Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21184 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 19/10/2016), n.21184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da nazione:

BANCO DI SICILIA S.P.A., rappresentata da M.S., in

virtù di procura per notaio Serio Ugo del 21 settembre 2009, rep.

n. 72387, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fabio Massimo

n. 107, presso l’avv. GIANFRANCO TORINO, unitamente all’avv.

GIAMPIERO D’AGATA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 571/10, pubblicata

il 30 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.N.M., intestatario di un conto corrente bancario presso l’Agenzia n. (OMISSIS) di Siracusa del Banco di Sicilia S.p.a., convenne in giudizio quest’ultimo, per sentir dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di determinazione del tasso d’interessi in misura ultralegale, a decorrere dal 1994 e fino alla data della domanda, con la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite ai predetti titoli, nella misura di Euro 1500,00, oltre interessi legali.

Si costituì il convenuto, c resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. – Con sentenza del 27 luglio 2006, il Giudice di Pace di Siracusa accolse la domanda, dichiarando l’obbligo del Banco di applicare per tutta la durata del rapporto gl’interessi semplici nella misura pattuita con il contratto di conto corrente, salvo il rispetto dei limiti previsti dalla legge antiusura, e di depurare il conto degl’interessi anatocistici, per tutta la sua durata, condannandola alla rettifica del saldo nella misura di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, e dichiarando il diritto del D.N. di ripetere l’intera somma trattenuta a titolo d’interessi anatocistici a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, oltre interessi legali dalla domanda.

2. – L’impugnazione proposta dal Banco è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Siracusa, che con sentenza del 30 aprile 2010 ha dichiarato applicabili al conto corrente gl’interessi in misura legale e la commissione di massimo scoperto nella misura pattuita, escludendo l’obbligo del correntista di corrispondere gl’interessi anatocistici.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Banco, osservando che il conto corrente non risultava ancora chiuso ed evidenziando l’unitarietà del relativo rapporto, articolato in una pluralità di atti esecutivi, per effetto della quale i singoli pagamenti davano luogo soltanto a variazioni quantitative, fino alla determinazione del saldo finale, che costituiva il dies a qua della prescrizione.

Rilevato inoltre che nel contratto le parti avevano convenuto l’applicabilità del tasso d’interesse praticato alla clientela durante il periodo di esposizione e risultante dagli avvisi esposti nei locali del Banco, ha ritenuto insufficiente, ai fini della predeterminazione della misura degl’interessi, il riferimento del contratto al tasso del 20%, osservando che lo stesso costituiva una mera constatazione del tasso all’epoca praticato, e concludendo quindi per l’applicabilità del tasso d’interesse legale.

Ha ritenuto poi legittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto, escludendo l’operatività dei tassi soglia previsti dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in quanto non riferibili ai rapporti sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, mentre ha confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl’interessi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo altresì inapplicabile, in mancanza della prova di un uso normativo, la capitalizzazione semestrale o annuale.

Ha escluso infine la possibilità di dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme trattenute a titolo d’interessi anatocistici o di rettificare il saldo del conto corrente, prima della formazione del saldo finale.

3. – Avverso la predetta sentenza il Banco di Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte di merito ha omesso di pronunciare in ordine alla censura di ultrapetizione mossa alla sentenza di primo grado, nella pane in cui aveva riconosciuto all’attore il diritto di ripetere l’intera somma trattenuta a titolo d’interessi anatocistici dalla data di apertura del conto corrente, essendosi limitata ad escludere il diritto alla ripetizione prima della chiusura del conto, senza considerare che la domanda era stata limitata al decennio anteriore alla notificazione della citazione ed all’importo di Euro 2.500,00.

1.1. – Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Nell’affrontare la questione riguardante la nullità della clausola di capitalizzazione degl’interessi, applicata dal Banco sugl’importi risultanti a debito dell’attore, la sentenza impugnata non si è infatti limitata a confermare l’illegittimità della relativa pratica, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma ha preso specificamente in esame il motivo di appello concernente la ripetizione delle somme addebitate al D.N., riformando la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il relativo diritto con decorrenza dalla data di apertura del conto corrente, e rigettando la domanda proposta dall’attore, in considerazione della mancata chiusura dei rapporto e della conseguente impossibilità di procedere alla determinazione del saldo finale. L’affermazione dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della pretesa restitutoria, comportando l’assorbimento della questione riguardante la decorrenza dell’obbligazione del Banco e la quantificazione dell’importo dovuto all’attore, consente di escludere da un lato la configurabilità di un’omissione di pronuncia, ravvisabile esclusivamente quando manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass.. Sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3417; Cass., Sez. 3, 25 settembre 2012, n. 16254), dall’altro la soccombenza del ricorrente, con il conseguente difetto dell’interesse all’impugnazione di tale capo della decisione.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che, nell’escludere la decorrenza della prescrizione dal momento dell’effettuazione di ciascun addebito d’interessi anatocistici, la sentenza impugnata non ha considerato che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca può essere esercitato in qualsiasi momento, non assumendo alcun rilievo a tal fine la determinazione definitiva dei debiti e dei crediti delle parti.

