Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21168 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.K., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Sottile,

maurizio.sottile-ordineavvocatiforlicesena.eu, elett. dom. presso il

suo studio in Cesena, viale Matteotti n. 60, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 21.12.2018, n. 5106/2018,

in R.G. 20140/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 23.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.K. impugna il decreto Trib. Bologna 21.12.2018, n. 5106/2018, in R.G. 20140/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne aveva respinto la domanda, avanzata per le tre forme di tutela;

2. il tribunale, anche dopo aver sentito di persona il richiedente, ha ritenuto: a) condivisibile la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese, per le molteplici aporie e contraddizioni, oltre che le lacune documentali, posta la motivazione addotta dell’allontanamento dal (OMISSIS) ed il timore, in caso di rimpatrio, di persecuzione da parte della famiglia di una ex fidanzata, famiglia contraria alle nozze (celebrate poi con altra persona) e pronta alle ritorsioni per l’affronto subito nella richiesta della mano avanzata, pur senza esito, dal padre del ricorrente, con conseguenze afflittive anche per la stessa famiglia di questi; b) insussistenti in ogni caso sia i fattori di persecuzione, sia le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo il ricorrente esposto pericoli di danno grave attuale, risalendo la circostanza al (OMISSIS) e non essendo stati dichiarati contatti ulteriori con la donna, senza altri episodi ed essendo mancata una provata e credibile denuncia alle istituzioni locali; c) insussistente un conflitto armato nella specifica regione di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (regione del (OMISSIS)), alla luce delle fonti consultate d’ufficio; d) non dimostrata una specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, nè apparendo sufficienti l’occupazione a tempo, stante anche l’assenza di problemi di salute, di conoscenza della lingua italiana e la presenza dei riferimenti familiari ancona in (OMISSIS);

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si lamenta, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2-3 CEDU, oltre che come vizio di motivazione, l’erroneità del giudizio sulla insussistenza di esposizione a pericolo del richiedente in caso rimpatrio, così essendo mancato il corretto esercizio dei poteri officiosi;

2. con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 anche come vizio di motivazione, per avere il tribunale erroneamente esclusa la gravità della situazione in (OMISSIS), con un processo penale ingiusto;

3. con il terzo motivo è contestata la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 oltre che come vizio di motivazione per l’omesso riferimento all’integrazione sociale e alla possibilità, con il lavoro, di sostenere la famiglia rimasta in (OMISSIS);

4. il primo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. 3340/2019);

sul punto, il decreto ha dato conto delle ragioni di ritenuta genericità e contraddizione del narrato, così anche negando – ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – l’assolvimento da parte del richiedente del ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; nè può ascriversi ad errore della motivazione, nella cui critica in sostanza si è risolta la censura, la selezione degli elementi istruttori corroboranti il finale giudizio di non credibilità, elementi a loro volta non censurati in modo specifico laddove è stata evidenziata sia la lacunosità del narrato sia la inattendibilità del documento prodotto e al medesimo riferibile, per assenza di conformità all’originale e autenticità, oltre che per la specifica debole valenza rappresentativa quale autorevolmente riassunta nelle COI, aspetti argomentativi del tutto elusi in ricorso;

5. in ogni caso, il motivo è inammissibile anche per il secondo profilo, al pari del secondo motivo, da trattare insieme, cioè la esposizione a rischio grave della singola persona per il solo fatto di trovarsi in zona di conflitto armato, accertamento negativo compiuto in modo specifico dal tribunale avuto riguardo alla zona di provenienza, cioè entrambe le città del (OMISSIS) corrispondenti ai riferimenti di abitazione e nascita e poi di trasferimento dell’istante ((OMISSIS) e (OMISSIS)); sul punto, va invero data continuità ad una nozione, per come esposta tra le altre da Cass. 18306/2019, per cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”;

6. in tema, invero, opera altresì il principio per cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte” (Cass.2355/2020); nè può dirsi che il richiedente abbia allegato motivi di persecuzione secondo la declinazione categoriale del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 ovvero, quanto alla protezione sussidiaria, danni gravi connessi a condanne o processi penali, ai sensi delle citate prime due lettere dell’art. 14 D.Lgs. cit.;

7. inoltre, si ravvisano nella censura sia l’assoluta genericità con cui invoca, in sostanza, un diverso apprezzamento della nozione di esposizione a pericolo oggettivo d’incolumità cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio, sia il difetto di correlazione tra tale situazione obiettiva e la necessaria individualizzazione e attualità del relativo rischio;

8. il terzo motivo è inammissibile, non apparendo scalfita da idonea censura la motivazione con cui il tribunale, escludendo l’appartenenza del ricorrente a categorie soggettive di apprezzabile esposizione a vulnerabilità, ha giudicato insufficiente la relativa ampiezza, in carenza della qualità dei titoli di relazione sociale, culturale, linguistica, abitativa e dunque della pluralità di indici di interazione comunitaria;

9. appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal decreto, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare nè il generico rinvio ad un quadro di limitazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine senza alcuna individualizzazione provata con riguardo alla vicenda dell’espatrio (non creduto), nè l’altrettale generico richiamo all’integrazione sociale nel Paese d’arrivo, specificamente ritenuta insufficiente dal tribunale, poichè sostanzialmente coincidente con la sola attività occupazionale precaria, mancando poi evidenziazioni di ragioni gravi di salute del richiedente e permanendo nel Paese d’origine i riferimenti familiari, nè ricorrendo altri fattori, non dedotti; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito e del preliminare giudizio di inattendibilità del narrato (Cass. 2682/2020); si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020) nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, data l’assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA