Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21178 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1601-2019 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati CORRADO DE SIMONE, CHIARA DE

SIMONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3467/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente osservando che “trattasi di cartella di pagamento non completa per la quale è stata chiesta l’esibizione dell’originale della cartella. Detta esibizione non è stata in sostanza esibita per cui nei confronti dell’appellante non è stata prodotta in giudizio la documentazione a sostegno. L’Agenzia di riscossione non ha in sostanza mai allegato la cartella completa, per cui le eccezioni e le deduzioni sollevate dall’appellante sono fondate e devono essere accolte. Il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive”.

Il contribuente proponeva ricorso, limitatamente al capo afferente le spese di lite, affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione è apodittica e generica e pertanto manifestamente apparente;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del principio del divieto di abuso del processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la parte contribuente aveva fin dal primo grado lamentato l’incompletezza e la non intelligibilità dell’atto;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della concreta controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, motivazione generica che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352);

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

considerato che nel caso di specie è stata fornita una motivazione vuota e meramente apodittica (“il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive”), sul perchè, di fronte a quella che dalla pur non facile lettura della criptica motivazione sembrerebbe una piena ed esclusiva soccombenza dell’Agenzia delle entrate, siano state tuttavia compensate le spese;

ritenuto pertanto che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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