa (OMISSIS) s.p.a. dichiarata fallita e Cir Costruzioni s.p.a., sottoposta ad amministrazione straordinaria. L’insolvenza delle due imprese aveva determinato lo scioglimento del mandato L. Fall., ex art. 78, col conseguente ripristino della legittimazione in capo all’Amministrazione – mandante per ogni aspetto obbligatorio connesso alle vicende del rapporto controverso. Nella specie poi le imprese concessionarie erano state semplicemente abilitate a compiere determinate attività in nome e per conto della concedente, senza privare quest’ultima del ruolo di soggetto espropriante, come si desumeva inequivocabilmente dall’emissione del decreto di esproprio da parte del Prefetto di Firenze a favore di Rete Ferroviaria Italiana;

andava altresì respinta (eccezione di prescrizione del credito azionato, non risultando maturato il termine decennale, nella specie applicabile;

– urbanisticamente risultava che nella variante di P.R.G. approvata con D.R. n. 385/97 i terreni oggetto di occupazione e di esproprio erano inclusi in zona F, sottozona F3 (attrezzature ferroviarie). La destinazione urbanistica di “officine ferroviarie” secondo i disposti del D.M. n. 1444 del 1968 si inquadrava come zona F e tale classificazione affondava radici nella delibera della Regione Toscana in data 13 luglio 1981, che, approvando la variante al piano regolatore adottata dal Consiglio comunale in data 14 settembre 1979, destinava l’area all’insediamento di officine ferroviarie, modificando la precedente destinazione agricola. In data 12 luglio 1993 veniva poi adottato il nuovo piano regolatore che destinava Vanta, in parte a zona ferroviaria e, in minima parte, a zona verde di corredo. 11 25 febbraio 1998 veniva infine approvato il nuovo piano regolatore che includeva l’area in minima parte nella sottozona Cì l p (verde pubblico di progetto) ed in massima parte nella sottozona F3 (area ferroviaria), oltre alla parte interessata da vincolo di rispetto stradale;

il consulente tecnico d’ufficio aveva osservato che nel caso della zona F le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. non attribuivano indici specifici di edificabilità ma le volumetrie realizzabili erano derivate da specifiche convenzioni con l’Ente attuatore. Il Comune di Firenze aveva approvato il progetto per la realizzazione dell’intervento delle Ferrovie dello Stato approvando di fatto una specifica volumetria da realizzare sull’intero comparto. Esaminando il progetto si poteva determinare un ipotetico indice volumetrico rapportando la volumetria con l’intera superficie interessata dall’intervento;

– le aree destinate alla realizzazione di quella serie di impianti, servizi ed usi di interesse collettivo che si era soliti inquadrare in “zona F” costituivano, non già un corpo separato rispetto alle residue categorie degli strumenti urbanistici, ma concorrevano con esse “a determinare l’indice territoriale della zona cui erano funzionali ed erano pertanto pienamente partecipi di tutti i parametri edificatori che la caratterizzavano ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione e del risarcimento del danno da occupazione appropriativa”. Non potendosi ravvisare la natura agricola e dovendosi invece ritenere la natura edificabile dei terreni, sia pure nei limiti sopra precisati, non v’era dubbio che, dopo la dichiarazione d’incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e l’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 il valore venale costituisse il parametro normativo di riferimento sulla base del quale calcolare l’indennità di espropriazione e, conseguentemente, l’indennità di occupazione, corrispondente alla misura degli interessi legali annualmente prodotti dall’importo capitale, a partire dal 11 marzo 1992 fino al 10 novembre 2000, quando era intervenuto il decreto di esproprio;

