Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21175 del 08/08/2019
Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10437/2015 proposto da:
S.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO
10, presso lo studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO ANTONIO SAPONARA;
– ricorrenti –
contro
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 49,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOTZIOS, rappresentata e difesa
dall’avvocato EUSTACHIO MAURO FRANCIONE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il
03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/04/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
L’avv. R.C. ha adito il Tribunale di Matera ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., per conseguire, nei confronti di S.G.M., il pagamento di compensi per prestazioni professionali di avvocato in procedimenti penali e civili svoltisi dinanzi al Tribunale di Matera e al giudice di pace della stessa citta.
Il tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 3 luglio 2014, depositata in pari data, ha accolto la domanda.
Per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14, con riferimento alla L. n. 794 del 1942, art. 29.
Si deduce la nullità dell’ordinanza in quanta emessa dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale e inoltre perchè il relativo procedimento non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi svolti dinanzi al giudice di pace e in materia penale.
La intimata ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito inammissibilità del ricorso, perchè proposto oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato notificato il 14 aprile 2015, in relazione a provvedimento pubblicato il 3 luglio 2014.
E’ infatti applicabile al ricorso straordinario per cassazione la norma dell’art. 327 c.p.c., il che comporta che esso deve essere proposto non oltre il termine di sei mesi (maggiorato del periodo feriale) dalla pubblicazione del provvedimento, costituendo la norma di cui all’art. 327 c.p.c., espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici (Cass. n. 375/1998).
La ricorrente ha sostenuto che il vizio che inficia il provvedimento è di gravità tale da escluderne la natura decisoria e tale da comportare nello stesso tempo la giuridica inesistenza del provvedimento.
L’obiezione è infondata: il principio della conversione della nullità della sentenza in motivi di gravame, stabilito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, è applicabile anche ai vizi di costituzione del giudice (Cass. n. 16186/2018).
C’è da aggiungere che gli argomenti spesi dalla ricorrente, sulla inidoneità del provvedimento ad assumere carattere decisorio (infondati per quanto appena detto) sono di solito spesi per giustificare una ipotetica iniziativa per farne valere l’inesistenza con azione autonoma, ma non certamente per avvalorare la possibilità di far valere il vizio con l’impugnazione anche a termini decorsi.
In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile con addebito di spese.
Sussistono i presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrenti, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetfarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019