Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2117 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2117 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 21329-2013 proposto da:
CONDOMINIO

“MONTEGRAPPA”,

in

persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
FALLU CHI;
– ricorrente 2017
3201

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, MONTEMITRO PIETRO, MATERA
CONSIGLIA, Soc. MANNA COSTRUZIONI S.r.l. in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso la sentenza n. 737/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE)

SABATO;

12.12.2017 n. 7 21329-13

Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2000, Pietro

condominio dello stabile in San Severo, viale G. Matteotti, 2,
denominato “Montegrappa”, per sentirlo condannare al risarcimento
dei pregiudizi subìti dal proprio immobile destinato ad attività creative
facente parte del fabbricato condominiale che nell’aprile 1998, a
causa dei lavori di ristrutturazione delle pareti esterne del condominio
e del cattivo funzionamento dell’autoclave, era stato danneggiato cosi
gravemente da costringerli alla chiusura; era stato espletato un
accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto l’esistenza
dei danni.
2. Si è costituito in giudizio il condominio eccependo che gli attori
facevano un uso del locale in questione non conforme a quanto
previsto dal regolamento condominiale e non autorizzato
dall’assemblea dei condomini. Ha eccepito, inoltre, l’inesistenza del
danno da lucro cessante. Quanto alle infiltrazioni di umidità, ha
dedotto che le stesse dipendessero dall’esistenza di una falda
freatica.
3. Autorizzato il condominio alla chiamata in causa della Reale Mutua
Assicurazioni s.p.a. e della impresa Mann -a Costruzioni, si è cóstituita
in giudizio la Reale Mutua, eccependo la carenza di garanzia
assicurativa, in quanto il danno lamentato non rientrerebbe, a suo
dire, fra quelli garantiti.
4. Si è costituita in giudizio anche l’impresa Manna, eccependo la
nullità dell’accertamento tecnico preventivo, in quanto asseritamente

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oltre frontespizio

Montemitro e Consiglia Matera hanno convenuto in giudizio il

svolto in violazione del contraddittorio, nonché la propria estraneità
alla causazione dei danni.
5. Con sentenza depositata il 3 giugno 2008 il tribunale di Foggia sezione distaccata di San Severo – ha accolto la domanda proposta
da Pietro Montemitro e Consiglia Matera; ha rigettato la domanda di

condannato il condominio e l’impresa Manna, in solido fra loro, al
pagamento in favore degli attori della complessiva somma di C
5.170,22, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; ha
condannato il condominio alla rifusione delle spese processuali in
favore della Reale Mutua e degli attori.
6. Ha osservato il tribunale che già dal luglio 1998 gli attori avevano
contestato al condominio e all’impresa Manna una serie di danni
causati da quest’ultima nell’esecuzione dei lavori (consistenti nella
rottura delle macchine di aspirazione e dei condizionatori d’aria,
nonché nella ostruzione dei condotti di aerazione, oltre al
danneggiamento della porta d’ingresso e delle luci decorative
esterne); che il 30 maggio 1999 gli stessi avevano altresì contestato
al condominio le infiltrazioni d’acqua nei locali di loro proprietà (che
avevano causato danni all’impianto elettrico, all’intonaco e alla pittura
della parete, nonché ad alcuni pannelli assorbenti e a numerose
poltrone, oltre al pregiudizio dovuto alla inattività del locale adibito a
discoteca); che l’accertamento tecnico preventivo aveva individuato
la – causa dei danni lamentati dagli attori in parte nei lavori eseguiti
dall’impresa Manna ed in parte nelle infiltrazioni d’acqua provocate
dal cattivo funzionamento dell’autoclave. Ha ritenuto il primo giudice
che il danno non rientrasse nella copertura assicurativa, sicché
doveva essere rigettata la domanda di garanzia proposta dal
condominio nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni.

