Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21167 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22929-2009 proposto da:

C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso l’avvocato ALBERTO

CAVALIERE, che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato

TOVAGLIERI GIANCARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso l’avvocato PORZIO ANTONIO

HECTOR, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARRILE

ANTONELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1389/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato TOVAGLIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PORZIO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 14 maggio 2009, rigettava l’appello proposto da C.R. nei confronti di V.A., avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio dell’8 febbraio 2008. Ricorre per cassazione il C..

Resiste, con controricorso, la V..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile; esso è privo dell’indicazione di motivi, e sotto la dicitura “fatto” espone alcune circostanze di fatto, insuscettibili di controllo, in questa sede, tra l’altro in modo del tutto generico e carente (e risultando dunque anche, al riguardo, del tutto non autosufficiente).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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