Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21177 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21177 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 3488-2012 proposto da:
AGRICOLA SANT’ANGELO AL CHIARONE DI E. MAZZONI & C. SS
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ENRICO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2014

contro

2513

EQUITALIA GERIT SPA, CONSORZIO BONIFICA OSA ALBEGNA;
– intimati –

Nonché da:
CS BON OSA ALBEGNA in persona del Commissario

Data pubblicazione: 08/10/2014

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
controricorrente incidentale –

AGRICOLA SANT’ANGELO AL CHIARONE DI E.

MAZZONI & C.

SS, EQUITALIA GERIT SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 617/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 29/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato VALENTINI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BALDASSARI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato.

contro

R.G.N.

Svolgimento del processo

3488/2012

Con sentenza n. 617/01/11 depositata il 29.9.2011 la CTR del Lazio ha
rigettato l’appello proposto dalla contribuente Società Agricola Sant’ Angelo
al Chiarone di E. Mazzoni & C. s.s., in persona del legale rappresentante protempore, avverso la sentenza resa dalla CTP di Viterbo, che aveva disatteso i

ottenere l’annullamento di avviso bonario di pagamento e successiva cartella
di pagamento entrambi relativi ai contributi di bonifica per l’anno 2006 ed
ancora avverso cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo della
quota consortile addebitata alla contribuente per l’anno 2007 da parte del
Consorzio di Bonifica Osa Albegna riguardo a numerosi immobili della
contribuente, ricadenti nel comprensorio consortile.
La sentenza impugnata ritenne, infatti, l’appello infondato,

“anche a

prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e
conseguentemente dell’appello […] sollevate dal Consorzio”, osservando che
la mancata impugnazione degli atti aventi valenza generale deliberati dal
Consorzio, avesse consolidato la disciplina data da quest’ultimo in ordine ai
soggetti tenuti al pagamento dei contributi e alla misura degli stessi.
Avverso la sentenza della CTR del Lazio ricorre per cassazione la
contribuente, deducendo tre motivi.
Il Consorzio resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato,
affidato ad un solo motivo.
La concessionaria della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. non ha svolto
difese.
La contribuente ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
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ricorsi, separatamente proposti dalla contribuente e di seguito riuniti, volti ad

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per
“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e degli arti. 10 – 11 del
R.D. 13 febbraio n. 215 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” assumendo, in
sintesi, l’erroneità in diritto della sentenza impugnata che ha rigettato
l’appello della contribuente, la quale aveva contestato con il ricorso

materiale esecuzione da parte del Consorzio di opere di bonifica e di
miglioramento fondiario, sia il fatto di non avere ricevuto ai propri fondi dei
benefici dalle (presunte) opere di bonifica, così violando il principio in base al
quale, avendo fondamento la potestà impositiva del Consorzio nel vantaggio
diretto e specifico del fondo ricompreso nel perimetro di contribuenza dalle
opere realizzate, “la prova delle spese, dei lavori eseguiti, della loro
incidenza sul terreno soggetto al contributo, nonché della ripartizione, è a
carico del consorzio di bonifica”.
2. Con il secondo motivo la contribuente deduce il vizio di “violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell’art.
3 della legge 7 agosto 1940” (recte 1990) “n. 241. Difetto e/o omessa
motivazione in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
La ricorrente con detto motivo lamenta in effetti l’omessa pronuncia da parte
del giudice tributario di secondo grado, così come dalla stessa sentenza di
rigetto resa dalla CTP di Viterbo dell’impugnazione proposta, in ordine al
motivo con il quale essa aveva dedotto l’omessa motivazione da parte della
cartella di pagamento impugnata, sotto diversi profili (mancata indicazione
delle opere di bonifica eseguite dal Consorzio; mancata indicazione dei
benefici immediati e diretti sugli immobili di proprietà della consorziata;
mancata indicazione nella cartella degli estremi dell’atto presupposto;
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introduttivo, reiterando la relativa eccezione in grado d’appello, sia la

mancata indicazione di tutte le proprietà della consorziata che avrebbero
ricevuto un beneficio dalle presunte opere di bonifica; mancata indicazione
nella cartella delle modalità e dei parametri con i quali era calcolato
l’ammontare del contributo).
3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, infine, la “violazione e/o falsa

dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5
c.p.c.”.

Assumendo che la cartella di pagamento impugnata è stata il primo atto con il
quale il Consorzio ha esercitato il proprio potere impositivo, ne ha dedotto
l’illegittimità per vizio di motivazione, difettando nella fattispecie in esame
quei requisiti necessari (quale l’indicazione del contenuto essenziale degli atti
presupposti), in forza dei quali dei quali possa dirsi legittimo il ricorso alla
c.d. motivazione per relationem.
4. A sua volta il Consorzio ha spiegato ricorso incidentale condizionato,
affidato ad un unico motivo, affinché, in ipotesi di accoglimento del ricorso
principale, la sentenza impugnata fosse cassata per omessa pronuncia
sull’eccezione d’inammissibilità tanto del ricorso di primo grado quanto di
quello in appello proposti dalla contribuente avverso la cartella di pagamento,
che avrebbe potuto essere impugnata unicamente per vizi propri, non essendo
stata detta cartella di pagamento il primo atto impositivo ricevuto dalla
contribuente.
5. Il primo motivo, del quale peraltro la controricorrente ha evidenziato vari
profili d’inammissibilità, è infondato e va disatteso.

5

applicazione sotto ulteriore profilo dell’art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212 e

Esso, infatti, si basa su un supposto principio in materia d’incombenza
dell’onere probatorio, che non è assolutamente in linea con la giurisprudenza
ormai consolidata di questa Corte.
Essa, infatti, ha in più occasioni avuto modo di affermare che l’ente
impositore è esonerato dalla prova del beneficio suddetto le volte in cui vi sia

riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro
consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez.
V 23 marzo 2012 n. 4671; Cass, civ. sez. V 6 giugno 2012, n. 9099, nel solco
delle pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010,
rese dalle Sezioni unite di questa Corte).
Non è perciò, diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente, onere del
Consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di
classifica, approvato dall’autorità provinciale, non oggetto, pacificamente, di
alcuna contestazione specifica da parte della contribuente, che si è limitata a
contestare l’esecuzione delle opere di bonifica ed il beneficio che ne sarebbe
derivato ai fondi compresi nel perimetro di contribuenza, dovendo intendersi
presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in
ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d’intervento
consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salvo la prova
contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno
specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali
possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto
e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si veda la già citata Cass.
n. 9099/2012, dalla quale la contribuente, nella memoria depositata in atti, ha

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un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di

estrapolato un principio non riferibile alla fattispecie concreta in esame, come
di qui a breve chiarita).
La contestazione, in sede d’impugnazione della cartella, della legittimità del
piano di classifica da parte della contribuente, come si è detto, deve essere,
infatti, specifica, affinché possa, secondo Cass. sez. unite n. 11722/2010, che

Corte con la precedente Cass. n. 26009/2008, e richiamata invece in modo
parziale dalla contribuente, venir meno la presunzione innanzi menzionata,
con conseguente affermazione del ritorno, in capo al Consorzio dell’onere di
provare, ai fini del quantum del contributo, il beneficio diretto e specifico
derivante ai fondi dalle opere eseguite.
Nel caso di specie, viceversa, è pacifico che la società non abbia in alcun
modo contestato la legittimità del piano di classifica, limitandosi a dedurre la
non esecuzione delle opere e, comunque l’insussistenza di un beneficio
fondiario diretto e specifico.
Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della
contribuenza ha, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, effetto
quanto all’ipotizzata inversione dell’onere della prova, avendo detta
trascrizione, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le
altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio 2012, n_ 7364; Cass. civ. sez. V 18 gennaio
2012, n. 654), che ha superato diverso orientamento rimasto isolato (cfr. Cass.
eiv. sez. V 25 febbraio 2009, n. 4513), unicamente effetto di pubblicità notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando
l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che
prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale
vincolata all’utilità fondiaria.
7

si pone in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa

6. 11 secondo motivo ed il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente, afferendo, entrambi, quantunque in relazione a profili
diversi, al dedotto vizio di motivazione della cartella impugnata.
Pur rilevandosi l’erroneità della censura di cui al secondo motivo, formulato
in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 e 5) c.p.c., anziché in relazione

relazione all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., ed il comune profilo della carenza
di autosufficienza del ricorso in relazione a quanto richiesto dall’art. 366 1°
comma n. 6 c.p.c. – invero, dall’esposizione del ricorso, sembrerebbe che
l’unico atto impugnato dalla contribuente sia stata la cartella di pagamento
relativa ai contributi richiesti dal Consorzio Osa Albegna per l’anno 2007,
laddove, dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata e dall’esposizione
dello svolgimento del processo nel controricorso del Consorzio, è dato
rilevare che la contribuente ebbe ad impugnare, con separati ricorsi, poi riuniti
e decisi dalla CTP di Viterbo, una pluralità di atti, precisamente avviso
bonario di pagamento e cartella di pagamento per i contributi relativi all’anno
2006 e cartella di pagamento per i contributi consortili richiesti per l’anno
2007 — la ragione più liquida conduce in ogni caso al rigetto di entrambi i
motivi per infondatezza dei medesimi.
Essi, ancora una volta, sono articolati su una lettura parziale e non congruente
con la vicenda processuale qui in esame del principio di diritto affermato dalla
citata Cass. sez. unite n. 11722/2010 con riferimento al necessario contenuto
motivazionale della cartella di pagamento relativa a contributi consortili di
bonifica.
È sufficiente, in proposito, riportare l’incipit del principio di diritto affermato
dalla citata sentenza per verificarne il non pertinente richiamo a sostegno delle
8

all’error in procedendo consistente nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in

ragioni esposte dalla ricorrente principale: “Quando la cartella esattoriale
non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma
costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la
pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi dell’art. 21 del

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi, essa

contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di
effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione”.
Nella fattispecie in esame, come si è visto, la cartella di pagamento per i
contributi dell’anno 2006 non è stata il primo ed unico atto impositivo,
essendo stata preceduta da avviso di pagamento, atto ritenuto autonomamente
impugnabile (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. unite 26 luglio 2007, n. 16428),
dovendo essere qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, e,
in effetti, autonomamente impugnato dalla contribuente.
Ma vi è di più e ciò vale con specifico riferimento alla cartella relativa
all’anno 2007: come chiarito dalla stessa Cass. civ. sez. unite n. 11722/2010,
ove mai dovesse riscontrarsi il difetto di motivazione della cartella nell’ipotesi
suindicata, esso “non può, tuttavia, condurre all’astratta dichiarazione di
nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal
contribuente, il quale, da un lato, abbia dimostrato di avere piena conoscenza
dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non
abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il
pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa”.
Ciò è quanto deve ritenersi avvenuto nella controversia in esame.

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deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e

7. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale proposto dal controricorrente Consorzio condizionatamente
all’accoglimento del ricorso principale.
8. L’inquadramento della presente vicenda processuale nell’ambito di un più
vasto contenzioso tra le parti giustifica la compensazione tra le stesse delle

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del primo lu o 2014
Il ConiiAigliere estensore

spese del presente giudizio di legittimità.

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