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garanzia proposta dal condominio nei confronti della Reale Mutua; ha

7. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il condominio
con atto di citazione notificato il 24 settembre 2008, deducendo tre
motivi di impugnazione.
8. Si è costituita in giudizio la società Reale Mutua, osservando che
l’appello proposto dal condominio non riguardava il capo della

suoi confronti.
9. Si sono costituiti altresì Pietro Montennitro e Consiglia Matera,
concludendo per il rigetto dell’appello principale e proponendo
impugnazione incidentale, avuto riguardo al mancato riconoscimento
dei danni da mancato guadagno, all’immagine, da deprezzamento
dell’immobile e morali.
10. La corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 26.6.2012,
ha rigettato entrambi gli appelli sulla base, per quanto qui ancora
rileva, delle seguenti considerazioni:
1) nessuna violazione del principio del contraddittorio era
configurabile in relazione allo svolgimento del procedimento di
a.t.p., atteso che il condominio aveva regolarmente partecipato
allo stesso, costituendosi con memoria datata 30.3.2000;
2) il perito nominato nel corso del procedimento di a.t.p. non
aveva basato le proprie conclusioni esclusivamente sulle
dichiarazioni rese dal ricorrente Montemitro, avendo effettuato
ben cinque sopralluoghi sulla scorta dei quali aveva descritto
accuratamente la condizione del locale interessato dalle
infiltrazioni;
3) il consulente, in particolare, aveva individuato la causa di
queste ultime nel cattivo funzionamento dell’impianto di
sollevamento

d’acqua

condominiale

e

nei

lavori

di

manutenzione che avevano interessato le facciate dell’edificio e
avevano provocato l’intasamento dei pozzetti di raccolta;

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sentenza relativo al rigetto della domanda di garanzia proposta nei

4) nessun asserito controcredito del condominio poteva essere
portato in compensazione in mancanza di apposita domanda
riconvenzionale tempestivamente proposta;
5) quanto all’appello incidentale, mancava in esso qualsiasi
riferimento ai documenti e alle prove testimoniali da cui si

invocati.
11. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il condominio
sulla base di quattro motivi. La Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.,
Pietro Montemitro, Consiglia Matera e la Manna Costruzioni s.r.l. non
hanno svolto difese.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 101 e 696 cod. proc. civ. (con riferimento
all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.), per aver la corte
d’appello ritenuto inammissibile l’eccezione di violazione del
contraddittorio e quindi di nullità dell’a.t.p., nonostante che
l’accertamento fosse basato interamente sulle dichiarazioni del
ricorrente Montemitro (il quale, nel corso dell’ispezione da parte del
consulente, aveva evidenziato al medesimo i segni delle infiltrazioni)
e che le risultanze della successiva c.t.u. espletata nel corso del
giudizio di primo grado – fossero state radicalmente opposte a quelle
dell’a.t.p., tanto da escludere ogni responsabilità del condominio nella
causazione dei danni lamentati dagli attori (ritenendosi imputabili le
infiltrazioni alla presenza della falda freatica). Deduce, quanto alla
nullità dell’a.t.p., altresì che il perito avrebbe “espletato indagini e, in
generale, compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non
consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente”.

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sarebbe dovuta desumere la sussistenza degli ulteriori danni

2. Il motivo è inammissibile. A prescindere dalla invocazione, con il
motivo, di una presunta violazione di norme di diritto sostanziale a
fronte di doglianze anche di natura processuale, il ricorrente omette
anzitutto di trascrivere, almeno nei loro passaggi salienti oggetto
della censura, le relazioni di a.t.p. e c.t.u.; ciò impedisce a questa

ad es. Cass. n. 2771 del 02/02/2017 secondo la quale, anche quando
sia denunciato un error in procedendo, non essendo il vizio rilevabile
ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi
individuanti e caratterizzanti il fatto di cui richiede il riesame e,
quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il
principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i
riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione
processuale). Tanto sarebbe stato tanto più necessario, in quanto si
consideri che la corte barese, nel prendere posizione sulle medesime
censure, ha categoricamente escluso la configurabilità della violazione
del principio del contraddittorio (cfr. fine pag. 4 della sentenza
impugnata) nel corso del procedimento di a.t.p. (avendo il
condominio regolarmente partecipato allo stesso, costituendosi con
memoria datata 30.3.2000), che il perito nominato nel corso del
procedimento di a.t.p. abbia basato le proprie conclusioni
esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal signor Montemitro (avendo
egli effettuato ben cinque sopralluoghi sulla scorta dei quali aveva
des-critto accuratamente la condizione del locale interessato -dalle
infiltrazioni; cfr. pagg. 4 e 5) e che gli esiti dell’a.t.p. e della c.t.u.
fossero diametralmente opposti (essendosi il secondo perito limitato a
quantificare i danni subìti dall’immobile degli attori, laddove la causa
delle infiltrazioni sarebbe stata individuata dal primo; cfr. fine pag.
5). Inoltre, il motivo si rivela del tutto generico nella parte in cui
omette di indicare con precisione quali sarebbero state le “indagini e,
in generale, [i] compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero

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corte di avere una qualsiasi cognizione dei fatti, anche processuali (v.

non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente” (pag. 6
del ricorso).
3. Con il secondo motivo, in effetti contenente una duplice doglianza,
il ricorrente in sostanza lamenta vizio di motivazione con riferimento
all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. (è operato riferimento

gravame “fondato il suo totale convincimento sulle risultanze di un
accertamento tecnico preventivo, omettendo di pronunciarsi circa la
ammissibilità e validità dello stesso”, nonostante lo stesso fosse nullo
poiché avvenuto in violazione del principio del contraddittorio, e per
essere carente e contraddittorio l’iter logico attraverso il quale era
giunta a concludere per l’attribuzione di responsabilità al condominio
nella causazione dei danni da infiltrazione.
4. Anche tale motivo è inammissibile. Per quanto concerne la prima
doglianza, vanno qui richiamate per intero le considerazioni già
formulate innanzi, aggiungendosi solo che è, anche nell’ambito della
censura ora esaminata, generico il richiamo ad “alcuni particolari
importanti evidenziatisi in sede di sopralluogo” che il perito avrebbe
omesso di considerare.
5. Avuto riguardo al secondo profilo censura, al di là di taluni evidenti
errori di battitura presenti a p. 8 del ricorso, lo stesso – comunque
comprensibile – è tuttavia inammissibile, atteso che si limita
apoditticamente a contestare la motivazione resa dalla corte locale,
senza individuare in quali passaggi logici – la stessa si rivelerebbe
contraddittoria e su quali profili i giudici di merito avrebbero omesso
di motivare. Di contro, gli argomenti sviluppati a pag. 5 della
sentenza impugnata in ordine al cattivo funzionamento dell’impianto
di sollevamento dell’acqua condominiale non appaiono censurabili sul
piano della congruità logico-formale e della correttezza giuridica. Può
soggiungersi per completezza che ai fini dell’assunzione e
dell’efficacia delle prove assunte in sede di istruzione preventiva non

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anche a violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.), per aver il giudice del

occorre che intervenga un formale provvedimento che ne dichiari
l’ammissibilità ex art. 698 cod. proc. civ., potendo questa risultare
indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l’esito
traendone elementi formativi per il suo convincimento.
6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione

del dovere decisorio”, per essere, a suo dire, la sentenza della corte
d’appello “su taluni punti […] poco generosa, su altri LA neppure in
minima parte” e per non aver “speso la benché minima parola” su
“molti […] punti della controversia”.
7. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto, al di là della
critica sopra riepilogata, omette del tutto di indicare effettive ragioni
per le quali si chiede la cassazione della sentenza. Inoltre, difetta
completamente la sia pur generica individuazione dei punti sui quali
la motivazione sarebbe lacunosa.
8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo “della domanda”,
per aver la corte territoriale “dato una risposta statuendo la
responsabilità del condominio, non confutata con gli atti di causa e
con le norme processuali”, per aver contraddittoriamente
“riconosciuto che vi è giurisprudenza favorevole all’ammissibilità del
gravame, tuttavia ritenendolo superato da ulteriori orientamenti,
senza spiegarne i motivi compiutamente”, e perché “un esame della
giurisprudenza sulla fattispecie e sulle norme che regolano la materia
avrebbe indotto la corte a decidere diversamente”.
9. Il motivo è manifestamente inammissibile. Il giudizio di cassazione
è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che
assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro
formulazione tecnica con

riferimento alle ipotesi tassative

formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso
deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della

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circa un punto decisivo della controversia, nonché della “violazione

specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 primo
comma cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della
sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una
molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,

di rito (cfr. ad es. Cass. n. 19959 del 22/09/2014).
10. Il ricorso va dunque rigettato. Non deve provvedersi sulle spese
stante la mancata costituzione degli intimati. Trattandosi di ricorso
notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r.
n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al
contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis
dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 12 dicembre 2017.
Si dà atto che il presente procedimento è stato scrutinato con la
collaborazione dell’assistente di studio dott. Andrea Penta.

non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice

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