Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21177 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.G., G.A. e I.F., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Chisimaio, n. 42, presso l’avv. Ferrara
Alessandro unitamente all’avv. Biagio Lauri che li rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 4062,
pubblicato in data 15 novembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27
settembre 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 23 giugno – 15 novembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso proposto, tra gli altri, da L.G., G.A. e I.F. per ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da loro promosso nel 1989 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e non ancora deciso.
Osservava la Corte che la procura rilasciata dai ricorrenti, nonostante contenesse il richiamo ad un giudizio di equa riparazione, non era riferibile alla procedura in oggetto, trattandosi di mandato autonomo, rilasciato con diversi caratteri di stampa su foglio distinto, di differente consistenza, con numerazione aggiunta a penna e senza data.
Contro il decreto ricorrono per cassazione L.G. e G.A. e, con separato ricorso, I.F. con un unico motivo.
Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. 25 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e sostengono che erroneamente è stata dichiarata la nullità della procura in esame, che deve invece ritenersi perfettamente rispondente ai requisiti di legge.
La censura merita accoglimento poichè, come affermato dalla costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 marzo 1998, n. 2462 e successiva giurisprudenza conforme, ampiamente richiamata in ricorso), la procura deve ritenersi validamente conferita anche se apposta su fogli separato, purchè unito materialmente al ricorso, anche se non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio da promuovere poichè, salvo diverso tenore del suo testo, essa fornisce certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e fa presumente la sua riferibilità al giudizio cui essa accede. Non rilevano, al riguardo, la diversità dei caratteri che ne caratterizzano la redazione e la diversa qualità della carte del foglio aggiunto, trattandosi di elementi puramente estrinseci e come tali inconferenti, nè produce nullità la mancanza di data poichè la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui essa accede, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica risulta dalla copia del ricorso notificata.
Non può meritare, infine, consenso la considerazione del decreto impugnato che, pur mostrandosi consapevole in certa misura dell’interpretazione prevalente dell’art. 83 cod. proc. civ., ritiene giustificata un’interpretazione improntata a maggior rigore nei casi in cui – come nella specie – la procura rilasciata con foglio separato si riferisca a giudizi seriali promossi nei confronti del-lo Stato e coinvolgenti, in quanto tali, interessi pubblicistici, poichè non è consentita, in assenza di una espressa deroga legislativa, l’applicazione di una diversa disciplina processuale ai giudizi promossi contro la Pubblica Amministrazione.
In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’esse sere cassato con rinvio della causa ad altro giudice al quale vengono rimessi il giudizio nel merito e la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011