Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2118 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11417/2009 proposto da:
B.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BAJONA Marcella, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO NELLE FORME PREVISTE DAL C.P.C. MA DEPOSITATO
NELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI
MILANO;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO del 05/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GREGORIO CORDELIA, per delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa
essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380
bis c.p.c.;
il P.G. Dott. RUSSO ROSARIO nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che B.R., genitore del minore B.A., ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto 5 febbraio 2009 della Corte di appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, che ha revocato il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano 18 luglio 2008, respingendo la richiesta di autorizzazione di B.R., a permanere in (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31;
che il ricorso è stato proposto mediante deposito, in data 6 maggio 2009, presso la segreteria della Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Milano;
che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c., per la dichiarazione d’inammissibilità;
che la ricorrente ha depositato fuori termine memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che, in effetti, come rilevato dalla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso non risulta notificato ad alcuno, così risultando del tutto irritale, ponendosi al di fuori dello schema dei ricorsi per cassazione in materia civile, quale configurato dal codice di rito, mentre secondo la giurisprudenza di questa Corte doveva esserlo, a pena d’inammissibilità, al Procuratore Generale presso la Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. 28 maggio 2008, n. 14063; 4 aprile 2006, n. 7865; 4 novembre 2003, n. 17194), instaurando il contraddittorio nei suoi confronti in quanto rappresentante del pubblico ministero nel procedimento di reclamo, a prescindere dalla posizione in esso assunta, in quanto portatore dell’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme sull’immigrazione;
che esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
che nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010