Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2118 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 87/2016 R.G. proposto da:

D.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via della Giuliana, n. 63, presso lo studio dell’avvocato

Luciano Garatti che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Paolo Toniolatti lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di (OMISSIS), – c.f.

(OMISSIS) – in persona del presidente pro tempore, rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

dall’avvocato professor Gianluca Sicchiero ed elettivamente

domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso l’ordinanza dei 20/27.10.2015 della corte d’appello di

Venezia;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

ottobre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Paolo Toniolatti per il ricorrente;

Udito l’avvocato professor Gianluca Sicchiero per il

controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per la declaratoria di

improcedibilità del ricorso principale, in ogni caso per il rigetto

del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato presso la CO.RE.DI. in data 21.1.2013 il consiglio notarile dei distretti riuniti di (OMISSIS) promuoveva procedimento disciplinare a carico del notaio D.A. per la violazione di taluni articoli del codice deontologico.

Con decisione n. 143 depositata il 19.6.2013 la CO.RE.DI. dichiarava sussistente la violazione di cui all’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile, in relazione alle previsioni delle lett. e) ed O dell’art. 31 del codice deontologico, ovvero – per aver effettuato le prestazioni indicate nel verbale allegato alla richiesta di avvio del procedimento, con sistematici comportamenti frettolosi ed inadeguati ad un corretto svolgimento della prestazione notarile -, ed in relazione alle previsioni degli artt. 36, 37 e 42 del codice deontologico. ovvero “per aver svolto ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali”, ed, accordate le attenuati generiche, irrogava al notaio D. la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00.

In data 20.11.2013 il notaio D.A. proponeva reclamo alla corte d’appello di Venezia. Chiedeva dichiararsi insussistenti le violazioni ascrittegli.

Resisteva il consiglio notarile dei distretti di (OMISSIS); esperiva reclamo incidentale.

Con ordinanza del 10.3.2014 la corte di Venezia dichiarava insussistenti le violazioni ascritte al notaio D. e rigettava il reclamo incidentale.

Con ricorso in data 4.4.2014 il consiglio notarile dei distretti di (OMISSIS) proponeva ricorso a questa Corte di legittimità.

D.A. resisteva con controricorso.

Con sentenza n. 8493/2015 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava l’ordinanza impugnata e rinviava ad altra sezione della corte veneziana.

Con ricorso del 15.5.2015 il consiglio notarile dei distretti di (OMISSIS) attendeva alla riassunzione del giudizio.

Con memoria in data 31.8.2015 si costituiva il notaio D.; instava per l’accoglimento del reclamo già proposto in data 20.11.2013.

Con ordinanza dei 20/27.10.2015 la corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo esperito da D.A., confermava la decisione n. 143/2013 della CO.RE.DI. e compensava integralmente le spese di ogni fase innanzi all’autorità giudiziaria.

Premetteva la corte di merito che questa Corte di legittimità aveva puntualizzato che era specifico onere del D. dimostrare che “la confezione degli atti fuori sede, in sequenza e tempi assai ravvicinati tra loro, era stata preceduta da appositi preparatori incontri nel suo studio al fine di accertare anche l’effettiva volontà delle parti interessate” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

Indi esplicitava che siffatto onere probatorio non era stato assolto.

Esplicitava segnatamente che, alla luce delle puntualizzazioni di cui alla pronuncia n. 8493/2015 di questa Corte, non vi era margine per ritenere che la prova fosse stata fornita alla stregua della formale correttezza dei rogiti e dell’assenza di contestazioni da parte dei clienti e del fisco; altresì, che non rivestiva valenza il documento rilasciato dalla (OMISSIS), giacchè non dava riscontro effettivo degli incontri preparatori asseritamente avvenuti.

Esplicitava per altro verso, in ordine alla contestazione concernente l’eccessivo numero di atti stipulati fuori sede, che la media di tali atti era superiore alla media degli atti fuori sede rogati dagli altri notai del distretto ed in pari tempo che l’originario reclamante non aveva addotto ragioni idonee a giustificare tale modus operandi.

Esplicitava infine che la particolarità della questione e la circostanza per cui il consiglio notarile avesse inizialmente esperito reclamo incidentale non più riproposto, giustificavano la compensazione integrale delle spese di lite.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso D.A.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il consiglio notarile dei distretti riuniti di (OMISSIS) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento dell’esperito ricorso incidentale, cassarsi il capo dell’ordinanza della corte d’appello di Venezia nella parte in cui ha compensato le spese tutte di lite; con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il consiglio notarile controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’asserita violazione dell’art. 147, comma 1, lett. 13), della legge notarile in relazione agli artt. 36, 37 e 42 del codice deontologico.

Deduce che la corte distrettuale ha omesso di esaminare il profilo della occasionalità o meno delle contestate violazioni, profilo che, alla stregua del letterale disposto dell’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile, rappresenta “elemento costitutivo indefettibile per la sussistenza dell’illecito de quo” (così ricorso, pag. 11).

