Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2118 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2118 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 14988-2007 proposto da:
COMUNE DI

SALERNO

(C.F./P.I.

80000330656),

in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso

Data pubblicazione: 31/01/2014

l’avvocato RICCIARDI PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCIARDI EDILBERTO, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente –

1816

contro

DURANTE LIDIA (C.F. DRNLDI25L41H703P), domiciliata

1

in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato NAPOLI VINCENZO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

TRINCERONE FERROVIARIO S.C.AR.L., IMPREGILO S.P.A.,
IMPREPAR-IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE;
– intimate –

avverso la sentenza n.

93/2007 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato EDILBERTO
RICCIARDI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato NICOLA

contro

BELSITO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Salerno,con sentenza del 6 febbraio
2007 ha confermato quella in data 31 dicembre 2001 del
Tribunale di Salerno,che aveva condannato il comune di

Salerno a corrispondere a Lidia Durante l’indennizzo di cui
all’art.46 legge 2359/1865, liquidato nella misura di
£.47.283.062 ,per avere coperto con una struttura in
cemento armato un tratto di linea ferroviaria su cui
prospettava un fabbricato di quest’ultima ubicato nella
locale via Oberdan 4 (in catasto all’art.2266,fg.62,sub
punto 5),realizzandovi una strada ad una quota di circa 3
metri dal piano di calpestio dell’immobile. Ha osservato:
a)che la costruzione non poteva considerasi illegittima,
non applicandosi alle opere pubbliche le norme sulle
distanze di cui agli art.871 segg. cod. civ.; b)che
tuttavia ciò non rilevava per il riconoscimento
dell’indennizzo per il quale era sufficiente da un lato che
l’opera ricade in una zona nella quale erano stabilite
distanze diverse tra edifici e consentiti soli interventi
di manutenzione; e dall’altro che essa aveva comportato la
menomazione delle facoltà della Durante di godere di
un’ampia zona di rispetto,peraltro arrecando un maggior
inquinamento atmosferico ed acustico;che avevano ridotto il
valore del fabbricato del 25%.

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Per la cassazione della sentenza,i1 comune di Salerno ha
proposto ricorso per due motivi;cui resiste Lidia Durante
con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo,i1 comune di Salerno,deducendo
violazione delle disposizioni degli art.871 segg. cod. civ y
,nonché del vigente P.R.G. di Salerno e dell’art.112
cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata per avere
ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla norma
per la concessione dell’indennizzo senza considerare: a)che
la copertura realizzata al c.d. trincerone ferroviario era
del tutto strumentale alla costruzione della strada
pubblica escludente l’osservanza delle norme sulle distanze
tra costruzioni private; b)che anche l’altezza della
costruzione poteva essere censurata solo in quanto non
consentita da una norma di legge:nel caso non rinvenibile
neppure nell’art.907 cod. civ.,né tanto meno nelle norme
del P.R.G.
Con il secondo,deducendo violazione degli art.844 e 729
cod. pator.civ. 112 e 115 cod.proc.civ., nonché delle norme
sull’inquinamento acustico, contesta la decisione laddove
ha recepito le risultanze della c.t.u. che
contraddittoriamente aveva, da un lato negato elementi di
inquinamento per poi ravvisarne la sussistenza in base
all’erronea qualifica attribuita all’appartamento della
4

Durante di edificio ubicato nel sottostrada ed a
coefficienti di degrado applicati per il solo fatto che la
costruzione dell’opera era avvenuta ad una distanza di 5-7
m.:senza considerare che nessuna indagine scientificamente

