Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21169 del 08/08/2019

Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 08/08/2019), n.21169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ABETE Luigi – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28773/2015 R.G., proposto da:

B.L. e B.R., rappresentati e difesi dall’avv.

Danni Livio Lago e dall’avv. Selene Sabellico, con domicilio eletto

in Roma, Piazza Crivello n. 50;

– ricorrenti –

contro

BE.CL. e D.L., nella qualità di eredi di

M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2251/2015,

depositata in data 28.9.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.03/2019

dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

06U La Corte distrettuale di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore dei fondi di cui al fl. (OMISSIS), mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), ubicati in (OMISSIS), e a carico del mappale (OMISSIS), fissando un’indennità di asservimento pari ad Euro 9500, oltre accessori.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il giudice distrettuale, dopo aver respinto la domanda proposta da Be.Ca., rivolta ad accertare che la predetta servitù era stata acquistata per destinazione del padre di famiglia, ha ritenuto che il fondo dominante fosse intercluso ed ha individuato il percorso meno pregiudizievole per il fondo servente, tenendo conto che il diritto di passaggio già interessava, per un tratto, la part. (OMISSIS) di proprietà di D.L. e gli eredi della M., non avendo questi ultimi impugnato la sentenza di primo grado.

La Corte di merito ha infine escluso che il diritto di passaggio insistesse su un’area destinata a cortile o a giardino, osservando che su di essa insistevano piante da frutto e un vigneto.

La cassazione della sentenza è chiesta da B.L. e B.R. sulla base di due motivi di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando al giudice di appello di aver costituito coattivamente la servitù senza dare alcuna risposta ai rilievi del tecnico di parte e per aver individuato il tragitto più breve per l’accesso alla via pubblica senza valutare lo stato luoghi, ma valorizzando esclusivamente l’intervenuto passaggio in giudicato del capo di pronuncia con cui il giudice di primo grado aveva accertato l’acquisto della servitù sui fondi di D.L. e di M.R. per destinazione del padre di famiglia.

A parere dei ricorrenti occorreva considerare la sussistenza dei vincoli di carattere urbanistico che ostavano alla realizzazione delle opere necessarie all’esercizio del diritto, senza, comunque, limitare l’indagine alle sole partt. (OMISSIS) e (OMISSIS), dato inoltre che la servitù oggetto del giudicato aveva interessato una ridottissima estensione del mappale (OMISSIS).

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1051 c.c., u.c., art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza costituito la servitù sulla part. (OMISSIS), sostenendo erroneamente che la presenza di alberi da frutto e di un vigneto escludesse l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 1051 c.c., u.c..

Data la destinazione dell’area asservita, occorreva individuare eventuali percorsi alternativi e, comunque, era onere dei resistenti provare l’inesistenza di altri fondi a carico dei quali fosse possibile costituire la servitù.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte di merito abbia aderito acriticamente alle conclusioni della consulenza tecnica, sostenendo, con motivazione a tal punto carente da ritenersi inesistente, che l’area asservita non costituisse un giardino agli effetti dell’art. 1051 c.c., u.c., a causa della presenza di piante da frutto e di un vigneto.

2. Per ragioni di ordine logico vanno esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno accolti per le ragioni che seguono.

La servitù di passaggio è stata costituita coattivamente anche sulla partt. (OMISSIS), sull’assunto che il tragitto individuato dal c.t.u. fosse il più breve e consentisse l’immissione diretta sul mappale (OMISSIS), già gravato dalla servitù in favore del fondo dei resistenti in virtù del passaggio in giudicato del capo di pronuncia con cui il tribunale aveva accertato che il diritto su detta porzione era stato acquistato per destinazione del padre di famiglia (cfr. sentenza pag. 6).

Sebbene i ricorrenti, invocando le risultanze della perizia di parte prodotta in giudizio e degli esiti degli accertamenti del c.t.u., avessero eccepito che il transito veniva in tal modo ad insistere anche un’area destinata a giardino o a cortile pertinenziale di un fabbricato e che occorresse, pertanto, individuare eventuali percorsi alternativi, la Corte di merito si è limitata a sostenere che la presenza di alberi da frutto e di un vigneto rendesse inapplicabile l’esenzione contemplata dall’art. 1051 c.c., comma 3.

Deve tuttavia ribadirsi che la disposizione dell’art. 1051 c.c., comma 4, che esenta dal passaggio coattivo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode.

Per stabilire se sussistano le condizioni applicative della norma, occorre – quindi – aver riguardo alla destinazione, anche potenziale, dei fondi da asservire, per come desumibile dalla situazione dei luoghi (Cass. 9116/2012).

L’esenzione non ha carattere assoluto ma riflette solo un criterio di scelta che impone al giudice di valutare se le esigenze poste a base della richiesta di servitù possano essere soddisfatte mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non che non interessino le suddette aree (Cass. 12340/2008), salvo che la situazione di interclusione non risulti altrimenti superabile (Cass. 8303/2003; Cass. 8426/1995; Cass. 6814/1988; Cass. 162/1971). Non era quindi decisiva la presenza di alberi da frutto o la tipologia delle piante esistenti in loco, dovendosi stabilire se la porzione interessata costituisse, per la sua effettiva, un giardino o un’area area pertinenziale, rivolta a rendere più comodo l’utilizzo del fabbricato adiacente (Cass. 21367/1988), valutando, in caso affermativo, le alternative praticabili ai fini dell’individuazione del percorso da asservire.

Sono quindi accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2019

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