Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21181 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7282-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, M.C. ESTATE SRL IN

LIQUIDAZIONE, SV ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1974/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA ed IRES inerenti agli anni d’imposta 2004, 2006 e 2007 e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo:

innanzitutto l’inammissibilità dell’appello perchè fondato su una eccezione nuova, incentrata sulla circostanza che l’art. 184 L. Fall. prevede che in caso di concordato preventivo i creditori conservino impregiudicati i diritti contro i coobbligati mentre la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale risulta incentrata sul fatto che il concordato fallimentare (e non preventivo) ha previsto un accordo conciliativo tra la fallita Jam Session s.r.l. ed i suoi creditori con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa;

inoltre, nel merito, il concordato stipulato tra le parti ed omologato dal giudice vincola tali parti e quindi la decisione di rinunciare a quanto non previsto da detto concordato non può essere rimessa in discussione dato che gli avvisi di accertamento erano presenti nell’elenco dei contenziosi tributari di cui al suddetto concordato e ciò anche in virtù degli artt. 1239 e 1941 c.c., per cui la parziale rimessione del debito di cui al concordato omologato libera anche tutti i coobbligati di tale debito;

rilevato che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e 57, in quanto l’Agenzia delle entrate ha invocato in appello l’art. 184 L. Fall. solo erroneamente in quanto era evidente, dal tenore dell’appello nel suo complesso, che il riferimento era invece all’art. 135 L. Fall., norma peraltro che pone una disciplina del tutto analoga rispetto all’art. 184 L. Fall.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione artt. 135 e 184 L. Fall. nonchè degli artt. 1239,1301,1304 e 1941 c.c. in quanto, in caso di concordato fallimentare, l’effetto esdebitatorio del concordato non produce effetto nei confronti dei soggetti responsabili in solido con il fallito;

considerato che il primo motivo è fondato in quanto dal tenore dell’appello nel suo complesso proposto dall’Agenzia delle entrate – che la ricorrente ha riportato in ossequio al principio dell’autosufficienza – si riconosce agevolmente l’errore della stessa Agenzia delle entrate e si comprende esattamente il tenore della domanda in quanto, aldilà della norma erroneamente citata, il principio di diritto affermato nell’appello (i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati) è lo stesso dell’art. 135 L. Fall., norma peraltro che pone la stessa disciplina rispetto all’art. 184 L. Fall., e la CTR aveva il dovere di procedere – come peraltro poi in effetti ha fatto e ha fatto correttamente, ad ulteriore dimostrazione della palese riconoscibilità dell’errore e della sua ininfluenza – all’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all’azione e all’eccezione – cosicchè non può dirsi mutato il thema decidendum sottoposto al giudice di merito: peraltro secondo questa Corte lo svolgimento di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo non costituisce un ampliamento del “thema decidendum” cristallizzatosi sulla base delle contestazioni inizialmente mosse all’atto impositivo – e, quindi, una domanda nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – ma si risolve nell’illustrazione delle tesi giuridiche e dei fatti che le sostengono già rientranti nell’ambito delle questioni devolute al sindacato del giudice (Cass. n. 1291 del 2020): principio analogo è stato affermato da Cass. n. 13535 del 2018, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;

considerato, quanto al secondo motivo, che secondo l’art. 135 L. Fall. (dettato in tema di concordato preventivo, ossia la procedura utilizzata nel caso di specie) “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso”;

considerato peraltro che l’art. 184 L. Fall. (dettato in tema di concordato fallimentare o successivo, la cui ratio è simile a quella del concordato preventivo) prevede una disciplina del tutto analoga (“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”), il che dimostra che in materia di procedura concorsuali ricorre il principio generale secondo cui, al fine di favorire al massimo gli accordi e la conclusione delle onerose procedure, i creditori conservano impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati;

considerato che secondo questa Corte:

l’art. 135 L. Fall., a tenor del quale, in caso di omologazione del concordato, i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso, fissa – con norma che deroga alla regola generale che vale nel campo delle obbligazioni secondo cui l’estinzione dell’obbligazione principale determina l’estinzione anche di quelle accessorie – il principio che il concordato del debitore fallito non giova ai suoi coobbligati (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21810; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23275; Cass. 7 novembre 1975, n. 3758);

la ratio che è alla base dell’art. 184 L. Fall., comma 1, u.p., (così come dell’art. 135 L. Fall., comma 2) è quella che i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti (Cass., SU, 16 febbraio 2015, n. 3022);

l’art. 184 L. Fall., comma 1, u.p., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 L. Fall., secondo il testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti: pertanto il credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario nell’ambito del concordato preventivo della medesima società, ove va soddisfatto in misura integrale

– e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato – in ragione della previsione dell’art. 177 L. Fall., comma 2 e della necessità di non prevedere un trattamento differenziato del creditore ipotecario rispetto alla procedura fallimentare; qualora ciò non avvenga, residua l’obbligazione in capo al socio per quanto non corrisposto dalla società in sede di esecuzione del concordato, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 184 L. Fall., comma 2 e salvo, in ogni caso, il regresso nei confronti degli altri soci coobbligati (Cass., SU, 16 febbraio 2015, n. 3022);

ritenuto pertanto che anche il secondo motivo è fondato in quanto gli effetti modificativi/esdebitativi del concordato preventivo non si estendono ai coobbligati del debitore, ai suoi fideiussori ed agli obbligati in via di regresso, nei confronti dei quali i creditori conservano impregiudicati i propri diritti (artt. 135 L. Fall.): dal confronto con l’analoga disposizione dettata dall’art. 184, in materia di concordato preventivo si desume che i creditori possono agire nei confronti dei suddetti soggetti per l’intero credito e che si tratta, quindi, di una deroga sia sostanziale che processuale alla disciplina comune prevista dagli artt. 1239,1301 e 1941 c.c., i quali estendono l’efficacia liberatoria della remissione ai coobbligati e sanciscono il principio di sussidiarietà della fideiussione, deroga che – come detto – si giustifica in virtù della natura pubblicistica del concordato e al relativo favor legislativo per esso (si incentiva il raggiungimento di un accordo non precludendo ai creditori di rivalersi sui coobbligati solidali per quanto non ricevuto in sede concordataria) con la conseguente impossibilità di qualificare come remissione in senso tecnico l’effetto esdebitatorio favorevole al debitore: per effetto di tale deroga, da ritenersi a sua volta inderogabile, i fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso sono tenuti a rispondere dell’intero debito e a subire le conseguenze, per loro negative, della falcidia concordataria o degli effetti modificativi favorevoli al debitore quali creditori in via di regresso;

ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha affermato che la parziale rimessione del debito di cui al concordato omologato libera anche tutti i coobbligati di tale debito rimesso;

ritenuto pertanto fondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie entrambi i motivi di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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