Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21170 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.13/09/2017),  n. 21170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12965-2015 proposto da:

P.D. E F.LLI & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRELLA DI STASI;

– ricorrente –

contro

COOP. AGRICOLA EURO SUD, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI MURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2015 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, dato che la valutazione operata dal Tribunale non presenta vizi logici e/o giuridici.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

La società P.D. e F.lli & C. snc con ricorso notificato il 15 maggio 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento delle sentenza n. 30 del 2015, con la quale il Tribunale di Potenza confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Cooperativa Agricola Euro al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società P.D. e F.lli & C. snc in relazione ad una pretesa fornitura di prodotti per l’agricoltura. Secondo il Tribunale la società creditrice, così come aveva evidenziato il Giudice di Pace, non aveva dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, in particolare, che fosse stata fornita alla Cooperativa Agricola Euro la merce riportata nella fattura posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo opposto. La cassazione della sentenza del Tribunale di Potenza è stata chiesta per due motivi. La Cooperativa Agricola Euro ha resistito con controricorso.

2.= Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente sostiene: a) che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nulla la testimonianza del teste H.A.M.B.B., perchè questi si trovava nella piena capacità di assumere la veste di teste e la sua testimonianza era pienamente valida. Tuttavia, la nullità sarebbe stata sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, posto che era stata eccepita all’esito dell’espletamento, ma mai più ribadita nel prosieguo del giudizio e, neppure in sede delle precisazioni delle conclusioni; b) che il Tribunale avrebbe sollevato l’eccezione di nullità d’ufficio e con argomenti mai menzionati dalla parte interessata, violando così il disposto dell’art. 112 c.p.c..

2.1. = Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Come ha già evidenziato il Tribunale: A) la nullità della testimonianza di Mohamed era dovuta al fatto che lo stesso avrebbe potuto spiegare intervento volontario, oppure essere chiamato in causa dalla medesima parte opposta. Al riguardo è sufficiente osservare che incapace a testimoniare è qualsiasi soggetto che potrebbe o avrebbe potuto, in via di intervento, essere chiamato dall’attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonchè il soggetto da cui il convenuto potrebbe o avrebbe potuto pretendere di esser garantito.

b) l’eccezione di nullità della testimonianza di cui si dice non era stata sanata per acquiescenza, anche se non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dato che l’art. 157 c.p.c., comma 2, in tema di nullità degli atti prescrive semplicemente che la parte deve eccepire la nullità nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia dello stesso, ma non anche che la relativa eccezione deve essere reiterata in sede di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere desumibile, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 3, solo se l’eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione di conclusioni, epperò nel caso in esame, con giudizio di merito, il Tribunale di Potenza, ha ritenuto che l’eccezione di che trattasi non era stata implicitamente rinunciata e, dunque, la relativa testimonianza non era utilizzabile. c) L’ulteriore profilo dello stesso motivo rimane assorbito da quanto appena detto posto che risultando sollevata l’eccezione di nullità, la decisione sulla stessa non violava la normativa di cui all’art. 112 c.p.c..

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione nè la denuncia querela sporta contro Mininno, amministratore unico della società Cooperativa Agricola Euro Sud, nè il decreto di citazione a giudizio emesso il 29 ottobre 2014, nè le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società P.D. e F.lli & C.

2.1.= Anche questo motivo è infondato. Esaustivamente, va detto che le questioni poste con il motivo in esame sono quelle stesse questioni prospettate nel giudizio di appello e sono state esaminate e decise correttamente dal Tribunale con argomentazioni coerenti con i principi espressi anche da questa Corte di cassazione che vanno integralmente confermati. Come ha evidenziato il Tribunale “(….) quanto alla copia della denuncia querela, in atti, non se ne ravvisa la pertinenza ai fini del decidere senza contare che a tale querela ha fatto immediatamente seguito la denuncia per calunnia presentata dal M.. Quanto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società P.D. e F.lli & C. (….)” sono sostanzialmente nulle perchè si verte in un’ipotesi di testimonianza de relato actoris “in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento che costituisce il fondamento stoico della pretesa”.

Ciò detto, per ogni altro profilo, va ribadito anche in questa sede che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito. Di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese genarli pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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