Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21168 del 19/10/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21168 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
CORONA Renato (CRN RNT 55M02 C283F), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Massimo Ferraro e Silvio Ferrara, elettivamente
domiciliato in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo
studio dell’Avvocato Alessandro Ferrara;
ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
Data pubblicazione: 19/10/2015
- controricorrente
–
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n.
2264/13, depositato in data 9 dicembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto
che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Perugia il 22 ottobre 2010, Corona Renato
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi al
TAR
Lazio con ricorso depositato in data 5
giugno 1993, ancora in corso alla data della domanda;
che l’adita Corte d’appello rilevava che il giudizio
presupposto era ancora pendente alla data del 16 settembre
2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del
2010, che aveva modificato l’art. 54, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni nella legge n. 133 del 2008, nel senso di
prevedere l’istanza di prelievo come condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione anche per
il periodo precedente;
che la Corte territoriale riteneva quindi che, essendo
stata l’istanza di prelievo depositata il 16 aprile 2010,
dovesse aversi riguardo al solo periodo successivo al
-2-
udienza del 24 settembre 2015 dal Presidente relatore
deposito della istanza di prelievo: periodo che, nel caso
di specie, risultava inferiore a quello triennale di
definizione di un giudizio in primo grado, in quanto il
giudizio stesso era stato definito con sentenza depositata
che per la cassazione di questo decreto Corona Renato
ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che
l’intimato
Ministero
ha
resistito
con
controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo il ricorrente – violazione e
mancata applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001, in relazione all’art. 54, comma 2, del decreto-legge
n. 112 del 2008, nel testo novellato dal d.lgs. n. 104 del
2010; contestuale violazione e mancata applicazione della
legge n. 848 del 1955 (artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 della
Convenzione ratificata) e degli artt. 24 e 111 Cost. – il
ricorrente deduce la erroneità del decreto impugnato per
avere ritenuto non rilevante ai fini della determinazione
della irragionevole durata del giudizio presupposto il
periodo antecedente alla presentazione della istanza di
prelievo (16 aprile 2010);
che, osserva il ricorrente, l’errore consisterebbe in
ciò che la Corte d’appello ha fatto applicazione del
-3-
il 26 settembre 2011;
principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 3740
del 2013, omettendo di considerare che tale sentenza era
relativa a giudizio presupposto pendente alla data del 16
settembre 2010, nel quale non era mai stata presentata, al
di prelievo;
che con il secondo motivo il ricorrente prospetta la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 54,
comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo
novellato dal d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione degli
artt. 24, 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 6, par. l, e
13 della CEDU;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, questa Corte ha già avuto modo di
affermare che, nel caso in cui nel giudizio presupposto si
sia verificato il presupposto processuale della domanda di
equa riparazione ai sensi dell’art. 54, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deve
escludersi che il periodo di tempo decorso anteriormente
alla avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo sia
irrilevante al fine del computo del termine di durata
ragionevole del giudizio (Cass. n. 25447 del 2013);
contrario di quanto avvenuto nel caso di specie, l’istanza
che la Corte d’appello si è all’evidenza discostata da
tale principio, sicché il primo motivo va accolto, con
conseguente assorbimento dell’esame del secondo;
che il decreto impugnato deve essere cassato, con
d’appello di Perugia, in diversa composizione;
che il giudice di rinvio provvederà altresì sulle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie
assorbito il secondo;
il primo motivo di ricorso,
cassa il decreto impugnato e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,
rinvio, per nuovo esame della domanda, alla Corte