Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21185 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10413-2015 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.,

dall’avvocato M.D.;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FRANCO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato M.D. ha notificato in data 3 aprile 2015 ricorso, articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 13 gennaio 2015, comunicata al ricorrente il 16 gennaio 2015 e notificata il 2 febbraio 2015, nei procedimenti riuniti ai nn. RG.5802/2012 – RG. 3365/2012 RG. 866/2013.

Resiste con controricorso G.A., quale unica erede di S.U..

Con tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, l’avvocato M.D. chiese al Tribunale di Salerno di intimare ad G.A., quale erede di S.U., il pagamento di diritti ed onorari per prestazioni professionali svolte nell’interesse del de cuius. Il Tribunale adito, con i decreti ingiuntivi n. 1678/2012, n. 2485/2012 e n. 339/2013, ingiunse, rispettivamente, il pagamento di Euro 9.316,16, Euro 15.445,28 ed Euro 6.294,99. G.A. propose le correlate opposizioni ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14. Il Tribunale di Salerno, disposta la riunione dei tre procedimenti “tenuto conto dell’identità delle parti e dell’oggetto del contendere”, decidendo in composizione collegiale, con ordinanza del 13 gennaio 2015, ha dichiarato l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, in ragione della residenza della debitrice e quale foro inderogabile D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. u) con conseguente nullità dei decreti ingiuntivi opposti.

Il primo motivo di ricorso dell’avvocato M.D. denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 131,275,281 quinquies, 281 sexies, 702 bis, 703 ter c.p.c.)” per avere il Tribunale errato nell’emettere la sua decisione in forma di ordinanza collegiale e non di sentenza monocratica, come si impone allorchè il giudice, a norma dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, dispone il mutamento del rito e fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (ciò che era avvenuto nel procedimento n. 5802/2012, in forza di ordinanza del 22 aprile 2013).

Il secondo motivo di ricorso lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 641,647,702 bis c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14)”, non avendo il Tribunale dichiarato inammissibili le tre opposizioni avverso i decreti ingiuntivi, benchè tardive.

Il terzo motivo di ricorso censura la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 38 e 183 c.p.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14)”, per avere il Tribunale di Salerno riconosciuto valore “assorbente” all’incompetenza per territorio del giudice adito con riguardo alle pronunce monitorie, senza tener conto della competenza del giudice dell’opposizione, e per aver tardivamente rilevato d’ufficio l’incompetenza territoriale, non eccepita dall’intimata. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 176 c.p.c., comma 2, essendo stato questo proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza. Nello stesso controricorso si eccepisce la litispendenza, avendo il ricorrente, ancor prima di notificare il ricorso per cassazione, proposto appello innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, con atto notificato il 12 febbraio 2015.

Ad avviso del Collegio, si impone un rilievo pregiudiziale.

E’ impugnata mediante ricorso per cassazione un’ordinanza del Tribunale che ha pronunciato esclusivamente sulla competenza e sulle spese processuali, senza decidere il merito della causa.

In particolare, anche il provvedimento, quale quello pronunciato dal Tribunale di Salerno, che, oltre a dichiarare l’incompetenza del giudice adito per opposizione ad ingiunzione di pagamento, dichiari altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, come nella specie, emesso da giudice territorialmente incompetente, ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria (Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2018, n. 16089; Cass. Sez. 2, 19/10/2018, n. 26525).

Neppure rileva, al fine di escludere la necessità del regolamento ex art. 42 c.p.c., la circostanza che il ricorrente faccia questione circa l’erronea forma della impugnata pronuncia declinatoria della competenza impugnata, dovendo essa, a suo avviso, essere adottata con sentenza e dal giudice monocratico e non con ordinanza dal giudice collegiale (arg. da Cass. Sez. 6 – 3, 26/01/2016, n. 1400), o circa l’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima (Cass. Sez. U, 19/10/2007, n. 21858), essendo comunque da dedurre mediante lo strumento impugnatorio tipico altresì le eventuali violazioni processuali commesse dal giudice in relazione a questioni esaminate in funzione della decisione sulla competenza.

Peraltro, a norma del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, commi 1 e 2, le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide con ordinanza in composizione collegiale. In base al D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3, comma 1, nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 702-ter c.p.c.. Come peraltro di recente precisato da Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485, la controversia L. n. 794 del 1942, ex art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale.

L’ordinanza del Tribunale di Salerno era pertanto impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante ricorso ordinario per cassazione. Invero, come visto, ai sensi di tale norma, avverso la decisione che pronunci esclusivamente sulla competenza e sulle spese, l’unico rimedio proponibile per ottenere una diversa statuizione è il regolamento di competenza.

Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, semprechè ne ricorrano i requisiti, tenuto conto che tale mezzo va proposto nel termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza (art. 47 c.p.c., comma 2, operando il cosiddetto “termine lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. soltanto quando, in assenza della notificazione, la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto (Cass. Sez. 6 – 2, 07/05/2015, n. 9268).

Nella specie, non può neanche procedersi alla conversione del ricorso in regolamento, atteso che l’ordinanza del Tribunale di Salerno è stata comunicata il 16 gennaio 2015 e notificata il 2 febbraio 2015, come allega lo stesso ricorrente nell’epigrafe del ricorso, mentre il ricorso è stato affidato per la notifica e notificato il 3 aprile 2015, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2.

Il ricorso è quindi inammissibile. Ne consegue altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore della contro ricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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