Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21170 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21170 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 16691-2012 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE
DEL CRATI in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO
VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo

dell’avvocato
2014
2506

studio

IORIO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta, delega a
margine;
– ricorrente contro

AIELLO CARLA;
– intimata –

Data pubblicazione: 08/10/2014

avverso la sentenza n. 287/2011 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato FALCONE che si

Svolgimento del processo

Tributaria Provinciale di Cosenza la cartella
esattoriale per l’importo di C 132,76 di
pagamento dei contributi obbligatori consortili
in relazione agli anni 2003 e 2004, per la
bonifica ed il miglioramento fondiario dei
terreni di sua proprietà ricompresi nel
perimetro del comprensorio di bonifica del
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e
della Media Valle del Crati, deducendo la
nullità della cartella e l’inesistenza del
presupposto impositivo per mancanza di un
vantaggio diretto e specifico derivante ai
terreni dall’attività del Consorzio.

Aiello Carla impugnò davanti alla Commissione

La Commissione Tributaria provinciale di Cosenza
accolse il ricorso con sentenza confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
Il Giudice di Appello motivava nel merito
sull’assunto

che

il

Consorzio

non

aveva

adempiuto all’onere della prova gravante a suo

Vi

carico

in

ordine

alla

esecuzione

delle opere ed al vantaggio e beneficio
effettivo derivante dall’opera di bonifica per
gli immobili, beneficio che nel caso in esame
non risultava provato e ciò in quanto la

riferimento al piano di classifica.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Calabria ha proposto ricorso per
cassazione il Commissario Straordinario per la
gestione dei servizi del Consorzio di Bonifica
della Piana di Sibari e della Media Valle del
Crati con otto motivi.
Aiello Carla non ha spiegato difese.

Il

Consorzio ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e
della Media Valle del Crati lamenta illogica e
contraddittoria motivazione ex art. 360 nr.5 cpc
in quanto il giudice di appello ha rilevato
l’inesistenza della motivazione con riferimento
alla cartella di pagamento impugnata e poi,
invece, ha deciso nel merito motivando in ordine
2

cartella esattoriale non conteneva alcun

alla

infondatezza

della pretesa per

mancanza dei presupposti di fatto e delle
ragioni di diritto, dimostrando così di avere
compreso e valutato la motivazione dell’atto
impositivo.

ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.7 legge nr. 212/2000 in
riferimento all’art. 360 nr.3 e vizio di
motivazione sotto il profilo del travisamento
del fatto ex art. 360 nr.5 cpc, nella parte in
cui il giudice di appello ha erroneamente
ritenuto illegittima la cartella esattoriale per
mancanza di motivazione salvo poi decidere nel
merito ritenendo il Consorzio onerato a
dimostrare il beneficio goduto dalla
contribuente derivante dalle opere di bonifica
effettuate e dalla loro corretta manutenzione
gestione e funzionamento.
Con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso
il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione delle regole sulla trascrizione
(artt. 2645 e 2645 ter cc), nullità della
sentenza per violazione delle regole probatorie
e del giusto processo (artt. 2967 cc e 111
Cost.) e vizio di motivazione in relazione
3

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il

all’art 360 n.3, 4 e

n.5 cpc, in quanto

il

non

giudice

di

appello

ha

ritenuto

applicabile il principio dell’inversione
dell’onere della prova a carico del proprietario
dell’immobile beneficiario, nonostante

trascrizione di un atto di perimetrazione del
comprensorio del Consorzio effettuata in data
21/10/1969 e nella delibera nr.245 del
13/10/1976, approvata dalla Giunta della Regione
Calabria, relativa alla determinazione della
entità dei contributi e riparto delle spese
consortili.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso il
ricorrente lamenta nullità della sentenza e
violazione e falsa applicazione delle regole
probatorie, del diritto alla difesa e diritto
alla prova e del giusto processo nonché
insufficiente motivazione sulle richieste
istruttorie del Consorzio di Bonifica in
relazione all’art 360 n.4 e 5 cpc, in quanto il
giudice di appello non ha spiegato né motivato
in alcun modo in ordine alla mancata ammissione
della CTU richiesta per accertare la sussistenza
del beneficio dell’attività di bonifica
conseguito o conseguibile dagli immobili del
4

l’esistenza di due documenti consistenti nella

contribuente.
Il ricorso proposto è fondato e meritevole di
accoglimento in ordine al quarto, quinto e sesto
motivo assorbiti gli altri.

ha già affrontato e risolto la questione con
unanime giurisprudenza secondo la quale la
adozione del cd. “perimetro di contribuenza”
esonera il Consorzio dall’onere della prova
della esistenza dei concreti benefici derivati a
ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr.
Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5
sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009;
id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n.
11722) riversandosi sul contribuente la prova
della inefficacia dei fatti costitutivi della
pretesa, ovvero la estinzione o modificazione
del diritto di credito vantato dal Consorzio. La
indicata interpretazione della regola di riparto
ha ricevuto ulteriore precisazione nelle
decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn.
26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza
delle SSUU 14.5.2010 n. 11722 che hanno
circoscritto la presunzione di persistenza del
diritto del Consorzio, avente titolo nel
provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in
5

Deve anzitutto essere premesso che questa Corte

cui il consorziato

non

contesti

specificamente la legittimità del Piano di
classificazione e riparto o la inesattezza del
suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo
meno il presupposto che determina la presunzione

conseguentemente meno anche la giustificazione
dell’inversione dell’onere probatorio che fa
gravare sul consorziato la prova della
difformità della pretesa rispetto all'”an” od al
“quantum” dovuto in base ai criteri stabiliti
dagli atti amministrativi presupposti: ne
consegue che nella ipotesi in questione ritorna
in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex
art.

2697 c.c. secondo cui colui che intende far

valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a
fornire la prova dei fatti costitutivi della
pretesa.
Nella fattispecie di cui al ricorso, sottoposta
all’esame di questa Corte, non risultano
tuttavia denunciati dal contribuente obbligato
vizi di legittimità del Piano di classificazione
o del provvedimento di perimetrazione ma la CTR
ha rilevato una carenza di motivazione
dell’atto impositivo mentre il contribuente ha
proposto generiche contestazioni circa l’assenza
6

di legittimità della pretesa contributiva viene

di

benefici

derivanti

dalle

opere di urbanizzazione per cui deriverebbe la
mancata realizzazione del presupposto impositivo
(e cioè il nesso di derivazione causale dalle
opere di bonifica del concreto e diretto

contribuente).
Da quanto sopra consegue che, non essendo stata
contestata dal contribuente la corrispondenza
tra atto presupposto (Piano di classificazione e
riparto) ed atto consequenziale (atto
impositivo), persiste la attuale presunzione di
legittimità della pretesa tributaria avanzata
dal Consorzio, fondata sul presupposto
impositivo del conseguimento o della
conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del
1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non
dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori
elementi probatori del credito. In tal caso
infatti l’onere della prova contraria si
trasferisce sul consorziato il quale, ove
contesti la inesistenza dei fatti costitutivi
del diritto di credito (come nella specie, per
assenza di un concreto vantaggio conseguito dal
fondo per mancato funzionamento degli impianti
di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente
7

vantaggio per il fondo di proprietà del

all’onere

di

allegazione,

formulando la contestazione in modo specifico,
nonché all’onere di indicare ed esperire i
relativi mezzi di prova ( Cass. sez.V nr.9100
del 7/3/2012).

cassata in quanto erroneamente i giudici di
appello hanno ritenuto che il Consorzio non
aveva

“assolto all’onere della prova

dell’incremento di valore dell’immobile mediante
beneficio in diretto e specifico rapporto
causale con le opere di bonifica

e con la loro

manutenzione tale da tradursi in una qualità del
fondo”.
Ne può essere affermato che la sentenza
impugnata

sia

fondata

sulla

diversa

considerazione, costituente “ratio decidendi
autonoma”, che la mancata esecuzione di opere ed
erogazione di servizi da parte del Consorzio in
stato di dissesto fosse circostanza notoria e
non specificamente contestata dal Consorzio
appellante, ragione per cui in forza del
principio di non contestazione affermato dalla
Corte di Cassazione doveva ritenersi circostanza
provata anche in mancanza di specifica
contestazione ed allegazione probatoria da parte
8

Pertanto la sentenza impugnata deve essere

del

contribuente

obbligate.

Infatti l’esistenza del fatto notorio relativo
alla mancata esecuzione delle opere ed
erogazione dei servizi da parte del Consorzio,
così come affermata dai giudici di merito, non

sentenza ma solo una considerazione
rafforzativa, da intendersi come circostanza
ulteriore ma non decisiva posta in calce alla
motivazione, che si fonda invece sul mancato
assolvimento dell’onere della prova da parte del
Consorzio in ordine al beneficio goduto dal
contribuente in diretto e specifico rapporto
causale con le opere di bonifica e la loro
manutenzione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in ordine al quarto, quinto e sesto motivo,
assorbiti gli altri. La sentenza deve essere
cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
della Calabria anche per le spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del
ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
9

costituisce ratio decidendi autonoma della

della Calabria anche

per le spese del

giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera

di consiglio

della V sezione civile il 1/7/2014

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