Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21167 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7951/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CID S.R.L. COMMERCIO INGROSSO DETERSIVI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 624/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla CID srl commercio ingrosso detersivi per l’anno 2003 senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unica censura proposta l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La decisione della CTR, nell’escludere la ricorrenza delle ragioni di particolare urgenza, confliggeva secondo parte ricorrente “con le ragioni di particolare urgenza compendiate nell’appello dell’Agenzia, quali la complessità dell’accertamento pluriennale sui movimenti della società con emergenze istruttorie evidenziatesi nel percorso accertativo per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, risultanti dal verbale di constatazione….”.

La censura è infondata.

Ed invero, la CTR ha escluso le ragioni d’urgenza, rilevando che l’ufficio non aveva assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente “non potendosi considerare tale l’imminente decadenza”. Risulta evidente che la censura proposta dall’Ufficio tende a prospettare un vizio di violazione di legge che non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale, correttamente, la CTR ha fatto applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di prova della ricorrenza delle ragioni di urgenza a carico dell’Agenzia e di irrilevanza dell’imminente scadenza del termine decadenziale (cfr. Cass. n. 14287/2014; Cass. n. 22786/2015; Cass. n. 5149/2016), nemmeno potendosi esaminare, proprio in relazione alla tipologia di vizio prospettato (sotto il paradigma di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’eventuale omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, rappresentato da ulteriori elementi dedotti dall’amministrazione ed eventualmente non esaminati dalla CTR.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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