Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21177 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. III, 23/07/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 23/07/2021), n.21177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16074-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14,

presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUCA IANDOLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettiva mente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’Avvocato PATRIZIA PARENTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BRUNO INZITARI;

– controricorrente –

nonché contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 31, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIA CARMELA, e GIANLUCA

MIGNONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7665/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7665/18, del 3 dicembre 2018, della Corte di Appello di Roma, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 7654/13, del 10 aprile 2013, del Tribunale di Roma – confermava l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal fallimento (OMISSIS) S.r.l., condannando (come già il primo giudice) esclusivamente l’odierno ricorrente, e non anche l’amministratore della società P.A., a pagare la somma di Euro 230.169,91, oltre accessori di legge.

2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla curatela fallimentare della società (OMISSIS), unitamente al P., con atto di citazione notificato il 24 dicembre 2008, contestando, in particolare, l’attrice la violazione dei doveri di diligenza su di esso incombenti in qualità di direttore tecnico dell’impianto consortile di depurazione delle acque reflue relative a scarichi civili e industriali sito in (OMISSIS), già gestito dalla società “in bonis” su autorizzazione della Regione Molise.

In particolare, si faceva carico al S. di uno sversamento accidentale di acque reflue, episodio già oggetto di un procedimento penale a carico del medesimo e del P. per il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. (definito con declaratoria di prescrizione), fatto in conseguenza del quale, in data 12 luglio 2004, la Regione – dopo aver già in precedenza revocato temporaneamente l’autorizzazione a causa dell’immissione di un rifiuto speciale in una vasca diversa da quella preposta, con imposizione alla società dell’obbligo di rimuovere, entro trenta giorni, tutti i rifiuti pericolosi giacenti presso l’impianto sospendeva le attività autorizzate e prescriveva lavori di adeguamento dell’impianto stesso, mai effettuati.

Radicato dall’attrice il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, l’odierno ricorrente eccepiva l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, ritenendo che alla controversia dovesse applicarsi non il rito societario, bensì quello lavoristico, da incardinare innanzi al Tribunale di Isernia, non essendo egli socio della (OMISSIS), né avendo mai rivestito alcuna carica sociale all’interno di essa, ma avendo operato esclusivamente in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c. Nel merito, il S. sollevava, invece, eccezione di intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, essendo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., atteso che quella esperita nei suoi confronti era un’azione di responsabilità extracontrattuale, negando egli, comunque, la propria responsabilità. E ciò, sia per essere stato assente al momento del fatto (le operazioni di smaltimento rifiuti, invero, sarebbero state interamente compiute da altri), sia perché il suo incarico professionale era limitato alla verifica del solo certificato di analisi prima del conferimento del rifiuto, e non pure delle analisi stesse attestanti la conformità del rifiuto da smaltire all’autorizzazione regionale.

Respinte dal primo giudice entrambe le eccezioni preliminari, di rito e di merito, l’odierno ricorrente veniva condannato al risarcimento dei danni nella misura indicata, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame all’uopo esperito dal convenuto soccombente.

3. Avverso la pronuncia della Corte capitolina ricorre per cassazione il S., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 2), – deduce violazione delle norme sulla competenza, di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1 e dell’art. 50-bis c.p.c., e di quelle sulla connessione, di cui all’art. 40 c.p.c.

Si censura la decisione del giudice di appello nella parte in cui, confermando la reiezione dell’eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Roma ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003 e dell’art. 50-bis c.p.c., ha ritenuto legittima l’applicazione del rito societario, in luogo di quello lavoristico da radicare innanzi al Tribunale di Isernia, e ciò solo perché era stata proposta un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società, A.P..

Analogamente, la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce dell’esperita azione di responsabilità extracontrattuale e di inadempimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c., l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dall’odierno ricorrente andasse respinta.

Ritenendo le argomentazioni dei due giudici di merito “surrettizie ed opinabili”, il ricorrente lamenta come gli stessi “abbiano di fatto svuotato l’eccezione formulata” da esso S. “e lo stesso dettato normativo”, applicando “ingiustamente e illegittimamente” il rito societario, con sottrazione della controversia al giudice naturale, in violazione dei fondamentali principi e dei diritti costituzionali, considerato che il giudice del lavoro dispone di poteri istruttori particolarmente incisivi per giungere all’accertamento della verità sostanziale.

Nel ribadire come il contratto dal medesimo concluso con la società (OMISSIS) non rientri tra quelli indicati nel D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1 il S. ribadisce l’impossibilità di applicare alla presente controversia il rito societario, stante anche il fatto di non aver mai rivestito cariche sociali o avuto deleghe riconducibili a funzioni ad esse proprie.

Infine, in relazione al fatto che il primo giudice ha considerato sussistente un’ipotesi di connessione oggettiva di cause essendo le domande verso il S. e il P. fondate sui medesimi fatti – e parzialmente soggettiva (in relazione al solo attore), il ricorrente evidenzia come la Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2008, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1 limitatamente alle parole “incluse quelle connesse a norma degli artt. 31,32,33,34,35 e 36 c.p.c.”. Per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, dunque, troverebbe applicazione, nel caso di specie, l’art. 40 c.p.c., comma 3, con necessità di radicare la controversia nei confronti di esso S. secondo il rito del lavoro.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2947 e 2946 c.c., in materia di prescrizione, dell’art. 346 c.p.c., in materia di ammissione di mezzi di prova in primo grado e in appello e, infine, della L.Fall., art. 146, in materia di proponibilità dell’azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare, ipotizzando un difetto di legittimazione attiva.

In primo luogo, il S. insiste nel ribadire l’avvenuta prescrizione del credito risarcitorio per decorrenza del termine quinquennale, essendo l’azione intrapresa di chiara natura extracontrattuale, anche perché, ad attribuire rilievo – come fatto dai giudici di merito – alla pretesa della curatela di agire pure per far valere l’inadempimento dell’odierno ricorrente al contratto di collaborazione, resterebbe “l’aporia insanabile rispetto all’eccezione d’incompetenza sopra sviluppata”, ovvero il mancato riconoscimento della competenza del giudice del lavoro.

Il ricorrente, in secondo luogo, lamenta la mancata assunzione delle prove documentali e testimoniali articolate nella memoria di costituzione ed immotivatamente disattese dai giudici di merito, prove consistenti nell’esecuzione di una perizia, nell’audizione dei testi G., A., L. e C., e nell’esame di una consulenza tecnica di parte, finalizzata, tra l’altro, alla sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

Il S., in terzo luogo, rileva che la L.Fall., art. 146 non legittimava il curatore fallimentare a procedere nei suoi confronti, in quanto il ruolo che ricopriva nella società non era tra quelli contemplati dalla norma suddetta, donde il difetto di legittimazione ad agire, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio (e’ citata Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – denuncia omessa considerazione di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ovvero i fatti contestati al ricorrente, la quantificazione del presunto danno e i fatti accertati dal giudice penale.

In relazione al primo punto, il ricorrente sottolinea che, diversamente da “quanto assumono, in maniera del tutto immotivata, i Giudici del gravame”, egli ha sempre operato nel rispetto della legge e del contratto, quest’ultimo prevedendo che il S. dovesse “limitarsi alla verifica che ogni nuovo conferimento di rifiuti fosse accompagnato dal certificato di classificazione del refluo che, a sua volta, doveva risultare compatibile con il ciclo depurativo e autorizzativo dell’impianto”. La non conformità dello scarico, dunque, poteva essere addebitata al solo amministratore della società, così come a tale C.E., della ditta Eco Tre, con cui la società aveva definito una convenzione di collaborazione, poteva addebitarsi la responsabilità per l’esecuzione delle analisi e la verifica di compatibilità dei rifiuti con il processo di trattamento dei rifiuti stessi. Il tutto, poi, senza tacere del fatto che il certificato di analisi classificava il rifiuto come non pericoloso, oltre che, per composizione e classificazione, conforme alla tipologia autorizzata. La sentenza impugnata, dunque, avrebbe deciso per il rigetto dell’appello “in violazione di qualsivoglia principio di corretta e adeguata valutazione della prova, della normativa vigente e delle stesse regole di procedura civile”.