2.1. – Il motivo è infondato.

Il rigetto dell’eccezione di prescrizione trova infatti giustificazione nella circostanza, accertata dalla Corte di merito, che all’epoca della proposizione della domanda il relativo termine non aveva cominciato neppure a decorrere, non essendosi ancora pervenuti alla determinazione del saldo finale del conto corrente, in quanto il relativo rapporto era ancora in corso tra le parti. Tale rilievo risulta perfettamente conforme al principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento all’apertura di credito bancario in conto corrente, secondo cui l’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal cliente che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessire soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo finzione ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In tale ipotesi, infatti, i singoli versamenti non si configurano come pagamenti ai quali poter ancorare, se ritenuti indebiti, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass., Sez. 1, 24 marzo 2014, n. 6857).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nell’escludere la predeterminazione del tasso d’interesse applicabile al rapporto di conto corrente, la Corte di merito non ha considerato che la certezza e l’univocità della relativa pattuizione non erano affatto pregiudicate dalla corrispondenza del tasso indicato a quello praticato alla clientela e risultante dagli avvisi esposti al momento della sottoscrizione del contratto.

3. – Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Com’è noto, infatti, l’interpretazione del contratto costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, occorrendo invece la specificazione delle norme in concreto violate, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè (come nella specie) la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione delle lacune argomentative o degli elementi di giudizio ai quali è stato attribuito un significato estraneo al senso comune, oppure dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal percorso logico seguito dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (cfr. Cass., Sez. 2, 3 settembre 2010, n. 19044; Cass., Sez. 3, 12 luglio 2007, n. 15604; Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2007, n. 4178). Tali indicazioni nel caso in esame risultano completamente assenti, essendosi il ricorrente limitato, nel contestare l’interpretazione della clausola recante l’indicazione numerica del tasso d’interessi, a ribadire il proprio personale convincimento, in contrasto con quello emergente dalla sentenza impugnata, nonchè a riportare nel ricorso il passo della clausola già citato da quest’ultima, senza indicare specificamente le regole interpretative violate o i vizi logici del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale. In tal modo, esso dimostra di aver voluto sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il contenuto del contratto, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte a sostegno della lettura prescelta dal giudice di merito. Quest’ultima, d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non dev’essere necessariamente l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili o plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più letture, non è consentito alla parte, che aveva proposto quella disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass., Sez. 1, 17 marzo 2014, n. 6125; Cass., Sez. 3, 25 settembre 2012, n. 16254; 20 novembre 2009, n. 24539).

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 120, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, sostenendo che, nel ritenere illegittima la capitalizzazione degl’interessi passivi, la sentenza impugnata non ha considerato che, a decorrere dal mese di giugno 2000, la stessa era consentita, con la medesima periodicità di quella degl’interessi attivi, alle condizioni previste dagli artt. 2, 6 e 7 della delibera del CICR 9 febbraio 2000, puntualmente applicate da esso ricorrente.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La questione in esame non risulta infatti trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine all’avvenuta effettuazione degli adempimenti cui il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, subordinava l’operatività per il futuro delle clausole di capitalizzazione degl’interessi stipulate in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ed essendosi il ricorrente limitato ad affermare di averla sollevata nel giudizio di merito, senza però specificare la fase e l’atto in cui la stessa è stata proposta (cfr. Cass., Sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675; 30 novembre 2006, n. 25546; Cass., Sez. 3, 3 marzo 2009, n. 5070).

5. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese processuali, in misura peraltro esorbitante, invece di disporne la compensazione, in considerazione della reciproca soccombenza e dell’esiguo valore della controversia.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

In quanto riflettente l’omesso esercizio del potere di disporre la compensazione delle spese processuali, la censura non coglie l’esatta portata della decisione adottata dalla Corte di merito, la quale, nel provvedere al regolamento delle spese, si è espressamente avvalsa della predetta facoltà, avendo condannato il Banco al pagamento della sola metà delle spese dei due gradi di giudizio, ed avendo disposto la compensazione del residuo tra le parti, proprio in ragione della soccombenza reciproca. La valutazione delle proporzioni di tale soccombenza e la determinazione delle quote in cui le spese debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano d’altronde nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass., Sez. 2, 31 gennaio 2014, n. 2149; 5 ottobre 2001, n. 12295; Cass., Sez. 3, 5 maggio 2004, n. 8528). Quanto poi alla liquidazione delle spese processuali, la relativa statuizione è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle tariffe professionali, subordinatamente alla specificazione, nella specie totalmente assente, delle voci contestate, in modo da consentire a questa Corte il relativo controllo, senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass., Sez. 6^, 27 marzo 2013, n. 7654; Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2014, n. 20808; 4 luglio 2011, n. 14542).

6. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali. avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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