Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21169 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17637-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’EDEN SICILIA SRL in persona del legale rappresentante Amm.re Unico,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SCIUME’, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCELLO RANDAZZO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RANDAZZO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 180 del 10 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dalla Eden Sicilia s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativamente all’IVA, IRPEG ed IRAP relativa all’anno di imposta 2000 e all’IRPEG e all’IRAP relativa all’anno di imposta 2001, a seguito del mancato perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, cui aveva aderito la società, per non avere questa provveduto al versamento di tutte le rate dovute.

1.1. Il giudice di appello affermava il principio secondo cui la presentazione dell’istanza di condono è irretrattabile, salva la facoltà-potere dell’amministrazione finanziaria a richiedere le somme non corrisposte con le maggiorazioni previste dalla legge.

2. Avverso detta statuizione l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, deducendo che l’omesso versamento della rate successive alla prima determini l’inefficacia della definizione agevolata di cui alla citata disposizione.

1.1. Il motivo è fondato per ragioni pregiudiziali quanto all’IVA e nel merito quanto alle altre imposte.

1.2. Invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002, sull’IVA, va rilevata l’incompatibilità del condono previsto dalla predetta legge, art. 9 bis, con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte, a principiare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416, n. 961, n. 14293 e n. 16754 del 2016).

L’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA – che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento e del condono cui ha aderito la società contribuente – comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta d’ufficio e, quindi, a prescindere da specifiche deduzioni di parte. Invero, il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 961 e n. 16754 del 2016, nonchè Cass. S.U. cent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria, CGUE del 14 dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; del 14 dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Van Schijndel; del 27 febbraio 2003, in causa C – 327/00, Santex).

1.2.1. Va, altresì, precisato che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato punto 42 della citata sentenza in causa C132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla 6 direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015).

1.3. Come sopra anticipato, il motivo è fondato anche con riguardo alle imposte diverse dall’IVA (nella specie IRPEG ed IRAP) in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass., 8 novembre 2013, n. 25238; 7 maggio 2013, n. 10650; 3 maggio 2013, n. 10309; 23 settembre 2011, n. 19546; 6 ottobre 2010, n. 20745) ed escludendosi che le previsioni contenute nella L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, siano suscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale (cfr. Cass. n. 25238 del 2013, n. 19546 del 2011, n. 21364 del 2012 e, più recentemente, nn. 5861, 5967, 5968 e 5969 del 2016).

2. All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ma, in accoglimento della richiesta avanzata dal controricorrente, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di merito perchè esamini i motivi di impugnazione con cui il ricorrente aveva dedotto dinanzi alla CTP e riproposto dinanzi alla CTR con appello incidentale, vizi della cartella (per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7) nonchè la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per l’iscrizione a ruolo del credito tributario (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17) e del concessionario per la notifica della cartella di pagamento impugnata (D.P.R. art. 25, da ultimo citato), e cioè su profili di legittimità della cartella non incisi dalla presente statuizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 5^ sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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