In relazione, invece, alla quantificazione del danno, il ricorrente sottolinea come la società (OMISSIS) non abbia sostenuto alcun costo aggiuntivo per i modesti sversamenti sul suolo, non essendovi stata alcuna prescrizione di bonifica da parte delle autorità, contestando il S. la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la propria doglianza, relativa alla stima eccessiva del danno, non sarebbe stata sostanziata “con elementi concreti”. Assume, per contro, di avere, con l’atto di citazione in appello, “non solo calcolato la somma ascrivibile alle attività relative all’ottemperanza dell’ordinanza regionale (smaltimento del codice CER 070701), ma finanche argomentato con dati documentali le ragioni di tale importo”. Ciò nonostante, il giudice di appello risulta avere, immotivatamente, “confermato quanto disposto in primo grado”.

Infine, con riferimento ai fatti accertati dal giudice penale, il ricorrente evidenzia come – secondo l’insegnamento di questa Corte – la ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto effettuata in sede penale sia preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2018, n. 15932).

4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione la curatela fallimentare, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

L’inammissibilità è prospettata sotto plurimi profili: ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1); per difetto di autosufficienza; ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ricorrendo, nella specie, l’ipotesi della cd. “doppia conforme di merito”) e, infine, perché il ricorso investirebbe profili di merito.

Ciò detto in generale, pure il primo motivo di ricorso sarebbe, comunque, inammissibile, visto che il ricorrente non ha impugnato, nella presente sede, il capo di sentenza con cui la Corte di Appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza per materia. In ogni caso, il motivo sarebbe pure infondato, giacché la connessione tra cause avrebbe comportato la necessità del “simultaneus processus” innanzi alla sezione specializzata per il rito societario (e’ citata Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2014, n. 23117). In particolare, la competenza del Tribunale ordinario a conoscere domande di responsabilità L.Fall., ex art. 146 che pure coinvolgano rapporti di lavoro sarebbe stata riconosciuta anche da questa Corte (sono citate Cass. Sez. 6-3, ord. 9 luglio 2015, n. 14369 e Cass. Sez. 1, sent. 11 febbraio 2016, n. 2759). D’altra parte, anche a prescindere da tali rilievi, l’applicazione pure al S. del rito societario si giustificherebbe in ragione del fatto che il “thema decidendum” del presente giudizio è quello del concorso dello stesso e del P. “nella causazione del dissesto e nell’aggravamento del deficit patrimoniale della società fallita”. Infine, erroneo sarebbe il riferimento all’art. 40 c.p.c., visto che esso regola l’ipotesi in cui l’attore proponga due giudizi separati e ne chieda la riunione per motivi di connessione, non operando, invece, in caso di azione cumulativa ex art. 33 c.p.c., articolo, non a caso, non richiamato dall’art. 40, comma 3 medesimo codice.

Quanto al secondo motivo, e segnatamente all’eccepita prescrizione del credito risarcitorio, la curatela evidenzia come il termine di prescrizione per i creditori sociali, ex art. 2394 c.c. – che confluisce nell’azione di responsabilità di cui alla L.Fall., art. 146 – decorra dal momento dell’evidenziazione dell’insufficienza patrimoniale, da identificarsi in quello della dichiarazione di fallimento.

In ordine, invece, alla dedotta violazione dell’art. 346 c.p.c., si sottolinea come tale norma, che fa riferimento al regime delle eccezioni non riproposte, determinava, per il ricorrente, l’onere di individuare a quali eccezioni intendesse richiamarsi, evenienza, invece, non realizzatasi. Quanto, invece, alle prove richieste, si sottolinea come il ricorrente abbia colpevolmente lasciato decorrere i termini preclusivi di legge. In relazione, poi, alla dedotta violazione della L.Fall., art. 146, la censura in quanto nuova e tardiva sarebbe inammissibile.

Infine, quanto al vizio di “omesso esame”, le doglianze proposte attengono alla valutazione fattuale operata dai due giudici di merito, donde la loro inammissibilità.

