Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21174 del 08/08/2019
Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 08/08/2019), n.21174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11929/2015 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO
33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO MARTINELLI;
– ricorrente –
contro
GHERLINDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/04/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione proposta dalla GHERLINDA s.r.l. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’arch. A.P. per il pagamento della somma di Euro 805.693,76, pretesa quale compenso per la redazione e stesura del piano urbanistico attuativo e del progetto architettonico relativi al complesso immobiliare comprensivo di centro servizi e multisala cinematografica, denominata “GHERLINDA”.
La Corte d’appello di Perugia osservava che l’ A. non aveva dato prova del conferimento dell’incarico per prestazioni ulteriori oltre a quelle indicate nella scrittura del 20 luglio 1998, per le quali era stato retribuito.
La corte proseguiva nell’analisi rilevando che, sulla base dell’esame della corrispondenza (lettera del 21 agosto 1998 dell’arch. A. e Gherilnda e “per essa alla cortese attenzione dell’ing. Ap.Ma.” e lettera del 18 settembre 1999 inviata sempre dal professionista a Gherilnda), risultava evidente che non c’era stato incarico professionale relativamente alle ulteriori prestazioni oggetto della pretesa, nè c’era prova della predisposizione del progetto da parte del professionista e della consegna al committente.
La corte riconosceva che i progetti furono presentati presso i competenti uffici dall’arch. Ap., conseguendone che, se c’erano problemi relativi alla contestazione della paternità degli elaborati, questi riguardavano i due professionisti, rimanendone estranea la GHERLINDA.
Per la cassazione della sentenza l’ A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
GHERLINDA ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c..
La sentenza è censurata per non avere riconosciuto, sulla base di una interpretazione coerente con il primario criterio della letteralità, che la lettera di incarico comprendeva anche il progetto di natura architettonica.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..
Il ricorrente aveva dedotto di aver consegnato gli elaborati a GHERLINDA su CD Rom.
La corte ha dubitato del contenuto del supporto in assenza di contestazioni della controparte, che aveva avanzato contestazione diverse.
Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
La consegna degli elaborati architettonici da parte dell’arch. A. all’ing. Ap., nella prospettazione dei fatti dell’odierno ricorrente, equivaleva a consegna degli stessi alla GHERLINDA, essendo il primo sostanzialmente fiduciario della seconda.
Nel controricorso si eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente ha ceduto il credito litigioso a Consultex Ltd, con cessione notificata al supposto debitore ceduto. A sua volta Consultex Ltd ha ceduto il credito a Engineering Group & C., intervenuta nel giudizio di primo grado.
Si sostiene, in relazione a tali vicende, che il cedente non avrebbe interesse a coltivare il presente giudizio.
In via subordinata si deduce la nullità della sentenza, perchè la Corte, nonostante l’appello non fosse stato proposto nei confronti del cessionario intervenuto in primo grado, non ha assunto i provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c..
Il primo profilo dell’eccezione è infondato.
La legittimazione ad agire, che sia esistente al momento dell’introduzione della lite ma venga meno nel corso del giudizio, non determina l’improponibilità della domanda, atteso che l’art. 111 c.p.c., nel disciplinare il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce che, quando si verifichi tale ipotesi, il processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilità dell’intervento del cessionario e dell’estromissione del cedente (Cass. n. 6183/2011).
Il cedente nella specie non è stato estromesso.
E’ invece fondato il secondo profilo della stessa eccezione.
Risulta infatti che il sub cessionario era stato parte del giudizio di primo grado e nondimeno l’appello non fu proposto anche nei confronti di questo.
La corte, pertanto, avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass. n. 15905/2018).
Consegue dalle considerazioni che precedono la nullità della sentenza d’appello, con conseguente cassazione della medesima e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario del credito che fu parte del giudizio di primo grado.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019