valida era stata compiuta dal tecnico con l’utilizzazione
di strumenti e parametri assentiti dalla Comunità europea
perché la controparte si era opposta alla loro esecuzione.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha addebitato al primo giudice di
avere attribuito alla Durante l’indennizzo sul presupposto
che l’opera pubblica consistente nella strada realizzata
sulla copertura di un contenitore in pilastri e muratura
della linea ferroviaria (c.d. trincerone ferroviario),
costituiva ostacolo alla veduta di cui godeva in precedenza
il suo immobile: correttamente osservando che il diritto
alla veduta e più generalmente al panorama non riceve
tutela da alcuna previsione normativa specifica (pag.12 e
13).
Ha del pari escluso che l’indennizzo suddetto potesse
fondarsi sul divieto delle immissioni tutelato nei limiti e
nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art.844 cod.
civ. posto che la proprietaria aveva dedotto di non volersi
avvalere di detta normativa, e non aveva acconsentito agli
accertamenti tecnici indispensabili onde stabilire se
5

limiti dalla stessa indicati fossero stati superati (e
perciò violati).
Tuttavia,dopo

queste

esatte

premesse,

le

ha

contraddittoriamente riconosciuto l’indennizzo, determinato

proprio il maggior inquinamento atmosferico scaturente
/1/1

dall’intenso flusso veicolare della nuova strada,nonché
quello

acustico

ad

esso

collegato:senza

neppure

individuare,in punto di fatto, quali risultanze
istruttorie giustificassero siffatta conclusione una volta
che gli accertamenti stabiliti dalle specifiche normative
(anche comunitarie) per rilevarne entrambe le tipologie non
erano stati compiuti per l’opposizione della proprietaria.
E disattendendo,peraltro,la costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui la sensibile compressione delle
obiettive possibilità di utilizzazione di un fabbricato-ai
fini dell’insorgenza del diritto all’indennizzo di cui
all’art.46 legge 2359 del 1865- può invece verificarsi
nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel caso
di pregiudizio subito dall’immobile per effetto di
immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili,
quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed
intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da
apprezzarsi con i criteri posti dall’art. 844 cod. civ.:che

6

in base ad una serie di elementi fra i quali ha incluso

nella specie la stessa Corte di appello ha ritenuto non
provati.
Ancor più errato è l’aver ravvisato una menomazione del
diritto dominicale nella perdita del vantaggio, che

l’edificio possedeva prima della costruzione, di una ben
più ampia zona di rispetto (ferroviario),mostrando di non
comprenderne la funzione di limitazione legale della
proprietà non soggetta ad indennizzo: evidenziata proprio
nella decisione della Corte Costituzionale invocata dai
giudici di appello (sent.133/1971), la quale ha rilevato
che le stesse riguardano intere “categorie di beni
individuate in modo generale per la loro posizione
relativamente ad altri beni destinati all’uso pubblico”:
comportando non già l’attribuzione di diritti soggettivi o
posizioni di vantaggio a favore di quei soggetti o gruppi
di soggetti che possano usufruirne,bensì,a1 contrario,
divieti e limitazioni, nell’interesse e per la tutela
dell’opera pubblica, al diritto delle proprietà ubicate
all’interno della fascia cui in forza di tale posizione o
localizzazione, restano precluse anzitutto la facoltà di
edificare; nonché ogni altra attività indicata dalle
singoli leggi che disciplinano le varie categorie di opere
pubbliche (Cass.8121/2009;26899/2008;8707/2006).
Consegue che nel caso l’interramento della sede ferroviaria
attraverso la costruzione della trincea ha provocato
7

soltanto la soppressione della fascia di rispetto imposta
dall’art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (e
successivamente dall’art.49 legge 753 del 1980), ed al più
la sostituzione di tale limitazione con altra e diversa

arteria

stradale:non

certamente

la

diminuzione

fascia di rispetto, questa volta collegata alla nuova
o

l’eliminazione di preesistenti facoltà o diritti della
Durante al mantenimento e/o alla conservazione della
prima,che nessuna normativa le aveva attribuito: anche
perché comunque estranei al contenuto del suo diritto
dominicale quale configurato dall’art.832 cod. civ.
In realtà il motivo fondamentale che ha indotto la Corte
territoriale a presumere la ricorrenza dei presupposti
dello speciale indennizzo di cui all’art.46,è

indicato

(pag.12) nella “tipizzazione urbanistica della zona in cui
fu realizzato l’intervento edilizio” costituita da una
specifica previsione di distanze tra gli edifici non
inferiore ai due terzi della loro altezza in base alla
variazione app. con il P.R.G. appr. con d.p.g.r. 7265/94..”
che tra l’altro in zona A consentiva soltanto interventi di
manutenzione con distanze non inferiori a quelle dei volumi
edificati

preesistenti”;la

quale,

seppure

rendeva

irrilevante la normativa sulla tutela delle distanze di cui
agli art.871 segg. cod. civ., diveniva invece determinante
per l’applicazione dell’art.46 legge 2359 del 1865 posto
8

che la disciplina urbanistica (anche con riferimento alle
prescrizioni indicate dalla legge Ponte) non consente
certamente una costruzione eseguita con le modalità del
c.d. trincerone ferroviario.

Ma siffatta ragione muove da un’interpretazione della
normativa del tutto errata.
Non è anzitutto esatto che le norme sulle distanze e sulle
altezze predisposte dagli art.871 e segg. Cod. civ.
disciplinino le sole costruzioni dei privati escludendo
quelle della p.a.,pur essa tenuta in linea generale ad
osservarle a meno che il relativo obbligo non venga escluso
da queste stesse norme:quale quella contenuta
nell’art.879,2 ° comma cod. civ. secondo il quale “alle
costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie
pubbliche non si applicano le norme relative alle
distanze,ma devono osservarsi le norme ed i regolamenti che
le riguardano”. Per cui, se il comune nell’esecuzione di
una costruzione in generale,e nel caso, del trincerone di
copertura, fosse stato obbligato ad osservare la normativa
sulle distanze,sulle altezze e sulla tipologia di manufatti
da realizzare nella zona,la violazione di taluna di dette
norme (indicate dalla sentenza) in danno del fabbricato
Durante si sarebbe tradotta in un’attività illegittima
rientrante nell’ambito di previsione dell’art.2043 cod.
civ. : così come sarebbe accaduto se la costruzione avesse
9

soppresso il suo diritto di veduta ai sensi dell’art.907
cod. civ. ovvero le avesse sottratto a causa dell’altezza
del piano di calpestio della nuova strada,più elevato di
oltre 3 m. rispetto a quello del fabbricato, taluna delle

facoltà in precedenza consentite dall’art.905 cod. civ. Con
la conseguenza che dette violazioni avrebbero comportato
la riduzione in pristino ex art.2058 cod. civ. nell’ipotesi
di inosservanza delle norme sulle distanze,e/o l’obbligo
del risarcimento del danno in tutti gli altri casi
(art.872,2 ° comma cod. civ. Cass.15886 e
16094/2005;sez.un.5143/1998); e nel contempo escluso
ricorrenza

di

un’attività

legittima

la
della

P.A.,costituente,come è noto,i1 necessario fondamento
.

dell’indennizzo di cui all’art.46 della legge 2359.
Ove invece la Corte territoriale avesse ritenuto che la
natura di strada pubblica dell’opera realizzata dal
comune,escludesse

l’osservanza

della

disciplina

in

questione (Cass.5199/1983 e succ.; da
ultimo:741/2012),nonché di quella integrativa posta dagli
art.41 legge 1150 del 1942 e dall’art.9 d.m. 1444 del
1968,1a sola conseguenza di tale esenzione era
l’insussistenza di un diritto soggettivo della Durante al
loro rispetto:con conseguente esclusione non solo della
tutela risarcitoria,ma anche di quella indennitaria di cui
.-

al menzionato art.46. Il quale (nella seconda previsione

10

che qui interessa) non considera sufficiente l’esecuzione
di un’opera pubblica comportante una diminuzione di valore
degli immobili ubicati nella zona e/o nella località in cui
è sorta per determinare il diritto dei loro proprietari a

