Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21167 del 23/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 23/07/2021), n.21167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13329-2017 proposto da:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE SANTA TERESA 23, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO GRECO;

– ricorrente –

contro

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, anche quale società incorporante la SANTANDER CONSUMER

UNIFIN S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1918/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/11/2016 R.G.N. 538/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 9 novembre 2016, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava l’opposizione proposta da Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Santander Consumer Bank S.p.A. e dalla Santander Consumer Unifin S.p.A. (già Unifin S.p.A) nella qualità di mandataria della prima per il pagamento, da parte della predetta Società, attuale datrice di lavoro di lavoratori che, alle dipendenze del precedente datore, avevano concordato con le finanziarie suddette la cessione del quinto dello stipendio, delle relative rate che quale cessionaria era tenuta a trattenere e a versare alle finanziarie medesime;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dalle Società finanziarie, di inammissibilità dell’appello proposto dalla Servizi Ausiliari Sicilia presentando questo appieno i requisiti di forma e di sostanza di cui all’art. 434 c.p.c. e parimenti infondati i motivi di gravame proposti da quest’ultima, da quello inteso a censurare il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, (sollevata per essere competente il Giudice del foro del consumatore) non accoglibile, trattandosi di questione attinente al rapporto di cessione, cui resta estraneo il ceduto, a quello in cui la censura investe il rigetto dell’eccezione di indeterminabilità del soggetto titolare del credito legittimato attivo all’azione, avendo la Unifin S.p.A. legittimamente agito in giudizio quale mandataria della Santander Consumer Bank titolare del credito, a quello che contesta la disconosciuta inopponibilità alla Società medesima della cessione del quinto dello stipendio, essendo previsto nel relativo contratto la prosecuzione della trattenuta anche in caso di passaggio alle dipendenze di altro datore; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Servizi Ausiliari Sicilia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Società finanziarie.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Servizi Ausiliari Sicilia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2003, art. 63 e art. 19 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea valutazione della questione pregiudiziale del difetto di interesse ad agire, che assume carente nei confronti di entrambe le Società finanziarie per non aver nessuna di esse dato prova dell’effettiva titolarità del credito asseritamente vantato;

– che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 7,39 e 52 è prospettata con riferimento alla disconosciuta inopponibilità alla Società ricorrente della cessione del quinto per avere la Società medesima natura pubblica con riferimento alla quale l’operatività della cessione è soggetta a condizioni nella specie non sussistenti, prima fra tutte quella della minima anzianità di servizio, non superabile ai sensi del suddetto art. 52, non configurandosi l’essere il credito assistito da polizza assicurativa una ipotesi derogatoria della regola generale e comunque non essendo provata la ricorrenza in concreto di tale ipotesi, così che la cessione doveva ritenersi estinta all’atto della costituzione del rapporto con la Società, da qualificarsi non come trasferimento ma come nuova assunzione, con conseguente interruzione del precedente rapporto, con possibilità delle finanziarie di rivalersi sul TFR ed inapplicabilità dell’art. 4 del contratto che prevedeva la prosecuzione della trattenuta anche in caso di passaggio alle dipendenze di altro datore;

che i primi due motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, fondandosi sullo stesso inconferente presupposto, ovvero quello per cui la Società ricorrente non sarebbe legata alle Società finanziarie da alcun vincolo obbligatorio che costituisca causa del vantato credito, si rivelano inammissibili.

che, in effetti, il primo motivo non si misura con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento delle decisione di rigetto, dell’eccezione di incompetenza territoriale, che muovono dall’inapplicabilità nella specie della competenza territoriale fissata nel Codice del Consumo a favore del consumatore motivata dal venir meno della qualità di consumatore in capo al lavoratore a seguito della cessione del debito per approdare alla conclusione per cui il debitore ceduto non avrebbe potuto opporre al cessionario l’eccezione di incompetenza territoriale, conclusione correttamente fondata dalla Corte predetta sul regime delle eccezioni opponibili nell’ambito del rapporto tra cedente, cessionario e ceduto all’interno del contratto di cessione quale definito nella giurisprudenza di questa Corte, cui puntualmente si richiama il giudice del gravame (Cass., sez. I, 5 febbraio 1988, n. 1257);

– che la medesima ragione di inammissibilità è ravvisabile con riguardo all’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva delle Società finanziarie giustificata dall’essere la Santander Consumer Bank S.p.A la titolare del credito ceduto e la Unifin S.p.A. la sua mandataria;

– che, di contro, il terzo motivo, il solo che ammette, se pur al solo fine di negarla, la rilevanza del contratto di cessione, deve ritenersi infondato dovendosi ritenere immune da vizi logici e giuridici l’interpretazione della disciplina limitativa dell’accesso dei dipendenti pubblici ai prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio posta dal D.P.R. n. 180 del 1950 per cui – a prescindere dall’efficacia derogatoria esplicata dall’art. 52 rispetto al requisito dell’anzianità minima di quattro anni di cui all’art. 7 laddove i prestiti siano assistiti da polizza assicurativa, situazione nella specie pacificamente sussistente e dichiarata in un passo della motivazione, non fatto oggetto di specifica censura – il requisito dell’anzianità costituisce presupposto per l’accesso al prestito in caso di originaria stipulazione del contratto e non nel caso di prosecuzione della cessione a carico di chi, non importa sulla base di quale effetto giuridico, succede quale nuovo datore di lavoro, prosecuzione operante sulla base della sola notifica al debitore ceduto e quindi della sola conoscenza della cessione da parte del medesimo con conseguente obbligo, espressamente previsto nel contratto di cessione concluso tra le parti, di dar corso alle trattenute ed al versamento delle relative rate;

– che il ricorso va dunque rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA