Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21169 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.12/09/2017), n. 21169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29361/2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA
DI MESSINA -, in persona del direttore generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 56 – OSTIA , presso lo
studio dell’avvocato DORA LA MOTTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ENRICO VINCI;
– ricorrente –
contro
L.G., COMUNE DI MESSINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1419/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata
il 23/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La s.p.a. Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per cassazione contro L.G. ed il Comune di Messina, avverso la sentenza del 23 giugno 2014, con cui il Tribunale di Messina ha rigettato il suo appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Messina, che, provvedendo sull’impugnazione, da parte del L., di un’iscrizione di un fermo amministrativo sulla sua autovettura, eseguita da parte della Serit Sicilia, in relazione a pretesa di riscossione del Comune di Messina, l’aveva annullata.
2. Non v’è stata resistenza degli intimati al ricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati all’avvocato del ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il Collegio condivide la proposta del relatore di dichiarare inammissibile il ricorso in via gradata sia per l’assoluta mancanza di allegazione della legittimazione della ricorrente, che non figura come parte della sentenza impugnata, sia per l’assoluta inadeguatezza dell’esposizione del fatto, che si limita a riferire l’esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, la quale non rispetta i contenuti che l’esposizione prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, deve avere: si vedano Cass., Sez. Un. n. 11653 del 2006 e n. 22726 del 2011, con specifico riferimento al caso in cui il ricorrente abbia inteso assolvere al requisito dell’art. 366, n. 3, riproducendo l’esposizione del fatto offerta dalla sentenza impugnata.
2. Il Collegio condivide anche la valutazione di mancanza di pertinenza dei due motivi di ricorso rispetto alla motivazione, atteso che la non applicabilità dell’onere di comunicazione successiva di cui al D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, viene sostenuta con riferimento al c.d. preavviso di fermo, mentre nella specie, per quello che si dice nell’esposizione del fatto riproduttiva di quella della sentenza, era stato impugnato un fermo e non si fa riferimento alcuno al pregresso invio di un preavviso.
Il che, se ve ne fosse bisogno, del resto conferma la decisività della carenza di esposizione del fatto.
Si ricorda che la mancanza di correlazione con la motivazione del motivo si risolve in una sua inammissibilità (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017