Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21178 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15541-2015 proposto da:

V.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARLO FONTANA e

dall’Avvocato LUCA BOSELLI, presso il cui studio a Reggio Emilia,

via della Previdenza Sociale 8, elettivamente domicilia, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO FORNACIARI e

dall’Avvocato GIALUCA MANCINI, presso il cui studio a Roma, via

Ovidio 26, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2015 del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA,

depositata il 22/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’8/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza depositata il 22/1/2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da V.R. con citazione notificata in data 8/11/2013, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Reggio Emilia aveva rigettato la domanda che lo stesso V. aveva proposto, a mezzo di citazione notificata in data 4/5/2009, nei confronti di R.P. per il pagamento della somma di Euro 2.012,00, oltre IVA, quale corrispettivo di opere edili.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che la sentenza appellata (n. 1729/2012), redatta “a mano” dal giudice, recava certamente il timbro di deposito del 13/8/2012, a nulla, invece, rilevando la data del 24/9/2012 che, a lato del timbro di deposito, è leggibile quale “visto” apposto dal cancelliere, ed ha, quindi, ritenuto che, a norma degli artt. 327 e 133 c.p.c., l’appello doveva essere dichiarato inammissibile essendo la sentenza impugnata passata in giudicato.

V.R., con ricorso notificato in data 8/6/2015, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente notificata il 10/4/2015.

R.P. ha resistito con controricorso notificato in data 14.15/7/2015.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del combinato disposto degli artt. 327 e 133 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto nei confronti di sentenza depositata in data 13/8/2012, laddove, in realtà, come certificato dalla cancelleria, la data del 13/8/2012 corrisponde al recapito presso la cancelleria di una mera minuta della sentenza mentre la data in cui è stata effettivamente depositata in forma completa e pubblicata è quella del 24/9/2012.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18569 del 2016; conf., Cass. n. 6384 del 2017; Cass. n. 20447 del 2018), il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

2.2. Hanno, in particolare, affermato le Sezioni Unite che “primo compito del giudice dell’impugnazione è infatti quello di verificare l’ammissibilità (perciò anche la tempestività) dell’impugnazione proposta, atteso il dovere di rilevare d’ufficio la formazione di eventuali giudicati. E’ un preliminare accertamento in fatto che compete ad ogni giudice dell’impugnazione, anche a quello di legittimità, al quale è riconosciuta ampia facoltà di accertamento del fatto processuale, essendo allo scopo anche disciplinati dall’art. 372 c.p.c. i termini di un’istruttoria documentale, come desumibile dalla prevista possibilità di depositare in cassazione documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, anche indipendentemente dal deposito di questi ultimi (salva la necessità di notifica alle controparti). Trattasi di accertamento che va condotto in maniera rigorosa, posto che all’interesse di una parte a veder affermata la tempestività della propria impugnazione corrisponde l’interesse della controparte al rilievo di un eventuale giudicato, soprattutto se si considera che l’apposizione della doppia data è sintomatica di una situazione gravemente disfunzionale che, nel migliore dei casi, testimonia disorganizzazione, ignavia ed ignoranza (per aver effettuato le operazioni idonee a rendere conoscibile la sentenza solo dopo l’apposizione della data di deposito, oppure per aver, ad esempio, dopo l’effettuazione di tutte le operazioni suddette in concomitanza col deposito, ritenuto di apporre una ulteriore data di pubblicazione corrispondente, in ipotesi, alla comunicazione dell’avvenuto deposito mediante biglietto di cancelleria prevista dall’art. 133 c.p.c., comma 2). D’altro canto la prova del momento a partire dal quale la parte diligente, recandosi in cancelleria, avrebbe potuto venire a conoscenza dell’esistenza della sentenza e del suo deposito è certamente agevole, essendo sufficiente richiedere alla cancelleria del giudice a quo un’attestazione della data di iscrizione della sentenza nell’elenco cronologico, e potendo la relativa produzione avvenire sia ad opera dell’impugnante che ha interesse a dimostrare la tempestività della propria impugnazione sia, in ipotesi, ad opera della controparte che abbia interesse al rilievo di un eventuale giudicato”.

2.3. La questione della tempestività dell’impugnazione, ovvero della formazione del giudicato va risolta, pertanto, sulla base dell’onere della prova a carico della parte interessata a dimostrare l’esistenza di impugnazione tempestiva o del giudicato. Quando la questione viene posta con il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza emessa sulla base dell’appello di cui è controversa la tempestività, l’onere della prova ricade sulla parte ricorrente, la quale è tenuta a fornire la dimostrazione della fondatezza del motivo di ricorso. Le regole sull’onere della prova trovano, invero, applicazione anche in sede di giudizio di legittimità perchè deve pur sempre accertarsi un fatto, che è il fatto processuale rappresentato dalla tempestività dell’appello, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Nel giudizio in esame (introdotto a suo tempo con citazione notificata il 4/5/2009), il ricorso per cassazione è stato proposto dalla parte originariamente appellante, la quale, come visto, ha contestato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: ed è, quindi, onere della stessa parte, quale ricorrente, dimostrare che il termine (di un anno e quarantasei giorni: art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, alla L. n. 742 del 1969, art. 1 e al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con L. n. 162 del 2014) per la proposizione dell’appello (introdotto, come detto, con citazione notificata in data 8/11/2013) cominciava a decorrere dalla seconda data, e cioè il 24/9/2012, e non dalla prima, e cioè il 13/8/2012: o, più precisamente, alla luce della sospensione feriale dei termini stabilita dalla disciplina vigente ratione temporis, sopra ricordata, il 17/9/2012 (il 16/9/2012 essendo caduto di domenica). Il ricorrente, tuttavia, non ha adempiuto a tale onere, non avendo prodotto in giudizio alcuna prova che dimostri che la sentenza di primo grado era stata depositata il 24/9/2012 e non il 13/8/2012.

2.4. D’altra parte, gli atti del giudizio di merito, ai quali la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che la data del 13/8/2012, apposta con timbro della cancelleria sul documento che contiene la sentenza appellata, non è espressamente indicata come il giorno di deposito della minuta, mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, dovendosi, pertanto, ritenere che, in difetto di indicazioni che depongano in senso contrario, la relativa data sia proprio quella del suo deposito ufficiale. In effetti, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito (Cass. SU n. 13794 del 2012; Cass. n. 8216 del 2013; più di recente, Cass. n. 18586 del 2018).

2.5. Gli stessi atti, del resto, dimostrano che la data del 24/9/2012, apposta sul documento che contiene la sentenza, corrisponde, in realtà, non a quella di deposito della stessa ma a quella in cui il cancelliere ha disposto che si procedesse alla relativa comunicazione alle parti, eseguita, infatti, con avviso recante la data del 25/9/2012: a nulla, invece, rilevando che tale avviso contenga l’indicazione che la sentenza n. 1729/2012 è stata depositata in data 24/9/2012. In effetti, a norma dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. Deve, pertanto, escludersi che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito, sia stata pubblicata in data successiva (Cass. SU n. 13794 del 2012; Cass. n. 8216 del 2013).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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