Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21167 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29875-2011 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI

21, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GRAMAZIO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 277/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 6.12.2011 G.R. ha chiesto che sia cassata la sentenza in atti della CTR Emilia Romagna che, accogliendo l’appello dell’ufficio, aveva proceduto a riformare la decisione di primo grado con cui era stata annullata l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento relativa ad un credito IVA che la parte aveva portato in compensazione, avvalendosi del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, malgrado per le annualità condonate fosse stata omessa la presentazione di ogni dichiarazione.

La legittimità della ripresa è confermata dal giudice territoriale sulla base della considerazione che la definizione automatica di cui al predetto art. 9 “rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza delle deduzioni o all’applicabilità delle esclusioni indicate dal contribuente”, sicchè, essendo la liquidazione risultante dalla dichiarazione intangibile, l’eccedenza IVA non indicata nelle dichiarazioni omesse “non può essere richiesta in detrazione”, verificandosi altresì “il consolidamento della situazione definitiva e quindi l’impossibilità da parte del contribuente di pretendere successivi riconoscimenti di crediti a suo tempo non indicati”.

Il ricorso si vale di un motivo al quale ha replicato l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la parte lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR nell’applicare la L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10 e il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, dal momento che, fermi gli effetti di cristallizzazione che si determinano a seguito della dichiarazione di condono, il credito che sia trasfuso nella detta dichiarazione “non può essere disconosciuto” appellandosi semplicemente al fatto che le dichiarazioni relative alle annualità alle quali esso si riferisce siano state omesse, giacchè, giusta l’insegnamento ritraibile dall’ordinanza della Corte Cost. 340/05, qualora l’amministrazione ritenga che il credito riportato in compensazione sia inesistente sarà possibile procedere all’accertamento nei modi ordinari non precluso dall’adesione al condono.

2.2. Il motivo si palesa infondato per ragioni pregiudiziali in guisa delle quali, risultando conforme a diritto il dispositivo, si rende tuttavia necessario correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

2.3. Invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002, sull’IVA, come questa Corte ha già osservato, le misure che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato si devono ritenere in contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C -132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, cosi pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (24505/15; 24009/15; 20068/09).

2.4. Va da sè, peraltro, che la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto comunitario cogente che in ragione di ciò si impone, può essere operata d’ufficio anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle nonne comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nei Trattati istitutivi della Comunità prima e dell’Unione poi, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione (SS.UU. 26948/06)).

2.5. La motivazione del provvedimento impugnato va dunque corretta nei termini di cui sopra, comfermandosene il dispositivo a mezzo del quale è stato accolto l’appello erariale ed è stata riformata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso lo rigetta e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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