Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21185 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21185

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 346-2016 proposto da:

V.G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

RIPETTA, 70, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BORRELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONI SPA, POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimate –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. 1749/2015

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. BASILE T.

che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento

ed accogliersi la (così interpretata la formulata) richiesta di

sospensione dei termini per la proposizione dell’opposizione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– V.G.I., in virtù del titolo che gli riconosceva il credito per onorari professionali (sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34497/2014), iniziava la espropriazione presso terzi con atto di pignoramento notificato in data 6.2.2015 al debitore ENEL Distribuzioni s.p.a. nonchè a Poste Italiane s.p.a. in qualità di terzo, citando entrambi a comparire avanti al Giudice della esecuzione individuato nel Tribunale Ordinario di Napoli;

– il Giudice della esecuzione, con ordinanza depositata il 24.11.2015, negava la propria competenza ex art. 26 bis c.p.c. assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della procedura esecutiva

il creditore pignorante ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo di avere incardinato correttamente il procedimento esecutivo avanti il Tribunale di Napoli, in relazione al luogo del domicilio del debitore ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., comma 2.

– il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la specialità della disciplina del procedimento esecutivo non consente, neppure in via analogica, una assimilazione dei vizi e delle irregolarità concernenti la procedura espropriativa a quelli propri del giudizio ordinario di cognizione, ivi compresi i vizi di competenza relativi alla individuazione del GE, con la conseguenza che sono inapplicabili alla ordinanza di diniego o di affermazione della competenza, emessa dal Giudice della esecuzione, i diversi rimedi impugnatori previsti per i provvedimenti emessi nel giudizio di cognizione, tra i quali deve ricomprendersi anche il regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 323 c.p.c., dovendo eventuali vizi che riguardano detto provvedimento del GE essere fatti valere, oltre che attraverso l’istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, atteso che l’errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di “irregolarità” di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17444 del 30/08/2004; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011), con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., dovendo ulteriormente precisarsi che, ove, tuttavia, il regolamento di competenza sia stato (inammissibilmente) comunque proposto, si determina la sospensione del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, fino alla data di comunicazione del deposito dell’ordinanza di decisione del regolamento di competenza.

– che non occorre procedere alla liquidazione delle spese del procedimento non avendo svolto difese le altre parti processuali.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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