Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2117 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14969-2013 proposto da:

D.G.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO

VAGLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RIZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO

MAGGIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12026/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per la nullità della

sentenza impugnata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27 novembre 2006 veniva notificata a D.G.S., su richiesta del Comune di Roma, una cartella di pagamento emessa a seguito di verbale di accertamento di violazione del C.d.S. del (OMISSIS). Il D.G. proponeva opposizione alla cartella nei confronti del Comune di Roma, deducendo l’omessa notifica del verbale di accertamento, con conseguente estinzione della sanzione per mancato rispetto del termine di 150 giorni dalla commissione dell’infrazione. La notifica allegata appariva per di più inesistente, in quanto eseguita da soggetto avente qualifica non specificata. Il Giudice di pace, nella contumacia del Comune di Roma, rigettava l’opposizione. D.G.S. proponeva appello e il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 giugno 2012, rigettava il gravame. Il Tribunale, quanto al motivo di appello dell’omesso adempimento da parte del Comune all’onere di depositare la documentazione concernente l’illecito, affermava che il Giudice di pace aveva comunque potuto decidere l’opposizione, avendo lo stesso D.G. prodotto la relata di notifica. Inoltre, il Tribunale accertava che la notifica del verbale era stata effettuata a tale C.A., qualificatasi “familiare capace”, e dunque ad una delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. Generica risultava per il Tribunale la contestazione del potere del soggetto notificante ed infondata la contestazione della maggiorazione applicata L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6. Infine, il giudice di appello dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma quanto alle censure fatte dall’opponente sulla carenza di motivazione della cartella di pagamento.

D.G.S. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso Roma Capitale (già Comune di Roma). Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso (che si conclude con quesito di diritto sul modello dell’art. 366 bis c.p.c., norma tuttavia abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e perciò operante per le impugnazioni delle sole sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009) deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell’art. 2697 c.c. Si evidenzia come non risulti mai depositato dall’amministrazione il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, non bastando l’allegazione della sola relata di notifica.

Tale primo motivo è infondato.

D.G.S. aveva dedotto, con l’opposizione, l’illegittimità della cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni del codice della strada, deducendo l’omessa o comunque viziata notificazione dell’atto presupposto costituito dal verbale di contestazione dell’infrazione stradale. Si trattava, dunque, di ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale con funzione “recuperatoria”, in quanto volta a restituire al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14496 del 07/06/2013).

Vertendosi allora in giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ove il destinatario della stessa deduceva la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, sull’amministrazione dalla quale dipende l’organo accertatore (Comune di Roma) incombeva prioritariamente l’onere della prova della notifica di detto verbale, in quanto, una volta data eventuale prova dell’avvenuta notificazione del verbale, stante la mancata tempestiva opposizione, il verbale risulterebbe aver acquisito ormai efficacia di titolo esecutivo, esigibile, perciò, mediante cartella esattoriale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8267 del 07/04/2010).

Essendo stata prodotta dall’opponente la relata di notifica del verbale di accertamento, oggetto primario del presente giudizio, la mancata allegazione della copia del verbale non può avere alcun effetto, ex se, ai fini della regolarità dell’opposizione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22398 del 22/10/2009). Soltanto ove, in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, emerga l’insussistenza della notificazione della ordinanza ingiunzione, l’azione assume la funzione effettiva di recupero del mezzo di tutela non potuto esperire per la mancata notifica e si pone l’esigenza di verificare la disponibilità degli atti relativi all’accertamento ai fini della prova dell’illecito sanzionato.

Il Tribunale ha altresì espressamente riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Roma rispetto alla proposta opposizione a cartella, essendo questo il titolare della relativa potestà sanzionatoria, escludendo la necessità del contraddittorio nei confronti del concessionario.

2. Il secondo motivo di ricorso, anch’esso con quesito di diritto, lamenta poi l’omesso esame di fatto decisivo circa la nullità della notifica per mancanza di potere del soggetto notificatore.

Al riguardo, non sussiste il denunciato omesso esame, in quanto il Tribunale ha preso in considerazione tale profilo ed ha però ritenuto generica la doglianza, in presenza della precisa menzione dell’ufficiale notificante nella relata di notifica.

La ritualità nella notifica della cartella è, del resto, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, in quanto essa non costituisce atto del processo, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice della cartella stessa, sicchè questa Corte non può procedere ad un esame diretto dell’atto per verificare la sussistenza di tale invalidità.

Il ricorrente deduce, allora, la nullità della relazione di notifica, ma omette di trascriverne il contenuto per criticare specificamente quanto affermato in proposito dal Tribunale, con ciò violando l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3. Il terzo motivo di ricorso, sempre corredato da quesito di diritto, deduce la violazione dell’art. 206 C.d.S., art. 203 C.d.S., comma 3, art. 194 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, art. 27 circa la legittimità della maggiorazione applicata.

Il motivo è del pari infondato. Va premesso che la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 C.d.S. (che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione), e dal successivo art. 206 (che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio alla L. n. 689 del 1981, art. 27 le norme previste per l’esazione delle imposte dirette), costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale. Ora, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016; in precedenza, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22100 del 22/10/2007, in motivazione).

4. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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