Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21182 del 20/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21182 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 2585-2013 proposto da:
VALENTI ANTONINA VLNNNN53L69G273D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 53, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO LEGALE LEPORE & STRANO,
rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE LIGA, LIBORIA
ORLANDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro
BELLOMARE ANTONINO, BONFARDECI CATERINA;

intimati

avverso la sentenza n. 872/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/07/2015 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Data pubblicazione: 20/10/2015

CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 24 aprile 1997, BELLOMARE Antonino e
BONFARDECI Caterina, comproprietari di un terreno agricolo sito in
Altofonte, c/da Ponte Parco, esperivano actio finium regundorum dinanzi la
Pretura di Palermo, sezione distaccata di Monreale, nei confronti di

adiacente, domandando la rimozione di una recinzione abusiva e il
risarcimento dei danni subiti per il mancato uso del terreno sottratto.
Alla morte di VALENTI Giacomo, il processo era riassunto da VALENTI
Domenica, prima contumace, la quale si costituiva in proprio e in qualità di
erede del fratello, assumendone le domande, eccezioni e conclusioni.
Posta in decisione, la causa era successivamente rimessa sul ruolo affinché si
perfezionasse il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi di
VALENTI Giacomo, identificati in VALENTI Vincenzo, Alfonso e
Antonina.
Deceduto nelle more VALENTI Vincenzo, nella contumacia di VALENTI
Antonina, il Tribunale di Palermo rigettava le domande attoree con la
sentenza n. 51 del 2005, avverso la quale interponevano gravame dinanzi la
Corte di Appello di Palermo BELLOMARE Antonino e BONFARDECI
Caterina.
Deceduta VALENTI Domenica, su ricorso degli appellanti, il giudice fissava
una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, onerando gli istanti delle
notifiche alle controparti, essendosi costituito il solo VALENTI Alfonso.
Con sentenza n. 872 del 2012, rilevata preliminarmente la contumacia di
VALENTI Antonina, la Corte siciliana ridisegnava il confine controverso e
ordinava la rimozione della recinzione abusiva, confermando per il resto la
sentenza del Tribunale di Palermo.
Avverso tale sentenza, VALENTI Antonina ha esperito ricorso per cassazione
deducendo la violazione e falsa applicazione degli ara. 102 e 110 c.p.c.
Ric. 2013 n. 02585 sez. M2 – ud. 16-07-2015
-2-

VALENTI Giacomo e VALENTI Domenica, comproprietari di un fondo

BELLOMARE Antonino e BONFARDECI Caterina non hanno svolto
difese in fase di legittimità.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: `La ricorrente, nel dedurre

la violazione e falsa applicazione degli arti. 102 e 110 c.p.c., contesta la nullità della
sentenza impugnata, denunciando l’omessa integrazione del contraddittorio a seguito del
decesso di VALENTI Domenica, sua de cuius e parte originaria del giudizio d’appello.
A detta della ricorrente, infatti, kz sentenza sarebbe stata pronunciata quando ancora non si
era pedèzionata nei suoi confronti la notifica degli atti di cui all’art. 303 cp.c., prevista per
l’ipotesi della morte di una delle parti originane, al fine di consentire la partecipazione al
processo degli eredi della stessa, litisconsoni necessari ai sensi dell’art. 110 cp.c.
La censura parrebbe essere fondata, in quanto agli atti di riassunzione della causa non è

allegata la ricevuta di ritorno idonea a dimostrare l’avvenuta ricezione della raccomandata o
comunque il ped-ezionarsi delle modalità di notzfica prescritte dalla legge ex art. 149 c.p.c.
Ciò nonostante, è opportuno evidenziare che – diversamente dall’assunto di parte ricorrente dichiarato il decesso della Valenti nell’udienza del 19 marzo 2010, gli appellanti hanno
provveduto, in data 25 ottobre 2010, al deposito del ricorso in riassunzione, rispettando il
termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente per i giudizi
instaurati prima dell’entrata in vigore della L n. 69 del 2009 (ossia prima del 4 luglio
2009).
Ciò precisato, appare dunque opportuno procedere in via camerale ai sensi degli arti. 375 e
380 bis cp.c., al fine di rilevare la manifesta fondatezza della censura esaminata.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale
non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione
per la quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio a diversa Sezione
Ric. 2013 n. 02585 sez. M2 – ud. 16-07-2015
-3-

RITENUTO IN DIRITTO

della Corte di appello di Palermo, che previa integrità del contraddittorio,
provvederà al riesame della controversia, nonché alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.

La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Corte di
appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI — 2″ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 16 luglio 2015.

P.Q.M.

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