Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21173 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7893-2012 proposto da:

MIROGAS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso

lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate di Napoli notificava alla MIROGAS s.r.l. avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP ed IRES, relativamente all’anno di imposta (OMISSIS), risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, adita dalla ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo ad Euro 1.247.745,00 il volume di affari accertato dall’Ufficio finanziario.

3. Con sentenza n. 251 del 12 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società contribuente ma accoglieva quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva ridotto i ricavi accertati dall’Ufficio finanziario, confermando integralmente l’atto impositivo originariamente impugnato.

3.1. La Commissione di appello sosteneva che la documentazione prodotta dalla società verificata per contrastare i risultati dell’accertamento fiscale, limitata all’esibizione di riepiloghi numerici dell’anno (OMISSIS) e ad autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane non fosse idonea a contrastare i risultati dell’accertamento condotto dall’Ufficio finanziario con l’applicazione degli studi di settore e da cui era emersa la non congruità dei ricavi dichiarati per due anni del triennio (OMISSIS), la sostanziale condotta antieconomica tenuta dall’azienda che aveva sopportato volumi di costi per il personale dipendente in costante e cospicuo incremento a fronte di redditi del tutto irrisori tanto da risultare costantemente addirittura inferiori al costo aziendale di un dipendente. Riteneva, quindi, insussistente la violazione del diritto al contraddittorio nella fase pre – contenziosa atteso che l’emissione dell’avviso di accertamento costituiva comportamento concludente e validamente rappresentativo dell’esito negativo della valutazione da parte dell’Ufficio finanziario della documentazione prodotta dalla società contribuente in quella fase. A motivo dell’accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate sosteneva l’assoluta impossibilità di pervenire a determinazioni di qualsivoglia forma di reddito secondo un principio di equità, che il giudice di primo grado aveva utilizzato per ridurre il volume di affari accertato dall’Ufficio finanziario, al fine di equamente compensare i soci per il proprio sostentamento.

4. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui aveva denunciato la violazione nella fase amministrativa del principio del contraddittorio non avendo l’Ufficio controdedotto, pur essendosi riservato di farlo, in ordine alle documentate circostanze dedotte dalla società a dimostrazione delle effettive dimensioni dell’attività aziendale, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo è palesemente infondato atteso che sulla questione posta dalla società appellante nella sentenza impugnata si afferma espressamente che sotto il profilo procedurale, questo collegio non ritiene sussistente alcuna violazione del diritto al contraddittorio nella fase pre – contenziosa giacchè l’esito della valutazione della documentazione prodotta dalla Società è da rinvenirsi nell’emissione dell’avviso di accertamento quale comportamento concludente e validamente rappresentativo del suo esito negativo.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Sostiene la ricorrente che la Commissione di appello, nel rigettare il motivo di appello proposto sulla specifica questione, sostenendo che l’emissione dell’avviso di accertamento costituiva comportamento concludente e validamente rappresentativo dell’esito negativo della valutazione della documentazione prodotta in quella fase, aveva implicitamente confermato il fatto che l’atto impositivo non contenesse alcuna valutazione dei rilievi mossi dalla società agli esiti dell’attività accertativa.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56. Sostiene la ricorrente che l’Agenzia delle entrate, pur avendo correttamente instaurato il contraddittorio, aveva omesso, in violazione delle citate disposizioni e ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 del 2009, di valutare le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta dalla società contribuente nella fase amministrativa.