Deduce segnatamente che l’occasionalità delle contestate violazioni è stata oggetto di discussione tra le parti, siccome dedotta con l’originario reclamo e con la memoria di costituzione nel giudizio di rinvio; che l’occasionalità delle violazioni deontologiche ascrittegli risulta comprovata in via documentale, giacchè per tabulas si ha conferma che le violazioni a lui imputate sono state riscontrate in quattro delle complessive 690 giornate esaminate ed in relazione unicamente a 33 atti; che l’accertamento dell’occasionalità delle violazioni ha certamente valenza decisiva ai fini del giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’asserita violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile in relazione all’art. 31, lett. f), del codice deontologico.

Deduce che la corte d’appello ha omesso di esaminare il profilo della ricorrenza o meno delle prestazioni da egli rese fuori della propria sede; che, alla stregua del letterale disposto dell’art. 31, lett. f), del codice deontologico, il profilo della ricorrenza rappresenta – elemento costitutivo indefettibile per la sussistenza dell’illecito de quo (così ricorso, pag. 14).

Deduce segnatamente che è stata oggetto di discussione tra le parti, siccome dedotta con l’originario reclamo e con la memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, la circostanza per cui il numero di atti da egli ricorrente rogati fuori sede fosse inferiore a quello medio degli altri notai del distretto; che la medesima circostanza risulta comprovata ex art. 115 c.p.c., non avendo controparte contestato la sua prospettazione; che la stessa circostanza è certamente decisiva ai fini del giudizio.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese tutte del giudizio.

Deduce segnatamente che nella fattispecie non ricorre l’ipotesi della soccombenza reciproca, atteso che l’impugnazione del D. è stata disattesa; che, al più, la compensazione avrebbe potuto riguardare il giudizio dinanzi alla corte di Venezia definito con l’ordinanza poi cassata da questa Corte di legittimità.

Deduce che la “particolarità” della questione è cosa ben diversa dalla assoluta novità della questione trattata, richiesta dall’art. 92 c.p.c., ai fini della compensazione delle spese.

I motivi del ricorso principale presuppongono la medesima puntualizzazione.

Il che li rende strettamente connessi e ne giustifica la simultanea disamina.

Ambedue i motivi sono comunque destituiti di fondamento.

Si premette che le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, in caso di cassazione con rinvio (segnatamente, per vizi di motivazione), il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purchè essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell’esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate; ed hanno spiegato ulteriormente che tale principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. sez. un. 16.12.2003, n. 19217: cfr. inoltre Cass. sez. lav. 23.6.2006. n. 14635).

Si premette altresì che con la statuizione n. 8493/2015 – pronunciata in accoglimento del ricorso esperito dal consiglio notarile avverso l’ordinanza del 10.3.2014, contro la quale D.A., a sua volta, non ebbe ad esperire ricorso incidentale – questa Corte ha cassato l’ordinanza, appunto, del 10.3.2014 per – l’inadeguatezza complessiva della motivazione – e per “l’erronea applicazione delle regole in tema di riparto dell’onere della prova” specificamente in punto di “predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le parti”; ed, inoltre, per carenza di motivazione in punto di stipulazione di un numero cospicuo di atti al di fuori dello studio professionale, taluni dei quali presso la “Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo” in (OMISSIS), in giornate di sabato e senza attinenza alcuna con l’attività bancaria.

In questo quadro. alla stregua dell’oggettiva portata del ricorso del consiglio notarile in data 4.4.2014 a questo Giudice del diritto, va senz’altro condiviso il rilievo della corte territoriale a tenor del quale doveva reputarsi “accertata la materialità delle condotte contestate” (così ordinanza impugnata, pag. 2), quanto meno con riferimento all’illecito risoltosi nell’effettuazione delle “prestazioni indicate nel verbale allegato alla richiesta di avvio del procedimento, con sistematici comportamenti frettolosi ed inadeguati ad un corretto svolgimento della prestazione notarile”.

E del resto il thema disputandum di cui questa Corte di legittimità è stata investita essenzialmente con i primi cinque motivi del ricorso esperito in data 4.4.2014 dal consiglio notarile. concerneva propriamente l’incongruenza della motivazione in precedenza addotta dalla corte veneziana a riscontro dell’insussistenza dell’illecito disciplinare concretatosi nella “sistematicità di stipulazioni frettolose ed inadeguate ad un corretto svolgimento della prestazione notarile”, motivazione incentrata sulla mancanza di rimostranze da parte della clientela e sulla regolarità degli atti rogati, “pure in numero consistente in tempi ristretti”, siccome asseritamente idonee a far presumere l’assolvimento in modo compiuto e rituale dell’attività istruttoria e preparatoria che imprescindibilmente ha da precedere la stipulazione.

In questi termini e con precipuo riferimento al primo motivo del ricorso principale, è fuor di luogo la denuncia di omesso esame del profilo della occasionalità o meno delle contestate violazioni: trattasi di un aspetto non investito ed esulante dall’impugnazione spiegata in data 4.4.2014 dal consiglio notarile, in relazione al quale questa Corte non aveva ragione per affermare l’esigenza di colmare lacune o insufficienze motivazionali di sorta.

I rilievi premessi ed in particolare il rilievo per cui questa Corte ha – in accoglimento pur del sesto (assorbito il settimo) motivo del ricorso in data 4.4.2014 proposto dal consiglio notarile – cassato l’ordinanza del 10.3.2014 della corte d’appello di Venezia sic et simpliciter per carenza di motivazione in punto di stipulazione di un numero cospicuo di atti al di fuori dello studio professionale, lasciano margine, viceversa, almeno in linea di principio, alla denuncia. specificamente veicolata dal secondo motivo del ricorso principale, di omesso esame del fatto della ricorrenza o meno delle prestazioni rese fuori della propria sede dal notaio D..

Su tale scorta si osserva che il vizio motivazionale addotto con il secondo mezzo dell’impugnazione principale rileva certamente nel segno della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), talchè riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità n. 8053 del 7.4.2014.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, da un canto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, dall’altro, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nei termini esposti si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte lagunare ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato, in parte qua agitur, il percorso argomentativo seguito (si veda il penultimo passaggio motivazionale – pag. 4 – dell’ordinanza impugnata).

Per altro verso, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa (eccessivo numero di atti confezionati fuori sede senza adeguata ragione).

D’altronde, nella fattispecie il ricorrente principale censura l (asserita) erronea valutazione delle risultanze istruttorie (“omettendo tout court di esaminare l’unico elemento probatorio in atti che deponeva in senso contrario”: così ricorso, pag. 14).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4). disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso non è inopportuno puntualizzare quanto segue in relazione all’assunto del ricorrente principale secondo cui, al cospetto della specifica deduzione (“il numero di atti redatti fuori sede dal notaio D. era inferiore al numero medio di atti redatti fiori sede dagli altri notai operanti nel distretto di (OMISSIS)”: così ricorso, pag. 15) di cui all’originario reclamo in data 20.11.2013 alla corte d’appello di Venezia avverso la decisione n. 143/2013 della CO.RE.DI.. il consiglio non ne avrebbe in alcun modo contestato a norma dell’art. 115 c.p.c., la veridicità “nella comparsa di costituzione con impugnazione incidentale del 6 febbraio 2014- (così ricorso, pag. 15, ove in nota si soggiunge che la contestazione si imponeva in dipendenza della natura amministrativa e non giurisdizionale della fase celebratasi dinanzi alla CO.RE.DI.).

Ovvero non è inopportuno puntualizzare che nella comparsa di costituzione in data 6.2.2014 dinanzi alla corte di Venezia il consiglio non aveva nessuna necessità di contestare l’avversa prospettazione e ben poteva limitarsi a chiedere conferma del dictum in data 19.6.2013 della CO.RE.DI., nella parte in cui (la stessa CO.RE.DI.) aveva opinato nel senso della sussistenza dell’illecito “nei casi degli atti stipulati in (OMISSIS) (…) presso lo studio M., in (OMISSIS) (…) presso gli uffici della (OMISSIS) (…) presso la sede della Cassa Rurale Alta Valdisole e Peio” (così controricorso, pag. 4), esplicitando che -sia la sequenza delle date, sia il numero degli atti, sia la loro natura (…) rendono palese una frequenza di prestazioni presso terzi, non riconducibili a situazioni specifiche dei clienti che impongono la stipula in luoghi particolari” (così controricorso, pagg. 4 – 5).

In tal guisa. in linea segnatamente con tal ultima affermazione della CO.RE.DI.. ineccepibilmente ed esaustivamente la corte di merito ha precisato che, al di là della “media”, “in alcun modo risultava provata la concorrenza di ragioni giustificanti la specifica necessità di detta pratica” (così provvedimento impugnato, pag. 4).

Il ricorso incidentale è inammissibile siccome tardivamente – il 24.3.2016 – notificato. E’ da escludere al contempo che il ricorrente incidentale si sia attivato con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole ai tini della ripresa del procedimento notificatorio: il precedente vano tentativo di notifica dell’impugnazione incidentale risale al 25/29.1.2016, ossia a ben due mesi prima della notificazione – tardivamente – andata a buon fine.

Evidentemente in tal guisa non vi è margine per la rimessione in termini (cfr. Cass. 20.7.2015, n. 15145, secondo cui il ricorrente che non abbia ritualmente citato nel giudizio di cassazione una delle altre due parti del procedimento di merito non può essere rimesso in termini se, da un lato, risulti che non si sia attivato con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa del procedimento notificatorio e, dall’altro, la concessione del termine potrebbe essere piegata ad una protezione indiretta dell’interesse della parte nei cui confronti la notifica non sia andata a buon,fine, potendosi quest‘ultima, non costituita, giovarsi della remissione in termini nonostante la sua inerzia).

Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale importano soccombenza reciproca, sicchè si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati notificati, rispettivamente, in data 28.12.2015 ed in data 24.3.2016. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte e del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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