Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21184 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16732-2015 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA B. CAIROLI

6, presso lo studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI TIRALE;

– controricorrente –

e contro

T.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 525/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.B. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, T.M., + ALTRI OMESSI, tutti eredi di T.G., lamentando che T.R. transitava sulla strada posta lungo il lato Sud della sua proprietà senza alcun titolo e che i convenuti nel corso di lavoro di ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà avevano sopraelevato i muri, in violazione delle norme sulle distanze legali, e avevano realizzato sei finestre, una gronda ed alcuni pluviali in posizione sovrastante la sua proprietà. L’attrice chiedeva, pertanto, il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna al risarcimento dei danni.

2. Si costituivano in giudizio solo T.M., + ALTRI OMESSI, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e domandando in riconvenzionale di essere manlevati dagli altri fratelli rispetto alle eventuali domande accolte.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava T.R., + ALTRI OMESSI al ripristino dello stato dei luoghi e all’abbattimento della porzione di fabbricato contenente le vedute dirette sulla proprietà attrice oltre al risarcimento del danno quantificato in Euro 9000 e al danno da passaggio in debito a carico del solo T.R., quantificato in Euro 600.

4. T.D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande di B.C. nei confronti di T.D..

6. La Corte d’Appello riteneva che all’esito dell’istruttoria non era emersa l’accettazione dell’eredità da parte dell’appellante.

Questi, infatti, non aveva partecipato alla realizzazione del manufatto sulla base del quale il Tribunale aveva ritenuto dovesse riconoscersi un comportamento riconducibile ad un’accettazione tacita.

7. B.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

8. T.D. si è costituito con controricorso, le altre parti intimate non si sono costituite.

9. B.B. in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e conseguente omesso esame e omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

A parere della ricorrente, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in comparsa di risposta circa la novità delle domande proposte in secondo grado da T.D. e nonostante il chiaro divieto di novum in appello ex art. 345 c.p.c. la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla questione in violazione dell’art. 112 c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In sostanza la ricorrente ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibili le domande o eccezioni nuove proposte dall’appellante T.D., nonostante la tempestiva eccezione formulata da parte dell’appellata B..

2.1 Il primo e il secondo motivo, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

L’eccezione del difetto di legittimazione passiva con la quale il soggetto convenuto in giudizio e rimasto contumace in primo grado, contesti in appello di essere titolare del bene o responsabile dei fatti dedotti a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell’azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall’attore ed il cui difetto è rilevabile d’ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice l’accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.

Dunque, si deve intendere come eccezione in senso lato che può essere dedotta anche in appello e che, come tale, non condiziona il preesistente potere – dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d’ufficio e indipendentemente dall’attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’attore (Sez. L, Sent. n. 11364 del 1993).

Deve ribadirsi, inoltre, che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d’ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez. 2, Ord. n. 27998 del 2018).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle domande come proposte in appello dall’odierno resistente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe dovuto avvedersi che la censura contenuta nel quinto motivo di appello e concernente l’assenza di danno, nonchè l’eccessiva quantificazione del danno e le relative richieste formulate in sede di conclusioni non erano proposte in via subordinata per l’eventualità che fosse accertata la qualità di erede, ma si ponevano sullo stesso piano della contestazione di tale qualità e, dunque, doveva ritenere che l’appellante avesse ammesso implicitamente di essere proprietario dell’immobile e, quindi, di essere responsabile degli illeciti connessi alla realizzazione delle opere abusive.

3.1 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che nella specie il motivo di appello era implicitamente e logicamente subordinato al rigetto di quello relativo alla mancanza di legittimazione passiva, deve evidenziarsi che dallo stesso non emerge alcuna ammissione. In ogni caso, deve ribadirsi, da un lato, che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, e dall’altro che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Sez. 2, Ord. n. 5153 del 2019).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2727 c.c. e ss., in relazione alle risultanze delle prove acquisite al processo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica, ritenendo che la teste To. non aveva riconosciuto la persona di T.D. sulla base di un’erronea presunzione circa l’incontro tra i due, giungendo per questa via al rigetto della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva.

Il mancato riconoscimento di T.D., infatti, poggiava su presupposti di fatto sforniti di prova, in quanto la motivazione della Corte d’Appello si fondava solo sul fatto che la teste To. durante l’udienza non lo avesse riconosciuto, nonostante fosse certa la sua presenza in quanto presente nel verbale, mentre non era affatto provato che i due si fossero incontrati.

4.1 Il motivo è inammissibile

Il ricorrente chiede una rivalutazione del contenuto della testimonianza, tale censura attiene al fatto ed è rimessa al giudice di merito e non è più sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione.

Peraltro occorre osservare che la testimonianza indicata non era l’unica fonte probatoria sulla quale si era fondato l’accertamento del fatto da parte del giudice di merito e che l’onere probatorio era a carico dell’odierno ricorrente.

Deve, dunque ribadirsi che quando la censura richieda valutazioni ed apprezzamenti di fatto, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 15205 del 2014).

Nella specie non vi è stata alcuna violazione dell’art. 2727 c.c. e per configurare la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

In conclusione, il ricorrente non indica alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017).

5. Il quinto motivo è così rubricato: violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 232 c.p.c., in relazione alle risultanze delle prove acquisite al processo e dal contegno tenuto dalla parte anche nel grado di appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che T.D. non si era presentato a rendere l’interrogatorio formale nel corso del processo di primo grado ed era rimasto contumace. Peraltro, anche nell’atto di appello il T. aveva dato riprova dello scarso interesse al processo e, dunque, la Corte avrebbe dovuto compiere una più incisiva valutazione, alla strega dell’art. 232 c.p.c. della mancata presentazione all’interrogatorio e della condotta processuale della parte.

5.1 Il motivo è infondato.

In tema di prove, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 62, Ord. n. 9436 del 2018).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. La Corte – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di T.D. delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3500 più 200 per esborsi; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA