Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21166 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26755-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SEGESTA AUTOLINEE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70,

presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERCOLE NOTO SARDEGNA,

SALVATORE CATALANO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia

depositata l’08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Segesta Autolinee svolge attività di trasporto pubblico locale, in regime di concessione. In relazione a tale sua attività ha ricevuto nel (OMISSIS) alcuni contributi finanziari, erogati dalla Regione Sicilia, e destinati a ricoprire le perdite di esercizio.

La società contribuente, includendo il suddetto incentivo tra le variazioni in diminuzione, non lo ha considerato come base imponibile, sia per l’Irap che per l’Irpeg.

L’Agenzia delle Entrate, di contrario avviso rispetto a quanto esposto dalla contribuente, ha notificato dunque atto di accertamento con cui ha recuperato a tassazione il contributo regionale, atto impugnato dalla società, che ha ottenuto ragione in entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la decisione di appello ha ritenuto che sulla base di una interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, la regola di considerare i contributi come base imponibile Irap non si applica ai benefici ottenuti prima del (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo di censura. Resiste con controricorso la contribuente. che deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia violazione del D.Lgs. n 447 del 1997, art. 11, come successivamente modificato.

Ritiene errata l’interpretazione che ne ha dato la sentenza impugnata, la quale ha supposto che in base all’interpretazione autentica fornita dal legislatore di quella norma (con L. n. 289 del 2002), la tassatività ai fini Irap dei contributi regionali sarebbe prevista solo a partire dal (OMISSIS) e non riguarderebbe i contributi precedenti.

Invece, secondo la ricorrente, dalla legge di interpretazione si ricava il contrario, proprio per la natura interpretativa di tale disposizione.

Il motivo è fondato.

E’ ormai orientamento costante di questa Corte che in tema di IRAP, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l’anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne consegue che i contributi erogati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP. anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (sez. 6 n. 4539 del 2015; Sez. 5 n. 7671 del 2012).

Del resto la questione era stata risolta in tal senso già dalla Sezioni Unite (sent. n. 21749 del 2009).

Nè può sollevarsi la questione di legittimità costituzionale richiesta dalla contribuente, sul presupposto che l’efficacia retroattiva della norma interpretativa sarebbe irragionevole, incidendo su situazioni di bilancio già efficaci e consolidate.

In realtà la censura mossa dalla contribuente non tiene conto della connaturale “retroattività” delle leggi interpretative, ed attribuisce a queste ultime considerazioni che invece valgono per la retroattività delle leggi costitutive, rispetto alle quali quell’effetto può come non può essere previsto, e, se lo è, è imposto che lo sia con ragionevolezza.

Il ricorso va pertanto accolto ma le spese, anche in ragione della incertezza ancora esistente al momento della decisione impugnata, vanno compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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