– in tale prospettiva, il consulente tecnico d’ufficio aveva calcolato un indice volumetrico medio di 1,946 mc/mq e ritenuto di indicare – anche richiamandosi all’esperienza di casi analoghi (segnatamente al caso dell’esproprio per la realizzazione delle infrastrutture della Motorizzazione Civile) – il più probabile valore di mercato del suolo in C/mq 90,00, così da determinare il valore venale complessivo dell’area espropriata in Euro 1.833.750,00. Andavano però considerati i rilievi espressi dal consulente di parte convenuta, il quale, aveva osservato come il raffronto sintetico comparativo era stato indebitamente applicato dal CTU a “terreni di altro Comune che sebbene limitrofi hanno avuto uno sviluppo edificatorio privato, concreto e diffuso, con insediamenti artigianali, commerciali, ricettivi (alberghi) non confrontabili con la destinazione ferroviaria, assunta dai terreni oggetto del contenzioso”. Pertanto, il valore dei terreni in discussione non poteva realisticamente avvicinarsi a quello della “zona commerciale dell'(OMISSIS) in prossimità della via (OMISSIS)”; dunque, ragionevolmente decurtato questo indice comparativo di almeno 1/3, si poteva equamente assumere a parametro indennitario il valore venale di Euro/mq. 60,00, comunque enormemente superiore al valore agricolo, cosi determinando, a fronte di 20.375 mq. di superficie totale, il valore venale complessivo in 1.222.500,00, su cui calcolare gli interessi legali al tasso legale come variato nel considerato periodo di occupazione legittima.

Avverso questa sentenza la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi e notificato 31.12.2009-4.01.2010 alla C. ed ai S. che il 4.02.2010 hanno resistito con controricorso. Le pani hanno anche depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la RH S.p.A. ammissibilmente denunzia:

17 “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e s.m.i.; dell’art. 1362 c.c.; dell’art. 28 della Convenzione n. 48 del 16 maggio 1984 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di legittimazione passiva in relazione alle domande di determinazione dell’indennità di espropriazione nell’ipotesi di concessione di opere pubbliche.”.

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto. ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Dica la Suprema Corte se, nel caso di specie, in applicazione della convenzione di concessione n. 48/84 e s.m.i. stipulata tra l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (RFT) in qualità di ente concedente e l’associazione temporanea di imprese concessionaria (guidata dalla capogruppo mandataria società COGLI s.p.a., prima, e dalla società (OMISSIS) s.r.l. poi, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto (OMISSIS) della linea FI PI per la realizzazione della nuova officina grandi riparazioni di (OMISSIS) e per la costruzione del nuovo collegamento ferroviario fra le stazioni di (OMISSIS), accertato che le previsioni della convenzione attribuiscono al concessionario tutti i poteri e gli obblighi relativi al compimento delle procedure espropriative preordinate alla realizzazione dell’opera, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto della concedente RH, rispetto alla domanda avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupazione -.

2, “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 78 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 18 e ss. e s.m.i., della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e s.m.i.; dell’art. 1362 c.c.; dell’art. 28 della Convenzione n. 48 del 16 maggio 1984 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di legittimazione passiva in relazione alle domande di determinazione dell’indennità di espropriazione nell’ipotesi di concessione di opere pubbliche.”.

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, che lo stato d’insolvenza della società concessionaria (società (OMISSIS) s.r.l.) alla quale. mediante la stipulazione della convenzione di concessione (n. 48/1984 e s.m.i.), siano stati affidati tutti i poteri e gli obblighi relativi al compimento delle procedure espropriative preordinate alla realizzazione dell’opera pubblica, intervenuto con sentenza del Tribunale di Ferrara del 14 novembre 2003 e quindi successivamente al provvedimento di esproprio (del 10 novembre 2000) non determina il venir meno – delle obbligazioni assume dalla concessionaria e della sua legittimazione passiva o titolarità passiva del rapporto nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di occupazione e non fa sorgere una legittimazione passiva a carattere sostitutivo del soggetto concedente (società RH s.p.a)”.

I primi due motivi del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole sorte.

Come noto, la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa nell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente – e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo nel giudizio di opposizione alla stima – essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle – responsabilità che l’ordinamento le attribuisce (cfr anche Cass. n. 22523 del 2011; Cass SU n 6769 del 2009). Alla luce di queste consolidate regole non poteva in effetti reputarsi intervenuta alcuna concessione traslativa in favore dell’ATI e segnatamente della (OMISSIS) s.p.a. e della Gr Costruzioni s.p.a. (in tema cfr anche Cass. n. del 880 del 2004; ri.17629 del 2007), cui non poteva essere attribuita come è stato, legittimazione passiva in luogo della RI21, conclusione a cui apporta decisivo conforto pure la circostanza che il decreto di occupazione è stato emesso in favore di quest’ultima e che in punto di legittimazione passiva logicamente preclude di attribuire rilievo alle procedure fallimentare e di amministrazione straordinaria in cui erano incorse le menzionate società concessionarie.

3. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5-bis, comma 3 in particolare, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e s.m.i.; del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 – 90; dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.O. del Comune di Firenze, adottato in data 19.7.1971 con Delib. C.C. n. 2175 ed approvato con Delib. regionale 3 marzo 1973, n. 1771; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze adottata con Delib. Cr. 14 settembre 1979, n. 1515 ed approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze approvata con Delib. Regionale n. 385 del 1997 e con Delib. n. 141 del 1998 pubblicata sul B.U.R.T. il 25.2.1998.-

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, se, in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di occupazione legittima, la determinazione della vocazione edificatoria dei terreni occupati ed espropriati da parte della Corte d’Appello di Firenze, possa essere compiuta senza procedere alla previa indicazione dell’atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni in questione, in relazione al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, a tenore del quale per la valutazione delle edificabilità delle aree. occorre risalire alla destinazione urbanistica dell’area vigente al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

4. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto un ulteriore profilo, dell’art. 5-bis, comma 3 in particolare, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 – 90; dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze, adottato in data 19.7.1971 con Delib. C.C. n. 2175 ed approvato con Delib. Regionale 3 aprile 1973, n. 1771; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze adottata con Delib. C.C. 14 settembre 1979, n. 1515 ed approvata con Delib. regionale 13 luglio 1981, n. 7866; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze approvata con Delib. Regionale n. 385 del 1997 e con successiva presa d’atto del Consiglio Comunale con Delib. n. 141 del 1998, pubblicata sul B.U.R.T. il 25.7.1998.”

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, in cui con provvedimento n. 109 T del 3 agosto 1990 del Ministero dei Trasporti è stato imposto sui terreni di proprietà degli attori il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dei lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto (OMISSIS) della linea (OMISSIS) e della nuova officina grandi riparazioni di Firenze, se la Corte d’Appello di Firenze, nell’ambito del giudizio proposto dagli attori per la determinazione della giusta indennità di occupazione legittima. avrebbe dovuto prendere in considerazione il suddetto atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e Care riferimento alla destinazione che l’area aveva al momento della sua apposizione (3 agosto 1990) e non invece fare riferimento alla destinazione urbanistica che l’area aveva al momento dell’esproprio (come risultante a seguito della variante approvata con Delib. Regionale n. 385 del 1997, pubblicata sul B.U.R.T. il 25 febbraio 1998, che destina l’area a zona E sottozona F3 – attrezzature ferroviarie), in relazione al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, a tenore del quale per la valutazione dell’edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

“Violazione e falsa applicazione. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto un ulteriore profilo, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 e s.m.i.; del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244; dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.O. del Comune di Firenze, adottato in data 19.7.1971 con Delib. C.C. n. 2175 ed approvato con Delib. Regionale 3 aprile 1973, n. 1771; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze adottata con Delib. C.C. 14 settembre 1979, n. 1515 ed approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze approvata con Delib. Regionale n. 385 del 1997 e con successiva presa d’atto del Consiglio Comunale con Delib. n. 141 del 1998, pubblicata sul B.U.R.T. il 25.2.1998.

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, se, in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di occupazione legittima, la determinazione della vocazione edificatoria dei terreni occupati ed espropriati da pane della Corte d’Appello di Firenze, possa essere compiuta sulla base della sola edificabilità di fatto dell’area in mancanza delle condizioni di edificabilità di diritto in relazione al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, che impone che, per la valutazione della edificabilità delle aree ai tini della determinazione della indennità di esproprio, si devono considerare le possibilità legali e non solo effettive di edificazione, esistenti al momento del vincolo preordinato all’esproprio.

6. “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7 e s.m.i.; della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 e s.m.i.; dell’art. 5-bis, comma 4 in particolare, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 – 90; dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze, adottato in data 19.7.1971 con Delib. C.C. n. 2175 ed approvato con Delib. Regionale 3 aprile 1973, n. 1771; della variante al P.R.G. del Comune di Firenze adottata con Delib. C.C. 14 settembre 1979, n. 1515 ed approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di vincoli espropriativi e conformativi.

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, se in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di occupazione legittima, una volta accertato che le aree oggetto di stima siano, sulla base dello strumento urbanistico vigente all’epoca dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, destinate a “officine ferroviarie” (derivante dalla variante al PRG approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866 che destina la zona a – officine ferroviarie”, confermata nella sostanza dalla successiva variante approvata con D.R. n. 385/97), la Corte d’Appello di Firenze avrebbe dovuto ritenere le stesse aree non edificabili e calcolare la relativa indennità di occupazione applicando il criterio del valore agricolo medio. secondo quanto disposto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 – 90 che prevede che per le aree agricole e per quelle che non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo 2^ della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni”.

7. ” Violazione e falsa applicazione. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto un ulteriore profilo, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7 e s.m.i.; della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e s.m.i.; dell’art. 5-bis, comma 4 in particolare, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. con modificazioni con L. 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.; del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come modificato della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 – 90; dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. dcl Comune di Firenze, adottato in data 19.7.1971 con Delib. C.C. n. 2175 ed approvato con Delib. Regionale 3 aprile 1973, n. 1771: della variante al P.R.G. del Comune di Firenze adottata con Delib. C.C. 14 settembre 1979, n. 1515 ed approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di vincoli espropriativi e conformativi.”

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, se, in sede di giudizio di opposizione alla stima d’indennità di occupazione legittima, la destinazione dell’arca oggetto di esproprio ad “officine ferroviarie”, derivante dalla variante al PRG approvata con Delib. Regionale 13 luglio 1981, n. 7866 (confermata nella sostanza dalla successiva variante approvata con D.R. n. 385/97), abbia carattere espropriativo e si debba pertanto fare riferimento, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione dovuta ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis convertito in L. n. 359 del 1992, alla destinazione urbanistica che l’area aveva prima dell’imposizione di tale vincolo e quindi alla destinazione urbanistica a “zona agricola – (prevista dalla variante approvata con Delib. Regionale 3 aprile 1973, n. 1771) con conseguente applicazione del criterio di calcolo del valore agricolo medio”.

8. “Insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al punto decisivo della controversia attinente alla individuazione della destinazione urbanistica dell’area e al criterio di calcolo dell’indennità dovuta per l’immobile espropriato.- Precisa quale punto controverso:

nè con riferimento all’individuazione del momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (che il CTU ha collocato temporalmente nel 1990, mentre il giudice implicitamente in un momento successivo al 1997, senza peraltro individuarlo con precisione):

nè con riferimento alla destinazione urbanistica rilevante ai fini della determinazione della natura dell’area (quella precedente all’apposizione del suddetto vincolo preordinato all’esproprio) (che il C-11 l ha identificato nella variante approvata con Delib. 13 luglio 1981, n. 7866, che “destinava parte dell’area in officine ferroviarie – e nella precedente variante approvata con Delib. 3 aprile 1973, n. 1771 che “destinava l’area in zona agricola”, mentre il giudice ha fatto invece riferimento alla destinazione urbanistica prevista nel nuovo piano regolatore approvato con Delib. Regionale n. 385 del 1997 pubblicata sul B.U.R.T. il 25 febbraio 1998, vigente al momento dell’esproprio disposto il 10 novembre 2000);

nè in relazione alla sussistenza di possibilità legali di edificazione in base alla destinazione urbanistica della zona (che il CI U ha escluso e che il giudice non ha neanche accertato);

nè, infine, in relazione alla natura conformativa ovvero espropriativa del vincolo imposto con la destinazione dell’area a zona ferroviaria (sin dal 1981, con la richiamata Delib. 13 luglio 1981, n. 7866 che – destinava parte dell’area in officine ferroviarie – confermata nella sostanza dalla successiva variante al P.R.G. approvata con D.R. n. 385/97).

Anche gli altri motivi del ricorso, individuati con i numeri da 3 ad 8, sono suscettibili di esame congiunto; essi vanno accolti nei sensi e limiti in prosieguo chiariti.