5. Anche il P., con controricorso, ha resistito all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dalla curatela.

6. Entrambi i controricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei tre motivi in cui si articola.

7.1. Tale esito s’impone, quanto al primo motivo, per due concorrenti ragioni.

7.1.1. Innanzitutto, perché nel presente atto di impugnazione non risulta precisato il tenore dell’eccezione di incompetenza, i cui estremi non vengono in alcun modo precisati e ciò nemmeno nell’ambito dell’esposizione dei “fatti di causa”.

In particolare, nulla ci si dice sul contenuto di detta eccezione, sia in relazione al tenore della domanda proposta dalla curatela nei confronti del S., sia quanto al modo di essere del rapporto corrente “inter partes”, sicché questo collegio non è posto in grado di comprendere in che termini fosse stato prospettato il problema della competenza del Tribunale adito, in primo grado, nelle forme del rito societario. Non viene chiarito, infatti, se l’odierna parte ricorrente avesse prospettato l’inesistenza della competenza di quel giudice sulla base dello stesso tenore della domanda proposta nei suoi riguardi, né come avesse sollevato l’eccezione, neppure individuandosi gli atti posti a fondamento dell’eccezione stessa, ed in particolare il contenuto del rapporto contrattuale di pretesa collaborazione coordinata e continuativa che pure il S. indica come allegato 4 a pagina 9 del ricorso.

Non solo, non si precisa se (e dove) tale atto sia stato prodotto nel giudizio di merito, né si chiarisce se il rilievo dell’eccezione sia avvenuto nel rispetto delle preclusioni, omettendosi persino la riproduzione del contenuto di detto documento, tanto nella forma diretta che in quella indiretta, ovvero rinviando, in questo secondo caso, ad una parte di esso.

Del pari, non si fornisce alcuna indicazione del se (e come) la questione di competenza sia stata, successivamente, devoluta al giudice di appello.

Nella descritta situazione, questa Corte, pur essendo stato prospettato un “error in procedendo”, non è messa in grado sapere quali fossero i termini del problema che forma oggetto del dedotto vizio processuale, né quali atti e con quale contenuto si dovrebbero, in questa sede, controllare per vagliarlo (indicazioni necessarie a partire da Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2008, n. 22303, Rv. 604828-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. Un., sent. 2 dicembre 2008, n. 28547, Rv. 605631-01, ed altre successive).

Sotto tale profilo, il motivo è inammissibile, per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non ostando a tale esito, come detto, la natura di “vizio processuale” di quello oggetto del presente motivo, perché, se è vero che “la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa”, resta, nondimeno, inteso che, “non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2019, n. 20181, Rv. 654876-01).

Infine, non risulta spiegata in alcun modo la deduzione della violazione degli artt. 40 e 50-bis c.p.c.

7.1.2. D’altra parte, l’esito dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso si corrobora in ragione del fatto che il motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente ribadiva, in appello, l’eccezione “di difetto di competenza del Tribunale adito D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 1” non è stato rigettato nel merito dalla Corte capitolina, bensì dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc., e dunque per difetto di specificità.

Orbene, tale “ratio decidendi” non è contrastata in alcun modo dal S., il quale, piuttosto che dimostrarne l’erroneità (merce’ l’illustrazione delle ragioni per le quali il motivo di gravame dovesse potesse ritenersi “specifico”), si è limitato a ribadire che l’azione responsabilità per inadempimento del contratto, qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, corrente con la società (OMISSIS), dovesse svolgersi nelle forme di cui all’art. 409 c.p.c., innanzi al Tribunale molisano.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4)” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01).

7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in ognuna delle censure in cui si articola.

7.2.1. Difatti, pure in relazione all’eccepita prescrizione del diritto azionato in giudizio dalla curatela valgono le medesime considerazioni che si sono svolte per l’eccezione di incompetenza sollevata dal S., dato che il ricorrente non ha provveduto all’indicazione specifica dei termini in cui l’eccezione era stata prospettata in primo grado, né della decisione su di essa da parte del primo giudice, né e di quelli in cui la sua pronuncia, sul punto, era stata impugnata con il relativo motivo di appello.

