Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21182 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21502-2015 proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGIA CARLA

GERMANI;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato IOLANDA BOCCIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO SESSA;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3050/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BOCCIA Iolanda, difensore del resistente che ha

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

G.R. proponeva querela di falso nei confronti della Deutsche Bank in relazione alla richiesta di finanziamento definita “Prestitempo” e sottoscritta dall’attore nel 2002 per l’erogazione della somma di Euro 7777,00.

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza in data 23 giugno 2011, accoglieva la detta proposta querela.

Avverso tale decisione del tribunale di prima istanza la succitata banca interponeva appello resistito dal G..

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3050/2015, disattesa la formulata eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della querela de qua per litispendenza ex art. 39 c.p.c. dovuta ad altro giudizio, originato da opposizione a D.I. innanzi al Tribunale di Treviso, riformava la decisione di primo grado rigettando la proposta querela di falso.

Per quanto rileva nel presente giudizio va evidenziato che la Corte distrettuale, relativamente al modulo di finanziamento “(OMISSIS)” privo di data e sottoscritto dal G., riteneva che l’intestazione dello stesso (contenente esplicito riferimento a “richiesta di finanziamento”), il contenuto predeterminato del documento e la significativa circostanza che la falsità del documento era stata eccepita solo dopo il rimborso di ben venti rate, inducevano a ritenere la piena consapevolezza del G., sin dalla sottoscrizione del modulo, non soltanto della natura e delle finalità del negozio, bensì anche delle clausole contrattuali alle quali era stata data, per gran parte, anche spontanea esecuzione. Avverso la sentenza della Corte di Appello e per la sua cassazione ricorre il G.R. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito con controricorso dalla banca intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- La Corte, in via preliminare, ritiene doveroso osservare, dato anche il tipo di giudizio in cui si verte, che appare mancante – da quanto risulta in atti – la presenza del P.M. nei precedenti giudizi di primo e secondo grado.

Tuttavia, atteso il carattere di nullità relativa conseguente a tale mancanza e stante l’assenza di ogni tempestiva eccezione o allegazione di parte al riguardo, può procedersi allo scrutinio dei motivi del ricorso.

2.- Il primo motivo del ricorso risulta rubricato nel seguente modo: ” violazione o falsa applicazione dell’art. 486 c.p. in relazione all’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, il fatto che “non sia stato tenuto in benchè minima considerazione il disposto dell’art. 486 c..p.c., comma 2 che definisce nel nostro ordinamento il biancosegno”, ipotesi ricorrente – a tenore della invocata norma penalistica-allorchè venga “firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia laccato in bianco qualsiasi spazio destinato ad essere riempito”.

La censura non coglie la ratio della gravata decisione, che – facendo corretta applicazione delle norme e dei principi ermeneutici regolanti la fattispecie ovvero querela di falso in sede civile- risulta immune da vizi.

Più in particolare parte ricorrente appare non tener in debito conto come la corretta sentenza oggi gravata ha distinto, al fine rilevante nel giudizio de quo, fra riempimento di foglio sottoscritto contra pacta e riempimento, absque pactis firmato in bianco in totale assenza di ogni patto di riempimento.

L’impugnata sentenza ha, quindi, ritenuto determinante – nel tipo di giudizio che ci occupa – la circostanza che il predetto modulo prestampato e significativamente denominato “Richiesta di finanziamento” conteneva già una originaria conosciuta pattuizione fra le parti di guisa da non rendere possibile la querela di falso civile che è esclusa, come nel caso di specie, quando il riempimento del foglio eventualmente firmato in bianco sia avvenuto in maniera non conforme a quanto precedentemente pattuito fra le parti (ferma restando la proponibilità della medesima querela) nell’ipotesi, non colta dal ricorrente nè ritenuta sussistente, della integrale compilazione di foglio sottoscritto in bianco in totale assenza di ogni pattuizione ovvero absque patis.

Il motivo è, quindi, del tutto infondato e va respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 117 T.U.L.B..

Parte ricorrente si lamenta, in particolare, con riferimento all’escussione del teste C..

Invero quest’ultimo è stato ritualmente escusso in giudizio e “la testimonianza del Sig. C., eccepita fin dal giudizio di primo grado come contraddittoria e generica” (v. sentenza d’appello, pp. 6/7) è stata, in effetti, valutata come “inidonea a fornire una prova diretta del fatto che la richiesta di finanziamento fosse sottoscritta “in bianco” nel termini prospettati” dall’allora appellato ed odierno ricorrente.

Non si verte, pertanto, nè in una ipotesi di vizio di omessa valutazione, nè nella fattispecie di una decisione assunta in base a circostanza non acquisita in giudizio.

Il motivo è, pertanto, del tutto privo di fondamento e va conseguentemente respinto.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1423 c.c. in relazione all’art. 2729 c.c..

Il motivo ripropone, nella sostanza, la questione della valutazione della circostanza (cui innanzi si è già fatto cenno) del fatto che il G. – prima di agire in giudizio – ebbe a pagare ben venti rate del mutuo.

La sollevata questione è di carattere del tutto meritale concernendo un profilo di oggettiva valutazione, in fatto, del comportamento acquiscente di una parte, valutazione già congruamente svolta – nella sede propria – dalla Corte del merito. Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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