Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21172 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/08/2019), n.21172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 421/2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DEL

GALLO 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TASSINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO SABBATANI SCHIUMA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

V.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6202/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato TASSINI Sergio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SABBATANI SCHIUMA Claudio, difensore del resistente

che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda proposta dal condomino M.R. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), ha ordinato l’adozione delle tabelle millesimali predisposti dal consulente tecnico; ha rigettato invece l’istanza di adozione del regolamento di condominio.

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma a seguito della impugnazione proposta dal condomino M..

In particolare la corte di merito: a) con riferimento alla tabelle millesimali, ha ritenuto infondate le critiche mosse dall’appellante all’operato del consulente tecnico con riferimento alla predisposizione delle tabelle millesimali; b) con riferimento al regolamento di condominio, ha affermato che competeva al richiedente fornire la prova di un numero di condomini tale da renderne obbligatoria l’adozione, aggiungendo, ad ogni modo, che non era stata attinta da censura l’ulteriore considerazione, proposta dal tribunale per giustificare il rigetto della domanda: l’inammissibilità del ricorso al giudice in assenza di una preventiva istanza rivolta all’assemblea e da questa disattesa.

Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a un unico articolato motivo.

Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Gli altri condomini cui è stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole innanzitutto del mancato accoglimento, da parte della corte d’appello, della propria istanza di riconvocazione del consulente tecnico, nonostante la pluralità di errori che inficiavano l’elaborato, errori che egli illustra particolarmente nei punti 2, 3 e 4 del motivo.

La censura è inammissibile.

Rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8355/2007; n. 14462/2008; n. 6025/2015).

Il principio appare tanto più applicabile nel caso di specie, tenuto conto che la corte ha esaminato e disatteso le censure mosse dall’attuale ricorrente, che pretende in sede di legittimità una lettura del materiale istruttorio diversa da quella data dal giudice di merito, in palese contrasto con il principio secondo cui “con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass. n. 29404/2017).

2. Con un ulteriore profilo di censura si denuncia la violazione delle norme che disciplinano attualmente la consulenza tecnica, che prevedono la preventiva trasmissione della relazione alle parti costituite in modo che queste possano interloquire prima del deposito della relazione definitiva.

Anche tale censura è infondata.

La norma cui si riferisce il ricorrente, non è applicabile ratione temporis, essendo il giudizio già pendente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2008, art. 46, comma 5, che ha sostituito l’art. 195 c.p.c., comma 3, (la disposizione, infatti, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).

In ogni caso la nuova disposizione norma non fornisce argomento per sostenere che il giudice di merito sia vincolato a dar corso alla richiesta di chiarimenti al consulente.

3. Altro profilo di censura proposto con il motivo in esame investe la decisione nella parte in cui la corte d’appello non ha dato corso alla richiesta di formazione del regolamento condominiale.

Anche tale censura è inammissibile, perchè attinge una sola delle due rationes decidendi su cui è fondata la valutazione negativa della corte su questo aspetto.

Invero il ricorrente si dilunga sulla questione del numero dei condomini, senza minimamente censurare la statuizione della corte di merito là dove si mette in luce che “non è stato attinto da censura il passaggio argomentativo della sentenza di primo grado secondo il quale, anche a voler ritenere acquisito che nel Condominio in oggetto vi siano più di dieci condomini, non è ammissibile una domanda giudiziale volta alla formazione del regolamento sulla base della semplice inesistenza di regole, e potendosi adire l’autorità giudiziaria solo in caso di rigetto della richiesta da parte dell’assemblea”.

Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108/2012; conf. n. 15399/2918; n. 18641/2917).

4. Il ricorrente censura ancora la regolamentazione delle spese del giudizio d’appello, nella parte in cui sono state liquidate anche in favore degli appellanti V., nonostante la domanda di nullità dell’appello da questi proposta fosse stata rigettata.

La censura è infondata.

Posto che l’appello proposto dall’attuale ricorrente, seppure ritenuto ammissibile, è stato poi interamente rigettato, l’appellante si trovava comunque in situazione di totale soccombenza, il che impediva che le spese potessero essere poste a carico di chi aveva proposto l’eccezione ritenuta infondata.

“In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 18503/2014).

E’ inoltre opportuno ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).

5. Con l’ultimo profilo di censura si denuncia la decisione impugnata per radicale difetto di motivazione.

Tale censura è palesemente infondata.

“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U. n. 8053/2914).

Nel caso in esame la motivazione esiste non solo come parte grafica del documento, ma essa rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass., n. 25984/2010).

6. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA