Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21170 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2233-2012 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PROPERZIO

37, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MIRRA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati AMALIA DE CRISTOFARO, ORESTE

CANTILLO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 232 del 25 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, accogliendo il ricorso proposto da G.P., titolare di attività di noleggio di videocassette, aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA rideterminati, con riferimento all’anno di imposta 2001, mediante applicazione dei parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.

1.1. Sosteneva il giudice di appello che la contribuente non aveva fornito prove idonee a giustificare il rilevato scostamento tra redditi dichiarati e quelli accertati mediante applicazione dei predetti parametri, ritenendo ininfluente a tal fine l’errata indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in verifica del valore complessivo dei beni strumentali, per non avere la contribuente escluso da detto valore quello delle videocassette obsolete, e ciò in quanto non era più possibile procedere alla modifica della predetta dichiarazione.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sostenendo che la questione dell’errata indicazione nella dichiarazione dei redditi del valore dei beni strumentali, riferito al costo storico delle videocassette acquistate nei diversi anni di attività ed ancora in carico, senza aver considerato la loro obsolescenza, era stata già oggetto di valutazione e decisione da parte della medesima Commissione Tributaria Regionale nella sentenza n. 60 del 2007, passata in giudicato, che decidendo il ricorso proposto avverso analogo avviso di accertamento emesso con riferimento all’anno di imposta (OMISSIS), aveva riconosciuto la fondatezza della tesi sopra prospettata annullando l’atto impositivo.

1.1. In relazione a tale motivo la controricorrente solleva l’eccezione di inammissibilità perchè tardivamente proposto, sostenendo che la sentenza cui si fa riferimento in detto motivo è stata depositata in data 19 giugno 2007 ed è passata in giudicato il 19 settembre 2008 e pertanto la ricorrente avrebbe dovuto sollevare la relativa eccezione nelle controdeduzioni depositate in data 12 marzo 2010 nel giudizio dinanzi alla CTR lombarda.

1.2. L’eccezione è fondata alla stregua di Cass. S.U. n. 226 del 2001 che ha affermato (in motivazione) che l’eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, mentre non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità (in senso conforme Cass. S.U. n. 226 del 2001, n. 9050 del 2001, n. 10977 del 2001, n. 5689 del 2003, n. 1416 del 2004). Principio che è stato riaffermato da Cass. S.U. n. 13916 del 2006, che proprio in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, ha osservato (v. punto 2.5 della citata sentenza) che l’affermazione fatta nella già richiamata sentenza n. 226 del 2001 delle Sezioni Unite, circa il fatto che l’eccezione di giudicato non possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità conserva tutta la sua validità con riferimento alla fattispecie posta ad oggetto della predetta sentenza n. 226/2001 – ossia ad un giudicato esterno che si sia formato nel corso del giudizio di merito (…) in quanto è “nuova” la questione che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata. In tema non ci sono pronunce discordanti delle sezioni semplici, le quali, in forza dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (in tal senso, Cass. sez. lav. n. 6102 del 2014), riconoscono la rilevabilità di ufficio del giudicato – interno o esterno anche in sede di legittimità, purchè però esso risulti dagli atti del giudizio di merito, essendo ammissibile nel giudizio di legittimità ma solo nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. (Cass. 6102 citata, Cass. sez. trib. n. 28247 del 2013; sez. trib. n. 16675 del 2011; S.U. n. 26041 del 2010).

Recentemente la Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25401 del 2015) ha ribadito il principio anche con riferimento all’ipotesi di solidarietà tributaria e del c.d. giudicato riflesso, affermando che l’eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del codebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicchè l’eccezione è preclusa e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede.

1.3. Conclusivamente sul punto, quindi, va accolta l’eccezione sollevata dalla controricorrente Agenzia, essendo incontestabile nella specie che il giudicato esterno si sia formato ancor prima della scadenza del termine per la contribuente per costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale lombarda.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., contrita 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avviso di accertamento laddove aveva omesso di considerare le argomentazioni svolte in ordine all’obsolescenza dei beni strumentali costituiti da videocassette limitandosi ad affermando che non aveva fornito prove idonee a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati dall’Ufficio in base ai parametri.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1. Dal contenuto del provvedimento impugnato, in relazione al quale soltanto va verificata la sussistenza del denunciato errore intrinseco al ragionamento del giudice (cfr. Cass. n. 50 del 2014), si evince che la CTR ha tenuto in debita considerazione non solo le risultanze processuali, ma anche le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente sul tema dell’obsolescenza delle videocassette, il cui valore era stato erroneamente indicato in dichiarazione, ma che in realtà era di molto inferiore, sancendo con motivazione concisa ma essenziale (e, quindi, nè insufficiente e tanto meno contraddittoria) che la parte non aveva fornito alcuna prova del minor valore attribuibile a quei beni (che era circostanza idonea a giustificare il rilevato scostamento dei ricavi accertati da quelli dichiarati).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 18, e successive modificazioni.

Sostiene che il giudice d’appello ha violato le predette disposizioni laddove ha ritenuto preclusa la possibilità di valutare l’errata indicazione in dichiarazione del valore dei beni strumentali sul presupposto che non fosse più possibile apportare modificazioni a tale dichiarazione.

3.1. Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo, essendo irrilevante accertare se sia possibile prescindere dal dato erroneamente esposto in dichiarazione in ordine al valore dei beni strumentali una volta confermata la pronuncia sul difetto di prova del minor valore attribuibile a tali beni.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, in Euro 7.000,00 nonchè al rimborso in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese eventualmente prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA