Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21172 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1862-2016 proposto da:

MYNETWAY ITALIA SRL, nuova ragione sociale di MYNETWAY SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati RENATO D’ISA, MARIO ALDO

COLANTONIO;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 961/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 12/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la Manifesta fondatezza del ricorso posto che il Tribunale di Ravenna non ha tenuto conto che il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto, ovvero l’esistenza ed il contenuto del contratto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.= Mynetway s.p.a propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Faenza in favore di F.E. per l’importo di Euro 2.982,04 oltre accessori a titolo di compenso per prestazione d’opera intellettuale, sostenendo che la professionista non aveva adempiuto l’incarico, avente ad oggetto la registrazione della contabilità per l’anno 2012;

evidenziò, in tal senso, che durante i tre mesi di durata del rapporto-gennaio, febbraio e marzo del 2012 – la F. non aveva provveduto ad effettuare alcuna registrazione contabile relativa all’anno in corso; la F. si costituì deducendo di aver correttamente adempiuto l’incarico, che aveva ad oggetto l’attività di registrazione contabile relativa all’anno precedente;

il giudice di pace respinse l’opposizione e confermò il decreto;

il Tribunale di Ravenna respinse l’appello proposto da Mynetway, rilevando che quest’ultima non aveva dimostrato il preteso contenuto dell’incarico professionale, nè aveva provato l’inadempimento della professionista, per contro, sottoscrivendo per accettazione i documenti redatti da quest’ultima con indicazione delle ore lavorative impiegate;

avverso tale pronunzia ha proposto ricorso Mynetway sulla base di tre motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

2.= Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione in punto al rigetto dell’eccezione relativa al contenuto dell’incarico, evidenziando come il tribunale non avesse indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto lo stesso limitato alla registrazione contabile per l’anno 2011; con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2230 e 2232 c.c., per aver il tribunale omesso di accertare il contenuto del contratto di prestazione d’opera, pur a fronte di sua specifica deduzione; con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697,1453,1460 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. assumendo che il tribunale aveva errato nel porre a suo carico l’onere della prova dell’altrui inadempimento, spettando anzitutto alla creditrice dimostrare d’aver correttamente adempiuto;

le censure, pur se diversamente articolate, appaiono tutte sostanzialmente volte a contestare la ritenuta sussistenza dell’esatto adempimento della F. all’incarico professionale ricevuto;

ed invero, secondo il noto orientamento di questa corte in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione (v. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 8615/2006; Cass. SS.UU. n. 13533/2001) il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto, ovvero l’esistenza ed il contenuto del contratto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione);

di tali consolidati principi non ha fatto buon governo la sentenza impugnata, che ha esonerato la professionista – creditrice che agì per l’adempimento del contratto – della prova del relativo contenuto e del proprio esatto adempimento, pur a fronte della specifica eccezione sollevata dalla ricorrente;

le censure appaiono dunque fondate ed il ricorso meritevole di accoglimento, dal che consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ravenna, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto della richiamata regola di giudizio. Al Tribunale di Ravenna è demandato il compito di provvedere al regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ravenna in persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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