Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21180 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7050-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1975/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento relativa ad IRES per l’anno d’imposta 2004 e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che la notifica della cartella di pagamento al coobbligato era stata fatta solo il 27 luglio 2010 cioè oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2009 di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e nel caso di specie l’art. 1310 c.c. non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella doveva essere notificata anche alla contribuente coobbligata entro i termini previsti dal cit. art. 25;

rilevato che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e dell’art. 1310 c.c. in quanto la sussistenza di un vincolo di solidarietà comporta che la notifica ad uno dei coobbligati in solido inibisca il maturarsi dei termini di decadenza non solo nei confronti dell’obbligato principale ma anche nei confronti dei coobbligati in solido;

considerato che il motivo è fondato in quanto ha affermato questa Corte:

s’intende dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (Cass. 1/02/2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis: 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);

alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito (Cass. n. 13248 del 2017);

ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha affermato che l’art. 1310 c.c. (secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”) non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella doveva essere notificata anche alla contribuente coobbligata entro i termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (ossia entro il 31 dicembre 2009), mentre la CTR avrebbe dovuto invece escludere la decadenza nei confronti di tutti gli obbligati e verificare soltanto l’eventuale avvenuta prescrizione nei confronti dei coobbligati ai quali la cartella di pagamento non sia stata notificata;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA