Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21174 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2706-2016 proposto da:

V.C., V.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LUPIS,

rappresentate e difese dall’avvocato DOMENICO CONTI;

– ricorrenti –

contro

C.M., quale titolare dell’omonima ditta individuale

NIOLIPLANT di C.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLO VENEZIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, posto che il primo motivo è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza, il secondo motivo è infondato perchè essendo la valutazione giudiziale circa la necessità di un’istruzione non sommaria (art. 702 bis c.p.c., comma 3) una valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello correttamente ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione fosse preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello, il terzo motivo è inammissibile perchè si ignorano i nuovi limiti del vizio motivazionale ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.= La Corte d’Appello di Campobasso dichiarava inammissibile per tardività, l’appello proposto da V.C. e V.M. contro C.M. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Campobasso che aveva condannato le appellanti in solido a pagare al C. la somma di Euro 19.294,34 oltre interessi, quale saldo di lavori di giardinaggio da lui eseguiti in loro favore.

La Corte territoriale a tal fine evidenziava che l’eccezione di inammissibilità dell’appello poteva essere accolta perchè, dalla documentazione prodotta dall’appellato, risultava che l’ordinanza gravata era stata comunicata dalla cancelleria del giudice ad entrambe le parti tramite posta elettronica certificata presso gli indirizzi P.E.C. utilizzati già nel corso del giudizio di primo grado, e la predetta comunicazione era stata regolarmente ricevuta. Sicchè trovava applicazione il termine di 30 giorni per l’appello previsto dall’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla data della comunicazione effettuata dalla cancelleria.

Avverso la suddetta sentenza V.C. e V.M. proponevano ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi. Resisteva C.M. con apposito controricorso.

2.= Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,327 e 702 quater c.p.c., è inammissibile. Infatti le ricorrenti assumono che la Corte d’Appello avrebbe errato nel considerare che dalla documentazione prodotta dall’appellato C. risultava provato che l’ordinanza impugnata fosse stata regolarmente comunicata a mezzo P.E.C. al difensore delle appellanti, con la conseguenza che invece avrebbe dovuto trovare applicazione per proporre l’appello il termine più lungo di sei mesi. Tuttavia, questi rilievi sono semplicemente dedotti nel ricorso, senza offrire però a questa Corte la possibilità di riscontrare la loro effettiva corrispondenza alla realtà già dalla lettura del ricorso stesso.

In ordine al cosiddetto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nel caso venga dedotto un vizio processuale, si richiama sul punto, tra le tante, la recente sentenza di questa Corte, Sez. 5, 30/09/2015, n. 19410, Rv. 636606, così massimata: “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale”.

3.= Il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c., è infondato. Le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata a causa dell’omessa verifica preliminare da parte della Corte d’Appello delle condizioni di esperibilità del procedimento sommario di cognizione, al cui riscontro il Tribunale era già stato sollecitato.

Si ritiene che la valutazione giudiziale circa la necessità di un’istruzione non sommaria (art. 702 bis c.p.c., comma 3) sia una valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado, ragion per cui la Corte d’Appello correttamente ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione fosse preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello.

4.= Il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile. Infatti a prescindere dal fatto che si ignorano i nuovi limiti del vizio motivazionale ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 appare evidente che le ricorrenti ripropongono, sotto altra forma, la censura alla decisione della Corte d’Appello circa l’inammissibilità dell’impugnazione dichiarata utilizzando unicamente il documento prodotto da parte appellata, censura già oggetto di valutazione con riguardo al primo motivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in solido, condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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