3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

3.2. La ricorrente, in violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, che impone alla parte ricorrente di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014), ha del tutto trascurato di trascrivere nel ricorso il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento che sostiene essere carente del vaglio delle argomentazioni e della documentazione prodotta nel corso del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Invero, solo in tal modo avrebbe consentito a questa Corte – cui è precluso, in relazione al tipo di vizio denunciato (“error in iudicando”), l’accesso agli atti del giudizio di merito – di effettuare le opportune valutazioni, osservandosi, al riguardo, che la deduzione che la ricorrente sostiene potersi ricavare dal passo della sentenza gravata, laddove la CTR ravvisa nell’emissione dell’avviso di accertamento un comportamento concludente e validamente rappresentativo dell’esito negativo della valutazione della documentazione prodotta dalla Società, non può ritenersi nè sufficiente nè idonea allo scopo, anche perchè la Commissione di appello fa riferimento alla sola documentazione e non alle eventuali argomentazioni che il contribuente deduce di avere pure svolto.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce che la CTR aveva violato le disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, le quali impongono all’Amministrazione finanziaria, che effettui un accertamento mediante applicazione degli studi di settore, di tenere conto della realtà aziendale quale risulta dalle scritture contabili e dagli altri elementi addotti dal contribuente nella fase precontenziosa, e che nel caso di specie la Commissione di appello si era sbarazzata della documentazione prodotta senza analizzarla e senza considerare i dati emergenti dalla contabilità aziendale, la cui regolare tenuta non era stata contestata.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Con il predetto motivo la ricorrente denuncia un error in iudicando ma in realtà fa valere un difetto di motivazione lamentando che la CTR aveva pretermesso la valutazione della regolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione prodotta in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

E’ noto il principio giurisprudenziale, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 195 del 2016; id. n. 26110 del 2015) ed è altrettanto noto che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013; conf. n. 1615 del 2015).

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa motivazione sulla inidoneità della documentazione prodotta a giustificare il rilevato scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Il vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, implica un obiettivo difetto nello sviluppo logico della argomentazione posta a fondamento della decisione, difetto che – rilevando come “errore sul fatto” trova genesi nella omessa rilevazione e valutazione delle prove acquisite al giudizio. La critica per vizio motivazionale non può, quindi, risolversi nella mera contrapposizione alla valutazione compiuta dal Giudice di merito di una diversa prospettazione soggettiva della rilevanza probatoria delle risultanze istruttorie – essendo insindacabile l’attività volta alla individuazione delle fonti di prova rilevanti, alla selezione tra gli elementi probatori di quelli ritenuti maggiormente attendibili ed al riconoscimento della idoneità dimostrativa degli stessi, trattandosi di scelte che sono espressione del principio del libero convincimento e dunque riservate in via esclusiva all’organo giudicante (ex art. 116 c.p.c.) ma deve individuare specificamente le carenze nello svolgimento del percorso logico che sostiene il “decisum” e che, salva la ipotesi limite di inconcludenza logica del discorso tale da rendere incomprensibili le ragioni giustificative della decisione, possono consistere oltre che in un omesso od inesatto apprezzamento della fonte di prova (ad es. del contenuto di un documento) anche nella mancata rilevazione della incompatibilità tra diverse fonti di prova e dunque nella mancanza di un adeguato giudizio di prevalenza, in ogni caso sempre che tali omissioni od inesattezze rivestano carattere decisivo, nel senso che senza il vizio logico la decisione sarebbe stata – con certezza – differente (in termini, Cass. n. 10847 del 2007; n. 8023 del 2009; n. 21961 del 2010; n. 6288 del 2011; n. 3668 del 2013; S.U. n. 24148 del 2013; n. 19432 del 2015).

5.3. Orbene, nella specie, la CTR ha espressamente dato atto di aver preso in esame i riepiloghi numerici dell’anno (OMISSIS) e le autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e cioè la documentazione che la ricorrente ammettere essere quella elencata nel motivo di ricorso (v. pagg. 14 e 15, ove si legge che la CTR aveva ridotto la considerevole produzione documentale alla stregua di “riepiloghi numerici”), e ne ha escluso l’idoneità a scalfire i dati risultanti dall’accertamento fiscale (con ciò rendendo ragione anche dell’infondatezza del motivo), ritenendo – con motivazione congrua e sufficiente – di attribuire prevalenza alla accertata non congruità per due anni del triennio (OMISSIS), nonchè alla condotta antieconomica tenuta dalla società, per come risultante dai dati contabili e reddituali dichiarati dalla predetta società.

5.4. Stante l’identità tra i documenti elencati nel motivo di ricorso e quelli esaminati dalla CTR, deve allora rilevarsi che nella specie difetta anche la specifica indicazione dei documenti che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare, non sottraendosi il motivo al vizio di autosufficienza avendo la ricorrente trascurato di trascrivere le parti di quei documenti rilevanti per contrastare l’accertamento tributario.

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato perchè infondato il primo motivo, inammissibili gli altri, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonchè al rimborso in favore dell’Agenzia delle entrate delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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