In primo luogo, va ribadito sia che ai lini della determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, le possibilità edificatorie del suolo, in ragione delle sue utilizzazioni compatibili con la destinazione della zona omogenea di appartenenza, devono essere accertate con riguardo al momento in cui si verifica l’occupazione in forza del provvedimento ablatorio (cfr Cass. n. 11022 del 2013; n. 8121 del 2009; n. 320 del 2001), e non ad epoca antecedente al vincolo preordinato all’esproprio, come sostenuto nel terzo motivo del ricorso, perciò infondato, e sia che l’edificabilità è compatibile solo con la destinazione non pubblica dell’area: questa Corte ha infatti affermato che la vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alla destinazione privata – residenziale, industriale, commerciale degli insediamenti che su di esse possono essere realizzati, nel mentre la destinazione pubblica dell’insediamento, rende irrilevanti od assorbe le modalità della sua realizzazione, quand’anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti od imprese private (in tema, cfr cass. n.3620 del 2016).

Per il resto, la ritenuta edificabilità dell’area viene dalla R.F.I. fondatamente censurata per plurimi profili, dato che urbanisticamente, a partire dal primo strumento di pianificazione degli anni 70 ed a finire al PRG approvato il 25 febbraio 1998 (dai quali bisogna distinguere i provvedimenti o le convenzioni relative all’opera ferroviaria – in tema cfr anche cass. n. 19349 del 2012), la destinazione della zona o sottozona era stata ad attrezzature pubbliche (ferroviarie o meno) ed a verde e che quanto specificamente ai suoli di cui si discute, inseriti dal risalente PRG in zona agricola, all’epoca della loro occupazione preespropriativa, autorizzata con decreto prefettizio del 17.01.1992, risultavano inclusi, in base a variante approvata nel 1979, in Zona F del PRG e destinati, all’insediamento di officine ferroviarie, dunque, assoggettati a destinazione pubblicistica, e perciò non edificatoria. Ogni altra considerazione era in effetti irrilevante: dalla teoria della funzionalità della zona F, a quella del comparto (cfr anche Cass. nn. 26964 e 14840 del 2013; n. 15682 e 15007 del 2011; n. 10343 del 2005), all’edificabilità di fatto presa in esame dal c.t.u. per valutare il prezzo in comune commercio, al susseguirsi dei vincoli (espropriativi e no e delle Delib. del C.C.). Conferma ulteriore dell’inedificabilità del terreno occupato è rinvenibile nella mancanza. evidenziata dalla Corte di appello, di un suo indice territoriale di fabbricabilità, della necessità del c.t.u. di creare un indice convenzionale e dal fatto che le stesse NTA determinavano le volumetrie assentite per la (sola) realizzazione del progetto pubblico. Giustamente la R.F.I. osserva che seppure varianti e provvedimenti si considerassero preordinati all’esproprio, nulla cambierebbe, bastando la classificazione di fondo prevista dal P.R.G. ad escludere l’edificabilità del terreno. Infine, arbitrario appare il metodo utilizzato dall’ausiliare d’ufficio per ricavare una edificabilità “media” che la Corte di merito ammette inesistente, ed ancor più ingiustificata la riduzione di 1/3, per motivi “equitativi”, del relativo risultato.

In applicazione degli esposti principi di diritto, dunque, dovrà procedersi alla rideterrninazione dell’indennità di occupazione legittima, secondo lo specifico criterio (1/12) di relativa quantificazione contemplato dalla L. n. 865 del 1971 per i terreni agricoli, non attinto da pronunce d’incostituzionalità e ribadito dal TU n. 327 del 2001 (nella specie peraltro non applicabile catione iemporis), commisurandola all’indennità di esproprio determinata a valore pieno di mercato del terreno, stante anche la sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 181 del 2011, resa dalla Corte Costituzionale.

Conclusivamente i primi due motivi del ricorso devono essere respinti mentre i rimanenti motivi vanno accolti nei precisati sensi; conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata nei limiti delle accolte censure, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte respinge i primi due motivi del ricorso, accoglie gli altri motivi nei precisati sensi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA