Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2117 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9876/2008 proposto da:

D.P.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZA GAETANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 967/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO PELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: il ricorso

possa essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e

380 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.P.A. in data 14 giugno 2001 aveva adito il tribunale di Napoli chiedendo che fosse pronunciata la sua separazione personale dal marito G.C.;

che il tribunale aveva pronunciato tale separazione, affidando i figli minori alla madre e fissando un assegno di mantenimento per gli stessi di Euro 700,00 mensili, rigettando la domanda di assegno di mantenimento proposto dalla D.P.;

che la D.P. aveva proposto appello con ricorso depositato il 31 ottobre 2006;

che la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 30 marzo 2007, ha dichiarato l’appello inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata in data 2 agosto 2005 e l’appello era pertanto tardivo;

che la D.P., con ricorso notificato il 28 marzo 2008 al G. e al P.G. presso la Corte di appello di Napoli ha adito questa Corte, deducendo la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c., nonchè della L. n. 742 del 1969, art. 1, essendo stato l’appello depositato entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi tenere conto della doppia sospensione feriale dei termini, essendo stata la sentenza del tribunale depositata in data 2 agosto 2005;

che la causa è stata fissata per l’esame in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;

considerato che in base alla giurisprudenza di questa Corte se il termine per proporre gravame scade nel periodo feriale esso comincia a decorrere dalla fine del periodo feriale e resta nuovamente sospeso con l’inizio del successivo periodo feriale sino al termine di esso (Cass. 24 novembre 2005, n. 24816);

che, essendo stata la sentenza del tribunale depositata il 2 agosto 2005 e l’appello depositato il 31 ottobre 2006, esso doveva ritenersi tempestivo, perchè il termine per proporlo iniziava a decorrere il 16 settembre 2005, restando sospeso per altri 46 giorni nel 2006, scadendo quindi il giorno 31 ottobre 2006;

che, pertanto, il ricorso è manifestamente fondato e va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di D.P. A. e G.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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