Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21168 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28233-2012 proposto da:

OTS SRL in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO ANTONIO BIANCATO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO UFFICIO TERRITORIALE PONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La OTS s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittima la rideterminazione del reddito di impresa della parte per l’anno (OMISSIS) in applicazione degli studi di settore. La sentenza ha motivato il rigetto del gravame osservando che “l’ufficio aveva dimostrato l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, rendendo così operante lo studio di settore, pur con la sua valenza di presunzione semplice” e che il giudice di prime cure “aveva evidenziato ed esaustivamente motivato come gli elementi addotti dalla ricorrente per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati in applicazione degli studi di settore fossero del tutto privi di valore probatorio”.

Il mezzo dispiegato dalla parte si vale di due motivi, illustrati pure con memoria ex art. 378 c.p.c., ai quali replica l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso la O.T.S. si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies e L. n. 146 del 1998, art. 10, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), atteso che, nel condividere l’assunto erariale circa l’efficacia probatoria degli studi di settore, la CTR aveva mostrato di disattendere l’insegnamento delle SS.UU. 26635/09, vero che l’ufficio nell’emettere l’avviso di accertamento “non rendeva conto delle ragioni che lo avevano indotto ad escludere gli elementi e le argomentazioni fornite dalla parte a giustificazione dello scostamento”.

2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza rende superflua la disamina del secondo motivo di ricorso che va perciò assorbito.

2.3. Invero rettamente il ricorrente rimprovera al giudice territoriale – allorchè questi ha ritenuto legittimo l’atto impugnato adottato in applicazione degli studi di settore benchè privo di replica alle eccezioni sollevate dalla parte in sede di contraddittorio – di aver disatteso l’insegnamento al riguardo enunciato da questa Corte a SS.UU con la sentenza 26635/09. Nell’occasione le SS.UU. hanno affermato, sul preliminare rilievo che l’efficacia probatoria ascritta agli studi di settore “nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”, che “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”. Poichè è solo attraverso l’enunciazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri, ne discende che viola il predetto obbligo motivazionale l’accertamento che – come ha cura di rappresentare il deducente anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso – si limiti solo a registrare le ragioni opposte dalla parte in sede di contraddittorio, senza tuttavia indicare, in replica alle medesime, i motivi per cui esse non possano essere condivise.

3. Non essendosi attenuto al detto principio di diritto la sentenza impugnata merita di essere cassata e la causa andrà rinviata avanti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lombardia che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudzio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA