Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2118 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2118 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 8836-2012 proposto da:
MARTI MARIA LAURA C.F. MRTMLR41D54H501D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 164, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRA BUZZACCARINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA SANTULLI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2445

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE C.F. 80415740580;
– intimati –

avverso la sentenza n. 6477/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 29/01/2018

di ROMA, depositata il 03/10/2011 R.G.N. 6091/2009;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

//

l
Camera di consiglio del 24.5.2017- n.28 del ruolo
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio
RG. 8836/2012

Che, con sentenza in data 3.10.2011, la Corte di Appello di Roma ha
confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva
rigettato la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dei
Ministeri della Istruzione della Università e della Ricerca e della Economia e
delle Finanze da Maria Laura Marti, ritenendo ripetibile, da parte delle
Amministrazioni convenute, la somma di euro 1.328,03, risultata
indebitamente percetta dalla ricorrente , nel periodo dal 13 gennaio 1993 al 31
agosto 1998, a seguito di provvedimento di ricostruzione della carriera emesso
in data 16.3.2000. Tale ricostruzione era stata effettuata in applicazione della
legge n. 498 del 1992, che, interpretando autenticamente l’art. 1 della legge n.
336 del 1970, aveva escluso i dipendenti pubblici dal beneficio previsto dalla
suddetta norma per gli orfani di guerra (computo delle maggiori anzianità
derivanti dalla valutazione di due anni ai fini della attribuzione degli aumenti
periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio);
che avverso tale sentenza Maria Laura Marti ha proposto ricorso affidato a due
motivi;
che gli intimati non hanno svolto difese;
che è stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. da Maria Laura Marti;
che la causa è stata rimessa dalla sesta sezione alla sezione lavoro di questa
Corte;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, si denuncia

la violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo la ricorrente

p

1

RILEVATO

che il termine di prescrizione decennale sia stato erroneamente calcolato dalla
Corte territoriale dalla data di adozione del provvedimento di ricostruzione
della carriera del 16 marzo 2000, anziché dal giorno in cui il diritto poteva
essere fatto valere, ovvero dal 29 dicembre 1992, (data della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 498 del 1992); evidenzia la ricorrente che
impedimenti di fatto a chiedere la ripetizione dell’indebito non incidono sul

l’Amministrazione ha proceduto al recupero, essendo trascorsi, al maggio
2006, quattordici anni dalla pubblicazione della legge citata;
2. con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 5

c.p.c., la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito
all’applicazione dell’ art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992 e circa la
fissazione del dies a quo della prescrizione, ritenendo la ricorrente che la
sentenza impugnata sia carente nella motivazione, sia in punto di mancato
riassorbimento, così come previsto dalla disciplina richiamata, sia in punto di
dies a quo della prescrizione, entrambi elementi decisivi per la definizione del
giudizio;
1.1. Il primo motivo è fondato: il collegio intende, infatti, dare continuità

all’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’impossibilità di far valere un
diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione, è solo quella derivante da cause giuridiche che
ne ostacolino l’esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi e gli
ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo
prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientrano l’ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo
sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo
accertamento (v., tra le altre , Cass. n. 1762 del 2017, che richiama Cass. n.
10828 del 2015 e Cass. n. 21026 del 2014). Anche il mutamento di un
precedente orientamento giurisprudenziale, così come le difficoltà e i dubbi
sulla interpretazione di una norma costituiscono altrettanti impedimenti

2/3

decorso del termine di prescrizione, ormai da tempo decorso alla data in cui

soltanto fattuali e non legali all’esercizio del diritto medesimo, agli effetti
dell’inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. (Cfr., in termini, Cass.
n. 27401 del 2013, che richiama, tra le altre, Cass. n. 4235 del 1996).
Ne consegue la ininfluenza, al fine della individuazione del

dies a quo del

decorso della prescrizione, del momento in cui, a seguito del provvedimento di
ricostruzione della carriera, l’Amministrazione ha acquisito consapevolezza

attribuire rilievo al carattere non definitivo della precedente liquidazione, in
quanto non configura alcuna ipotesi di impossibilità legale all’esercizio del
diritto alla restituzione (in termini Cass. n. 27401 del 2013);
2.1. le ragioni di accoglimento del primo motivo di ricorso comportano
l’assorbimento del secondo motivo;
3. la sentenza impugnata, che non ha applicato gli enunciati principi di diritto,
deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24.5.2017

della esistenza del proprio diritto al recupero, non potendosi, peraltro,

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