La censura e’, dunque, inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

7.2.2. Quanto, invece, alla mancata ammissione delle prove, anche tale censura risulta sotto più profili inammissibile.

Innanzitutto, perché il ricorrente non fornisce, ancora una volta, l’indicazione specifica delle prove di cui trattasi, con nuova violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ma soprattutto perché nulla è detto circa l’esatto contenuto della decisione, sul punto, da parte del primo giudice, nonché, di riflesso, sul contenuto “in parte qua” dell’atto di gravame; ciò che impedisce a questa Corte di accertare se il S. potesse limitarsi a riproporre le richieste di prova, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ovvero se non dovesse, invece, dolersi della decisione del Tribunale con apposito motivo di appello.

Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui, quando il ricorrente “denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 agosto 2017, n. 19985, Rv. 64535701). Con specifico riferimento, poi, alla prova per testi, va dato seguito al principio secondo cui, “in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01), dimostrazione, nella specie, mancante.

7.2.3. In merito, poi, alla censura che investe la valutazione del materiale istruttorio, va ribadito che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).

7.2.4. D’altra parte, in relazione al mancato svolgimento della CTU, va qui ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio “e’ mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 326, Rv. 656801-01), come, appunto, nel caso che occupa.

7.2.5. In merito, conclusivamente, all’ipotizzata impossibilità per il curatore di esperire, nei riguardi del S., l’azione L.Fall., ex art. 146, tale censura – a prescindere dalla constatazione che il rilievo officioso della carenza di titolarità del rapporto (giacché di questo, per vero, si tratterebbe), essendo comunque questione che attiene “al merito della causa, alla fondatezza della domanda”, come ogni questione di tal fatta, è configurabile in Cassazione entro i “limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato”, ove tra i limiti propri del giudizio di Cassazione le Sezioni Unite di questa Corte individuano anche “eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951) si presenta, nuovamente, inammissibile, fondandosi su atti richiamati senza il rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (il già citato all. 4 ed un altro allegato, indicato come n. 13), riguardo ai quali nessuna informazione è fornita sul se, e in quale occasione, essi siano entrati nel processo di merito.

7.3. Infine, pure il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

7.3.1. Invero, oltre a partecipare dello stesso vizio ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), al pari dei motivi che lo precedono, il motivo in esame è inammissibile anch’esso per più ragioni.

7.3.1.1. Innanzitutto, trova applicazione, “ratione temporis” (la sentenza di primo grado e’, infatti, del 10 aprile 2013, sicché l’appello risulta per definizione proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012), l’art. 348-ter c.p.c., u.c., norma che, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, pone a carico del ricorrente l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

Non essendo stato tale onere soddisfatto, resta preclusa, ai sensi della norma sopra richiamata, la possibilità di far valere il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre, la censura di “omesso esame” investe, nel presente caso, una pluralità di circostanze che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma teste’ menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, dall’art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) “e’ evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito l’inammissibilità di ogni censura “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).

7.3.1.2. Per quanto concerne, poi, specificamente i fatti oggetto del giudizio penale, deve evidenziarsi che, per espressa ammissione dell’odierno ricorrente, la pronuncia di proscioglimento intervenuta in suo favore va ricondotta al novero di quelle, ex art. 531 c.p.p., di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue, pertanto, l’applicazione del principio secondo cui “la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 cit. codice costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non e’, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti”, sicché “soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Sez. Un., sent. 26 gennaio 2011, n. 1768, Rv. 616366-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 9 ottobre 2014, n. 21299, Rv. 632927-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 giugno 2017, n. 14570, Rv. 644683-01).

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate, come da dispositivo, esclusivamente nei confronti della curatela fallimentare, e non pure del P..

Invero, l’assenza di domanda nei suoi confronti comporta che la notifica del ricorso principale risponda ad esigenze di mera “litis denuntiatio”, con la conseguenza, pertanto, che “il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635981-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2208, Rv. 62153001).

9. A carico del ricorrente sussiste, infine, l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.A. a rifondere al Fallimento (OMISSIS) S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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