Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21176 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11188-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI,

54, presso lo studio dell’avvocato CLARA FISCHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NATALE ARENA;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la

controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta

infondatezza del ricorso posto che il primo motivo è infondato

perchè non coglie la ratio decidendi e il secondo motivo è

inammissibile perchè la censura muove da un presupposto

semplicemente affermato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il

ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

RITENUTO

che:

C.A. con ricorso notificato il 22 aprile 2016 ha chiesto a questa Corte di cassazione l’annullamento della sentenza n. 57 del 2016 con la quale la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza n. 52 del 2010 del Tribunale di Messina che aveva accolto l’opposizione proposta da O.A. per la revoca del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società F.P.T. immobiliare sas di C.A. avente ad oggetto il pagamento del compenso da mediatore. Secondo la Corte di Appello di Messina la richiesta della provvigione per l’attività di mediazione svolta non poteva essere accolta perchè l’opposta (la società FPT immobiliare di A.C.) non aveva dimostrato l’iscrizione all’albo dei mediatori della società elemento costitutivo della domanda di pagamento della provvigione, ai sensi del D.M. n. 452 del 1990 La cassazione è stata chiesta per due motivi. O.A. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., e del D.M. n. 452 del 1990, art. 11, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel ritenere che la società FPT immobiliare di A.C. non aveva dimostrato l’iscrizione all’albo dei mediatori non avrebbe tenuto conto che la società di che trattasi nonchè il sig. C.A., avevano indicato il numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina.

2.1.= Il motivo è infondato: vero è che in tema di mediazione ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l’attività prestata, l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella L. n. 39 del 1989 può essere assolto, anche mediante l’indicazione del numero d’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni (Cass. n. 26292 del 14/12/2007). Epperò, nel caso in esame, come ha evidenziato la Corte distrettuale le indicazioni fornite ed acquisite agli atti non erano sufficienti a dimostratore, neppure per presunzione, l’iscrizione nell’albo dei mediatori nè della società di che trattasi nè del Crescenti quale rappresentante legale della società, perchè la certificazione attestante l’iscrizione al CCIAD della società al n. 807 era costituita da due fotocopie non riportanti alcun riferimento temporale e neanche la data di deposito, la certificazione di iscrizione al n. 806 appariva inerente alla persona di C.A. e non quale rappresentante legale della società in questione.

3.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che nel caso specifico il giudice non fosse tenuto a disporre la ricerca del fascicolo di parte non ritrovato al momento della decisione perchè non avrebbe tenuto conto che nel caso in esame lo smarrimento del fascicolo era imputabile al Tribunale.

3.1.= Il motivo è inammissibile posto che la censura muove da un presupposto semplicemente affermato e, comunque, diverso da quello affermato dalla sentenza impugnata, cioè, che lo smarrimento del fascicolo di parte con i documenti allegati fosse imputabile al Tribunale. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che parte intimata, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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