Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21184 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

unitamente all’avv. MARRA Alfonso Luigi, dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 26

febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CESQUI Elisabetta, la quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 26 febbraio 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M.R. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) per il riconoscimento della retribuzione spettante per il servizio di pronta reperibilità prestato presso il Presidio Ospedaliero C.T.O..

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1997, non si era ancora concluso, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo all’ordinaria complessità della controversia, non coinvolgente questioni di rilievo tale da imporre uno straordinario sforzo di efficienza all’apparato giudiziario;

sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 7.041,66, pari ad Euro 1.000.00 per ogni anno di ritardo, negando il riconoscimento di un ulteriore bonus, in considerazione della scarsa rilevanza dell’oggetto della controversia.

2. – Avverso il predetto decreto la M. propone ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez., 1^, 23 novembre 2010, n. 23654; 14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono poi in parte inammissibili, in parte infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retribuivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. – L’espresso diniego di tale maggiore importo da parte della Corte d’Appello rende infatti privo di qualsiasi giustificazione il richiamo della ricorrente all’art. 112 cod. proc. civ., riferibile all’ipotesi di omessa pronuncia e non anche a quella in cui il giudice di merito abbia preso in considerazione la domanda e l’abbia rigettata, sia pure senza motivare (o motivando inadeguatamente) la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2006, n. 4201).

Quanto al vizio di motivazione, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione muteriae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 1 del relativo Protocollo aggiuntivo, sostenendo che la Corte d’Appello ha liquidato le spese processuali in misura insufficiente rispetto agli standard europei.

3.1. – La censura, il cui esame appare logicamente preliminare rispetto a quello del sesto motivo, è infondata.

Nei giudizi di equa riparazione promossi ai sensi della L. n. 89 del 2001, che si svolgono dinanzi al giudice italiano secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito, la liquidazione delle spese processuali deve essere infatti effettuata applicando le tariffe professionali vigenti nell’ordinamento italiano, e non già in base agli onorari liquidati dalla Corte EDU, i quali attengono esclusivamente al regime del procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Strasburgo, dal momento che la liquidazione del compenso per l’attività professionale prestata dinanzi ai giudici dello Stato deve aver luogo secondo le norme che disciplinano la professione legale davanti alle corti ed ai tribunali di quello Stato (cfr.

Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

4. – Sono invece inammissibili, per difetto di autosufficienza, il sesto, l’ottavo, il nono ed il decimo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato le spese processuali secondo la tariffa professionale relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè in base a quella relativa ai procedimenti contenziosi.

4.1. – La ricorrente si limita infatti a criticare astrattamente il riferimento, contenuto nella motivazione del decreto impugnato, agli onorari previsti dall’art. 50, lett. b) della tabella A allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per i procedimenti speciali davanti alle corti d’appello, il cui richiamo appare di per sè insufficiente a giustificare l’affermazione dell’avvenuta violazione della tariffa professionale, in assenza della dimostrazione che l’applicazione di tale disposizione ha condotto in concreto al riconoscimento di compensi inferiori a quelli minimi inderogabilmente previsti dalla tabella relativa ai procedimenti contenziosi.

5. – Sono parimenti inammissibili, per difetto di autosufficienza, l’undicesimo ed il dodicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lei depositata, senza fornire alcuna motivazione.

5.1. – La ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuta dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006. n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000. n. 3040).

6. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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