Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21177 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 288-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4725/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento relativa all’omesso pagamento di imposta di registro;

avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate, lamentando, tra l’altro, che non era stato impugnato l’atto prodromico, ossia l’avviso di liquidazione, con conseguente definitività dello stesso ed inammissibilità del ricorso, ad eccezione dei profili concernenti i vizi propri della cartella;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello senza rispondere su quest’ultimo punto e riteneva fondata la doglianza contenuta nel ricorso introduttivo del contribuente, atteso che l’imposta di registro, nel caso in esame, è pari a 168 Euro;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 20, 21, 56 per avere la CTR ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento pur non avendo il contribuente tempestivamente impugnato il prodromico avviso di liquidazione;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

considerato, quanto al primo motivo, che l’impugnazione di una cartella di pagamento è possibile solo per vizi propri mentre è inammissibile se rivolta a far valere l’invalidità del prodromico avviso di liquidazione, in quanto quest’ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (Cass. n. 31240 del 2019; Cass. n. 15799 del 2015);

considerato che la stessa CTR dà atto che avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, lamentando, tra l’altro, che non era stato impugnato l’atto prodromico, ossia l’avviso di liquidazione, con conseguente definitività dello stesso ed inammissibilità del ricorso, ad eccezione dei profili concernenti i vizi propri della cartella;

considerato che tale aspetto è completamente trascurato nella sentenza della CTR, che non si pone neppure il problema della mancata impugnazione dell’atto prodromico;

ritenuto pertanto che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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