Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21178 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21178

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 132/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3695/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza impugnata, pubblicata il 7 luglio 2015, il Tribunale di Lecce – ha deciso sull’opposizione proposta da P.S. nei confronti del Ministero della Giustizia e di Equitalia Sud spa avverso la cartella di pagamento specificata in atti, emessa per la riscossione dell’importo di Euro 82.754,92, iscritto a ruolo dall’Ufficio campione penale della Corte d’appello di Bologna in virtù di sentenza penale di condanna al pagamento delle spese processuali emessa nei confronti del P. in solido con il coimputato;

per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dell’annullamento della partita di credito e del conseguente sgravio della cartella di pagamento impugnata; ha quindi regolato le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero della Giustizia a rifondere al P. spese e competenze liquidate complessivamente nell’importo di Euro 5.635,00, oltre accessori;

il Tribunale ha ritenuto che, se si fosse deciso nel merito, sarebbe stato fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica dell’invito al pagamento, quale adempimento posto a carico dell’ente impositore a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, commi 1 e 2, non rilevando l’abrogazione di tale ultima disposizione, con effetto a decorrere dal termine fissato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 372,; in particolare, ha reputato rilevante il fatto che la sentenza penale fosse passata in giudicato il 29 dicembre 2006, richiamando il precedente di questa Corte n. 14528/13;

con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, impugna la condanna alle spese, per “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

l’intimato non si difende;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la questione di diritto posta dal ricorso consiste nell’individuare la data a decorrere dalla quale è venuto meno per gli uffici giudiziari l’obbligo di notificare l’invito al pagamento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, prima di procedere all’iscrizione a ruolo del credito per le spese processuali il cui pagamento sia dovuto in forza di sentenza penale passata in giudicato;

le norme da prendere in considerazione sono quelle riportate nel ricorso, precisamente:

– del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 3, lett. i), che, per quanto qui rileva, prevede che, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio (ovvero, dalla data della relativa convenzione, la società Equitalia Giustizia Spa) procede all’iscrizione a ruolo;

– della L. n. 69 del 2009, art. 68, comma 1, lett. c), che ha abrogato della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 372 (col quale era stata differita l’abrogazione dell’art. 212 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002);

sebbene a seguito di questa abrogazione non risulti espressamente abrogato, in via definitiva, l’art. 212 citato (che prevede l’invito al pagamento), si deve ritenere che la norma risulti attualmente incompatibile con quella dell’art. 227 ter dello stesso D.P.R., come modificata a far data dal 4 luglio 2009 (cioè dalla data di entrata in vigore della su citata L. n. 69 del 2009 – che era stata preceduta dal D.L. n. 228 del 2008 conv. nella L. n. 133 del 2008, che aveva introdotto altra modifica dello stesso articolo, qui non rilevante);

pertanto, non contenendo le leggi citate alcuna norma transitoria o di diritto intertemporale, è da ritenere che, quanto meno per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009 (come è nel caso di specie, in cui il ruolo è stato formato nel 2012), l’iscrizione del credito per spese di giustizia da parte dell’ufficio giudiziario non debba (più) essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento;

quindi, è fondato il motivo di ricorso laddove il Ministero evidenzia come la data rilevante ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter, nel testo attualmente in vigore, non sia quella del passaggio in giudicato della sentenza penale che dà luogo al titolo esecutivo, bensì la data in cui l’ufficio avvia la riscossione mediante la formazione dei ruoli;

la massima tratta dalla sentenza di questa Corte n. 14528/13, su cui ha fondato la decisione il giudice a quo (“In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1 gennaio 2008, l’omissione della notificazione dell’invito al pagamento, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212, anteriormente all’iscrizione ruolo, determina un’irregolarità formale dell’attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e art. 226 del D.P.R. citato, n. 115, nel termine fissato dalla prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”) va letta tenendo conto della motivazione;

da questa si evince che “procedimenti definiti prima del 1 gennaio 2008” sta ad indicare – come nel caso ivi portato all’attenzione del collegio – la definizione davanti all’ufficio giudiziario competente del procedimento di iscrizione a ruolo del credito per spese di giustizia e l’avvio della riscossione esattoriale (tanto è vero che, come osserva il Ministero qui ricorrente, in quel caso le cartelle di pagamento erano state emesse già nell’anno 2004 e, come si legge nella motivazione della sentenza, non vi era contestazione sul fatto che fosse applicabile il testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212);

pertanto, tenuto conto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 3, lett. i), va affermato il principio di diritto per cui “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 227 ter – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter”;

il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite;

poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.;

considerata la novità della questione posta dal ricorso (essendovi precedenti di legittimità riferiti a norme oramai abrogate), si ritiene che le spese del giudizio di merito possano essere compensate;

per la stessa ragione vanno compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione; decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di merito tra il Ministero della Giustizia e P.S.; compensa interamente tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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