Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21182 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12228-2015 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATTEO

BOIARDO 12, presso lo studio dell’avvocato LORENZO FASCI’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO;

– controricorrente –

contro

Z.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 447/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 313 del 19 marzo 2002, accolse in parte la domanda, proposta da F.C., di risarcimento dei danni dal medesimo riportati nel sinistro stradale verificatosi a (OMISSIS) in data (OMISSIS), allorchè il F., mentre procedeva a bordo del suo motoveicolo Honda Dominator 650 in contrada (OMISSIS) con direzione (OMISSIS), all’incrocio con la diramazione (OMISSIS), era stato investito dall’autovettura Ford Fiesta di Z.A. assicurata dalla Fondiaria-SAI Assicurazioni S.p.a..

In particolare l’adito Tribunale ritenne di imputare la responsabilità del sinistro per il 70% al F., che non aveva rispettato la precedenza a destra, e per il 30% alla Z., che non aveva tenuto una condotta di guida prudente, e condannò la Z. e la predetta società assicuratrice, in solido, al pagamento della somma di Euro 17.183,3, già rivalutata alla data di quella sentenza, oltre interessi, come ivi precisato, nonchè alle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado il F. propose gravame, cui resistette la Fondiaria-SAI Assicurazioni S.p.a..

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2014, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (a seguito di atto di fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.a., Milano Assicurazioni S.p.a., Premafin HP S.p.a. e Fondiaria-SAI S.p.a.).

La proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 145, comma 6 (C.d.S.)”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe riconosciuto la concorrente responsabilità del F. e della Z. nella causazione del sinistro di cui si discute in causa senza considerare che la Z. proveniva da strada privata (come risultava dalla relazione di servizio dei VV.UU. e dalla deposizione del teste G.C.) e che, quindi, prima di impegnare l’incrocio, avrebbe dovuto arrestare la sua marcia e dare la precedenza ai veicoli che circolavano sulla strada pubblica. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che si trattasse di strada soggetta al pubblico passaggio, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento a sostegno di una tale convinzione. Assume il F. che, provenendo egli da una strada pubblica, non aveva l’obbligo di dare la precedenza alla Z., la quale, benchè giungesse da destra, proveniva da una strada privata e, conseguentemente, non aveva alcun diritto di precedenza.

1.1. Il motivo va disatteso.

Il ricorrente, con il mezzo all’esame, deduce apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Le censure proposte risultano, comunque, infondate, non avendo la Corte di merito omesso di considerare che la strada da cui proveniva la Z. fosse privata, avendo espressamente affermato detta Corte, nella motivazione della sentenza impugnata, che la natura privata di tale strada “risulta(va) in atti”, precisando che “la circostanza che la diramazione (OMISSIS) fosse adibita di fatto al pubblico transito veicolare risulta(va) dalla descrizione dei luoghi effettuata dai VV.UU. intervenuti ed acquisita ritualmente ex art. 213 c.p.c.” e che tale circostanza non era stata mai contestata nè dall’attore nè dalla compagnia assicuratrice.

A tale ultimo riguardo la sentenza non risulta specificamente e validamente censurata dal F., che nel motivo si limita a riportare stralci della relazione di servizio dei VV.UU. e della deposizione del teste C. in cui si sostiene che la strada da cui proveniva la Z. fosse privata ma non si assume – contrariamente a quanto sembrerebbe sostenere il ricorrente – che la stessa fosse strada non aperta al pubblico accesso e transito.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e vizio di motivazione”, il ricorrente sostiene che la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado che, riconoscendo il concorso di colpa, aveva attribuito la responsabilità della causazione del sinistro in parola, per il 70% al F. e per il 30% alla Z., avrebbe violato l’art. 2054 c.c., comma 2; censura la sentenza impugnata anche per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare pedissequamente la sentenza di primo grado, senza motivare l’operata graduazione di colpa e il mancato ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto, sostanzialmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla sua eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 23/02/2006, n. 4009; Cass. 25/01/2012, n. 1028; Cass. 4/10/2013, n. 22758). Peraltro, nel caso all’esame, la Corte di merito ha motivato sul punto (Cass, sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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