Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21172 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20782-2018 proposto da:

D.V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI n. 24,

presso lo studio dell’avvocato RITA MATTICOLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 48/1//2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1.- D.V.D., avvocato, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2007 al 2011, rimborso chiesto deducendo la carenza del presupposto impositivo e cioè la sussistenza di una attività organizzata, posto che egli svolge attività professionale con prevalente lavoro personale di tipo intellettuale.

Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, riducendo l’importo complessivo da Euro 49.181,90 a 43.639,00. L’Agenzia ha proposto appello, rigettato dalla CTR del Molise. Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte con ordinanza n. 23377/2016 ha cassato la sentenza con rinvio al giudice di secondo grado, per un nuovo giudizio in ordine agli elementi fattuali, rilevando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che nel 2009 e nel 2011 il contribuente ha sostenuto spese di rilievo per compensi a terzi, senza precisare a quale tipo di prestazioni tali compensi si riferissero, sicchè non risulta adeguatamente valutata sia l’occasionalità delle prestazioni e la loro natura.

2.- Il giudizio è stato riassunto innanzi alla CTR del Molise che, con sentenza depositata in data 12 febbraio 2018 ha accolto l’appello dell’ufficio e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Il giudice d’appello osserva che l’avvocato D.V. non ha mai fornito alcuna prova della occasionalità e soprattutto della natura delle prestazioni retribuite. Il fatto che risultino corrisposti compensi a terzi nei soli anni 2009 e 2011 non è stato ritenuto argomento sufficiente a provarne la mera occasionalità in assenza della dimostrazione della natura della prestazione. La CTR ha ritenuto dirimente il dato relativo al difetto di prova della occasionalità e natura delle prestazioni rese da terzi in favore del contribuente.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura di Stato non si è costituita nei termini depositando nota con richiesta di partecipazione alla eventuale udienza di discussione orale. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- Considerati i motivi esposti e trattati in ricorso, e in particolare la dedotta violazione dei principi in materia di giudicato interno ed implicito, da valutarsi alla luce della indicazioni contenute nella ordinanza di questa Corte n. 23377/2016, e considerata anche la richiesta dell’Avvocatura di partecipare alla eventuale discussione orale, la causa non si presenta di immediata evidenza decisoria e pertanto il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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