Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21176 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21176 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 391-2008 proposto da:
CIACCI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
MANFREDINI, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– ricorrente contro
CS BON OSA ALBEGNA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 08/10/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 6112006 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 20/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. LU O

udito per il controricorrente l’Avvocato BALDASSARI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

NAPOLITANO;

Svolgimento del processo

R.G.N.
391/2008

Con sentenza n. 61/27/06 depositata il 20.1.2007 la CTR della Toscana ha
rigettato l’appello proposto dal contribuente Paolo Ciacci avverso la sentenza
resa dalla CTP di Grosseto, che aveva disatteso il ricorso proposto dal
medesimo contribuente volto ad ottenere l’annullamento di cartella di

emessa dal Consorzio di Bonifica Osa Albegna, addebitata per l’anno 2001.
La sentenza impugnata, osservato che era pacifico che gli immobili di
proprietà Ciacci erano compresi nel perimetro di comprensorio del Consorzio,
coincidente nel caso di specie, con quello di contribuzione, e che
l’appartenenza al Consorzio comportasse l’obbligo di contribuzione “secondo

i vantaggi più o meno immediati” arrecati al fondo, ha ritenuto che in difetto
d’impugnazione del bilancio di previsione e del piano di contribuzione
deliberati dal Consorzio, soggetti ad approvazione della Regione, la cartella
esattoriale di riscossione non potesse essere impugnata “se non per errore o

difformità” dai succitati documenti.
Avverso la sentenza della CTR della Toscana ricorre per cassazione il
contribuente, deducendo tre motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 del D.
Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 10, 11 e 54 del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215 e degli artt. 3, 4 e 16 della L. Regionale Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando che erroneamente la decisione
impugnata avrebbe ritenuto inammissibile, in assenza d’impugnativa dinanzi
al giudice amministrativo del perimetro di comprensorio, coincidente con
3

pagamento per € 1901,08 contenente l’iscrizione a ruolo della quota consortile

quello di contribuzione, e del bilancio di previsione, il ricorso proposto
avverso la cartella di pagamento, avendo ritenuto l’impugnabilità di
quest’ultima consentita solo per errore e difformità dai succitati documenti,
così impedendo la valutazione del merito della controversia.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’ulteriore violazione degli artt.

Regionale Toscana 5 maggio 1994, n. 34, sotto il profilo della qualificazione
del beneficio fondiario, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza
impugnata ha affermato implicitamente che la generalizzazione dell’obbligo
di contribuenza è compatibile con le utilità differenziate prodotte dalla singole
opere di bonifica, e, nell’indicare che il presupposto dell’obbligo di
contribuenza è costituito da vantaggi più o meno immediati per i proprietari,
ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il
vantaggio conseguente per il fondo deve essere diretto e specifico.
3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta il vizio di difetto assoluto
di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo vigente ratione

temporis, in ordine ai benefici arrecati ai terreni di proprietà del ricorrente,
derivanti dall’attività e dalle opere del Consorzio di bonifica Osa Albegna,
avendo la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, totalmente omesso
l’indicazione di detti benefici.
4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra
loro connessi.
I profili involti da detti mezzi sono astrattamente fondati.
Premesso, con riferimento al primo motivo, che non può condividersi
l’assunto del controricorrente Consorzio secondo cui la CTR della Toscana
avrebbe inteso comunque giudicare nel merito circa la legittimità della pretesa
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10, 11 e 54 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 3, 4 e 16 della L.

impositiva, deve rilevarsi l’astratta erroneità in diritto dell’affermazione resa
dalla sentenza impugnata secondo cui l’avere omesso il contribuente
l’impugnazione degli atti generali presupposti (perimetro di contribuenza,
coincidente nella fattispecie con il perimetro di comprensorio del Consorzio,
piano di contribuzione e bilancio annuale di previsione del Consorzio stesso)

unicamente per errore o difformità dai primi.
Altro è, infatti, il sindacato di legittimità sugli atti summenzionati aventi
valenza generale, che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e
la misura dell’obbligo di versamento dei contributi consortili, devoluto al
giudice amministrativo, altro è, ferma la possibilità di disapplicazione
dell’atto illegittimo avente valenza generale ai sensi dell’art. 7 5 0 comma del
D. Lgs. n. 546/1992, la contestazione della legittimità della pretesa impositiva
dinanzi al giudice tributario da parte del contribuente che, nell’impugnare la
cartella di pagamento, assume — come nel caso di specie si rileva dalla
narrativa della sentenza impugnata — di non essere tenuto al pagamento del
contributo per l’annualità 2001 poiché gli immobili di sua proprietà siti nel
Comune di Manciano (Grosseto) non traggono dall’opera del Consorzio alcun
beneficio fondiario diretto e specifico.
L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica, cioè
l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, presuppone
certamente, ai sensi degli artt. 860 c.c., 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e 15
e 16 della L. Regionale della Toscana n. 34/1994, che l’immobile, incluso nel
perimetro consortile, tragga vantaggio diretto e specifico da quelle opere; in
altri termini, il vantaggio deve essere conseguito o conseguibile a causa della
bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo; sicché è del pari, in
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renderebbe la cartella di pagamento, quale atto di riscossione, impugnabile

astratto, giuridicamente erronea la statuizione della decisione impugnata che
dall’appartenenza al Consorzio faccia discendere l’obbligo di contribuzione
“secondo i vantaggi più o meno immediati”, detta locuzione potendo
effettivamente intendersi nel senso che anche un beneficio ai fondi di
proprietà del ricorrente meramente possibile e mediato, derivante cioè ai fondi

bonifica possa essere sufficiente a fondare la legittimità della pretesa
impositiva.
5. Peraltro gli errori giuridici sopra evidenziati, nei quali è incorsa la CTR
della Toscana, possono essere semplicemente emendati in questa sede, ai
sensi dell’art. 384 ultimo comma c.p.c., essendo il dispositivo della sentenza
impugnata conforme a diritto; ciò per le seguenti essenziali ragioni che
attengono al connesso terzo motivo, con il quale, come si è visto, il
contribuente deduce il vizio di difetto assoluto di motivazione, ai sensi
dell’art. 360 1° comma n 5 c.p.c. nel testo applicabile al presente giudizio.
Il contribuente, nella formulazione del c.d. quesito di fatto, omologo al
quesito di diritto richiesto ex art. 366 bis c.p.c., norma ancora applicabile
ratione tempo ris al presente giudizio, in relazione al fatto controverso
decisivo per il giudizio medesimo (esistenza o meno del beneficio fondiario
diretto e specifico per gli immobili di proprietà del ricorrente), ha censurato la
sentenza impugnata per avere omesso del tutto d’indicare gli elementi di
prova che consentissero di ritenere provata l’attribuzione di un vantaggio
diretto e specifico ai fondi di proprietà del contribuente per effetto delle opere
realizzate dal Consorzio.
Tale deduzione si fonda, peraltro, sull’erroneo presupposto della spettanza
dell’onere probatorio in materia in capo al Consorzio, una volta che il
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dall’esecuzione o dalla mera programmazione del complesso delle opere di

riferimento al piano di classifica sia degradato, come assume il ricorrente, a
mero riferimento di stile.
Viceversa questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che
l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio suddetto le volte in cui
vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i

consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez.
V 23 marzo 2012 n. 4671; Cass. civ. sez. V 6 giugno 2012, n. 9099, nel solco
delle pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010,
rese dalle Sezioni unite di questa Corte).
Non è perciò, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, onere del
Consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di
classifica, approvato dall’autorità regionale, non oggetto, pacificamente, di
alcuna contestazione da parte del contribuente, dovendo intendersi presunto il
vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della
pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d’intervento consortile e
dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salvo la prova contraria da
parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa
desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e
specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si veda la già citata Cass. n.
9099/2012).
Il motivo è dunque infondato, in quanto basato su un’erronea interpretazione
della regola dell’onere della prova. La CTR della Toscana – una volta chiarito
che la cartella impugnata poteva essere contestata sotto il profilo della carenza
del presupposto impositivo per difetto di vantaggio specifico ed immediato
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criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro

SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1946
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRWUTARIA
apportato dalle opere di bonifica ai fondi del ricorrente inclusi nel perimetro
d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica,
legittimamente avrebbe, infatti, dovuto ugualmente confermare la decisione
del giudice di primo grado, che aveva respinto l’impugnazione della cartella
di pagamento da parte del contribuente degli oneri dovuti per il 2001, in forza

non contestato.
Il ricorso va perciò rigettato, restando corretta in diritto la motivazione della
sentenza impugnata secondo le considerazioni che precedono.
6. La peculiarità della fattispecie ed il consolidarsi della succitata
giurisprudenza in epoca successiva all’instaurazione della controversia,
giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del primo lu
Il Co igliere estensore

Il

2014

della presunzione derivante dall’essere i fondi inseriti in un piano di classifica

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