percepirlo, ma richiede espressamente un pregiudizio
“permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di
un diritto”: cioè la menomazione stabile delle utilità
inerenti al godimento dell’immobile nella sua intrinseca ed
originaria destinazione. Il che impone di ritenere: 1) che
debba preesistere un diritto soggettivo al mantenimento
della situazione di vantaggio oggetto del pregiudizio e
compromessa dall’esecuzione dell’opera pubblica; 2) che da
• quest’ultima derivi l’annullamento o la menomazione, in
modo rilevante, delle facoltà costituenti il nucleo
essenziale di detto “diritto” e che si traduca, quindi,
nella perdita di una porzione del suo contenuto
patrimoniale (Cass. 26261/2007; 17908/2004; 17881/2004):
come avviene, appunto, nell’ipotesi più volte esaminata
dalla giurisprudenza, e nella specie confusa con quella in
esame dalla sentenza impugnata, di costruzione di un
viadotto autostradale, che invade lo spazio aereo sulla
verticale di un fabbricato, comportandone l’asservimento
(Cass.sez.un.6273/2008; 104/1999).
Questa alternativa non era i d’altra parte,superabile dalla
a

sentenza impugnata prospettando,da un lato, l’avvenuta
11

realizzazione

della

strada

pubblica,quale

limite

all’applicazione delle norme che recano i distacchi tra le
costruzioni e le tipologie realizzabili,onde escludere la
configurabilità di un’attività illegittima in capo al

comune ricorrente (e nel contempo ricavare l’entità del
pregiudizio arrecato alla Durante:pag.14-15);per poi
smentire tale impostazione, individuando,invece, la nuova
opera non più nella strada,ma nella costruzione del
trincerone di copertura della ferrovia in violazione delle
menzionate norme codicistiche,nonché di imprecisate norme
urbanistiche anche sulla tipologia dei manufatti consentiti
nella zona, onde derivarne senza alcun collegamento logico
un diritto della Durante a godere dell’immobile nella
preesistente situazione spaziale e paesaggistica:perché,
pur se si supponesse che dette norme e quelle individuate
ancor più genericamente nella legge Ponte fossero poste a
tutela delle proprietà private, precludendo a qualsiasi
soggetto opere diverse dagli interventi di ordinaria
manutenzione assentiti dal P.R.G. appr. con d.p.g.r.
7265/1994,si ritornerebbe alla prima ipotesi
dell’alternativa esaminata:rendendo illegittima l’attività
della p.a. che in violazione di esse aveva realizzato il
trincerone:e perciò escludendo anche sotto questo profilo
il riconoscimento dell’indennizzo ex art.46 della legge
2359. Il quale è invece fondato (Cass.19229/2009) sulle
12

tre note condizioni, di un’attività lecita della P.A.,
della produzione di un danno avente carattere permanente,
che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un
diritto, nonché del nesso di causalità tra l’esecuzione

Cassata pertanto la sentenza impugnata che non si è
attenuta ad alcuno dei principi esposti,i1 Collegio deve
decidere nel merito la controversia ai sensi dell’art.384
cod. proc.civ. non essendo necessaria l’acquisizione di
ulteriori elementi,respingendo la domanda della Durante di
attribuzione dell’indennizzo suddetto.
Le spese dell’intero giudizio vanno gravate sulla
soccombente Durante e si liquidano in favore del comune di
Salerno,come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata
e,decidendo nel merito,rigetta la domanda di Lidia
Durante,che condanna al pagamento delle spese
processuali,che liquida in favore del comune di Salerno:
a)in complessivi E 5.000 per il giudizio di primo grado;
b)in complessivi E 8.500 per il giudizio di appello; c)in
complessivi e 5.200 (di cui E 200 per spese vive sostenute)
per il giudizio di legittimità;oltre agli accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

dell’opera pubblica ed il danno.

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