Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21179 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16230/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e

difesa da se stessa;

– resistente –

avverso la sentenza n. 289/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. T.A. avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione per pignoramento presso terzi, per la parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva decurtato di due terzi la somma corrispondente all’imposta di registro oggetto dell’esecuzione (che l’avv. T. aveva pagato in riferimento ad altra ordinanza di assegnazione precedentemente emessa in suo favore, quale avvocato distrattario, in forza della sentenza del Tribunale di Foggia – sezione lavoro n. 4334/07); per l’effetto, con la sentenza impugnata, l’INPS è stato condannato a pagare all’avv. T. la somma ulteriore di Euro 213,90, oltre accessori di legge, nonchè le spese del processo di opposizione agli atti esecutivi, liquidate in Euro 195,00 per spese ed Euro 4.600,00 per onorario di avvocato, oltre accessori;

il ricorso è proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con cinque motivi;

l’intimata non si è difesa con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

sia la parte ricorrente che la parte intimata hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte già intimata si è costituita, dichiarando di non resistere al ricorso, ma facendo presente che, con separato atto, allegato alla memoria, ha provveduto “a rinunciare al diritto rinveniente dalla sentenza impugnata” ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere “ovvero la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità”;

con la propria memoria, a sua volta, l’INPS ha preso atto di detta dichiarazione di rinuncia, ma ha fatto presente che la stessa è stata diretta all’avv. Carmelina La Gatta, coordinatore dell’Ufficio legale I.N.P.S. di (OMISSIS), non costituita per l’Istituto nè nel presente giudizio di legittimità nè nel giudizio di merito; ha riportato il testo della comunicazione con cui si dichiara di rinunciare “agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado”, vale a dire della sentenza impugnata; si è, in via principale, opposto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per l’accoglimento del ricorso; solo in subordine ha fatto istanza di liquidazione delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, in base al principio della soccombenza virtuale;

il collegio ritiene che, pur essendo ammissibile la memoria della parte intimata (cfr. Cass. ord. 27 febbraio 2017 n. 4906), non possa essere pronunciata la cessazione della materia del contendere sia perchè non vi è stata rinuncia al diritto azionato in giudizio (essendo la rinuncia riferita letteralmente agli effetti della sentenza di merito) sia perchè detta rinuncia non è stata formulata in sede giudiziale, nè – come evidenziato dalla difesa dell’Istituto ricorrente – indirizzata, sia pure stragiudizialmente, ai procuratori costituiti in sede di legittimità;

comunque, va sottolineato che il presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi è iniziato (con ricorso depositato il 23 dicembre 2014) dopo l’entrata in vigore dell’ultima modifica dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (introdotta con D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 13, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è stata fissata all’11 novembre 2014);

pertanto, anche applicando il principio della soccombenza virtuale, in mancanza di accordo delle parti, non sarebbe possibile compensare le spese se non “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

quest’ultima eventualità non ricorre nel caso di specie;

infatti, carattere assorbente ha la trattazione del primo motivo col quale è dedotta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93,409,617,618 e 618 bis c.p.c.;

il ricorrente riporta l’ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione, data all’udienza del 17 marzo 2015, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva fissato il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della stessa ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito. Quindi, espone che, entro questo termine, e precisamente in data 15 maggio 2015, l’opponente aveva depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito; che, con Decreto del 25 giugno 2015, il giudice aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 26 ottobre 2015; che, infine, ricorso e decreto erano stati notificati soltanto in data 2 ottobre 2015, per l’udienza del 26 ottobre 2015;

dati questi fatti processuali, l’Istituto ricorrente deduce la violazione delle norme di rito richiamate, perchè, dovendo essere seguito il rito ordinario, e non il rito lavoro, in quanto il credito azionato esecutivamente ha natura ordinaria (come da giurisprudenza richiamata in ricorso), il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto con citazione da notificarsi entro il termine di sessanta giorni, decorrente dal 17 marzo 2015; non avendo l’opponente osservato questo termine, l’opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;

il motivo è manifestamente fondato;

va, in primo luogo, seguito l’orientamento giurisprudenziale per il quale “Il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 618 bis c.p.c.” (Cass. n. 24691/10, secondo giurisprudenza consolidata a far data da Cass. n. 17134/05);

l’applicazione del detto principio di diritto al caso di specie comporta che è fondata la censura del ricorrente secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si sarebbe dovuto svolgere secondo il rito ordinario, e non secondo il rito del lavoro;

in senso contrario non è possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie analoghe alla presente (cfr. Cass. ord. n. 22377/16 e n. 22378/16 ed altre): l’Istituto ricorrente non aveva ivi svolto alcuna censura concernente la natura del credito (relativo alle spese distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa con sentenza pronunciata dal giudice del lavoro; credito, che, in sede di merito, era stato trattato come avente la stessa natura previdenziale di quello cui accedeva) per il quale era stata esercitata l’azione esecutiva e proposta l’opposizione agli atti esecutivi e col ricorso non era perciò contestato il rito del lavoro seguito nel grado di merito;

il motivo di ricorso in esame pone invece proprio la questione del rito applicabile, sicchè questa va risolta alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;

quindi va fatta applicazione di altro principio di diritto richiamato nel ricorso, secondo cui “a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2 – nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Cass. ord. n. 19264/12);

pertanto, nel caso di specie, avendo l’opponente introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo;

non avendo l’opponente proceduto in tal senso, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito;

la sentenza che ha accolto l’opposizione è quindi affetta da nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4;

il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

gli altri motivi restano assorbiti;

poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;

le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. T.A.;

condanna la resistente, avv. T.A., al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida, in favore dell’INPS, nell’importo di Euro 1.770,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’INPS, nella somma di Euro 3.000,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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