Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21183 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20521-2015 proposto da:

M.L., MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BOSCO;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VLE MAZZINI, 55,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI MATTEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLETTA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MERLINI Marco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CIRIELLO Nicoletta difensore del resistente che si

è riportata ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ma.Gi. e M.L. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro M.B., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 2.3.2015, che ha respinto il loro appello, confermando la sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto delle loro domande nei confronti di Ma.Re., cui erano subentrati, a seguito del decesso, i coeredi M.B. e B.A..

La causa era stata introdotta dagli odierni ricorrenti sul presupposto che avevano edificato a loro spese un edificio su terreno di Ma.Re., rispettivamente loro padre e suocero, col suo consenso e con l’accordo che l’immobile sarebbe stato di loro esclusiva proprietà, salva la possibilità del convenuto e della di lui consorte di vivere al pian terreno, a titolo di comodato gratuito. L’immobile era stato abitato secondo gli accordi ed in ogni caso essi attori lo avevano utilizzato per oltre 20 anni uti domini ma invano avevano chiesto la formalizzazione dell’accordo, per cui avevano formulato tre domande subordinatamente l’una all’altra per la declaratoria di loro proprietà in tutto od in parte anche per maturata usucapione con condanna del convenuto al pagamento di parte o dell’intero valore a titolo di arricchimento senza causa.

Il convenuto aveva contestato le domande, adducendo di essere unico proprietario e di avere costruito a sua cura e spese concedendo al figlio in comodato gratuito il piano superiore.

La Corte di appello, per quanto ancora interessa, ha ritenuto inammissibili le domande volte al riconoscimento del diritto di superficie in quanto introdotte solo con le difese di prime cure o addirittura in fase di gravame, ha statuito l’infondatezza della reclamata usucapione, essendosi trattato di mera detenzione senza la prova di interversione nè vi era prova di una costruzione a spese degli attori risultando documentalmente che il de cuius aveva commissionato e pagato personalmente il progetto nonchè pagato il mutuo bancario e le imposte sull’immobile.

Il ricorso si articola in undici motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunziano: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in ordine alla ritenuta novità della domanda relativa al riconoscimento di un diritto di superficie, riportando l’atto di citazione; 2) le stesse violazioni in relazione al dedotto accordo tra le parti con la costituzione di un diritto di superficie o della volontà traslativa; 3) violazione dell’art. 458 c.c. in ordine all’affermazione della sentenza che non si può tener conto di quanto disposto dal Ma. ancora in vita, essendo tali scritti affetti da nullità assoluta per la natura intrinseca di patto successorio della scrittura, essendo evidente la volontà di riconoscere subito la proprietà ed il possesso del primo piano; 4) violazione dell’art. 132 c.p.c.; 5) violazione degli artt. 1140,1150,1158 c.c. per la denegata usucapione; 6) omesso esame di fatto decisivo in ordine alla produzione di sei scritture disconosciute ma di cui è stata accertata l’autenticità; 7) violazione degli artt. 2733,2735 c.c. in ordine alla ritenuta detenzione che esclude l’usucapione; 8) nullità del procedimento e della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c. sempre in tema di usucapione; 9) violazione degli artt. 112e 132 c.p.c. in ordine alla qualificazione della domanda; 10) omesso esame di fatto decisivo circa l’assunto della costruzione a proprie spese in relazione a dichiarazioni del convenuto; 11) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. sempre in ordine alla costruzione a proprie spese.

Ciò premesso, si osserva:

In ordine ai primi due motivi è sufficiente osservare che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice e le censure non sono risolutive rispetto alle posizioni assunte dalle parti in primo grado, sopra riportate.

Anzi la riportata trascrizione dell’atto di citazione esclude che si sia formulata una domanda nel senso tardivamente invocato.

Sono da escludere la costituzione di un diritto di superficie od una volontà traslativa nè sussistono le dedotte violazioni degli artt. 112 e 132 c.p.c..

La sentenza ha sufficientemente risposto rispetto al petitum mentre non è ravvisabile una motivazione assente od apparente essendo principio ormai consolidato quello della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

La terza censura nell’invocare il riconoscimento subito all’originario attore della proprietà e del possesso dell’appartamento ipotizza una errata applicazione dell’art. 458 c.c., non affermata dalla sentenza, e non supera l’affermazione di un patto successorio nullo.

La doglianza è invero diretta verso una affermazione incidentale della sentenza, preceduta dalla parola “anzitutto”, come riportato nel motivo, come tale non decisiva.

I brani riportati della scrittura sono equivoci ed, ove si voglia sostenere la volontà di riconoscere subito la proprietà ed il possesso dell’appartamento al primo piano, si tratterebbe di donazione nulla per carenza di forma ad substantiam.

La quarta censura è infondata non ravvisandosi una motivazione inesistente o apparente come dedotto.

La quinta, settima ed ottava censura trascurano che, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come dedotto quale riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14) nè può invocarsi una generica erronea valutazione delle prove.

La domanda di usucapione è stata correttamente respinta perchè si configurava una mera detenzione ed il ricorso richiede un inammissibile riesame del merito trattandosi di valutazione delle prove e nemmeno indica elementi concreti a suffragio delle tesi esposte.

Sul problema, poi, dei rapporti tra parenti vi è una consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 11277/2015, Cass. 20.2.2008 n. 4327 ex plurimis) sulla necessità di una prova più rigorosa in tema di usucapione.

La sesta censura non è decisiva ed è assorbita dal rigetto delle precedenti nè vi è omesso esame di fatto decisivo per come dedotto.

La nona censura va rigettata per le stesse considerazioni relative alla prima, la decima perchè non è ravvisabile l’omesso esame di fatto decisivo come già argomentato e la undicesima non supera la prova dei pagamenti ad opera del de cuius, sulla base di generici richiami ad atti diversi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in Euro 5700 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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